Cebreros Dop - Spagna - modifica ordinaria disciplinare di produzione

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Categoria : News Argomenti : Cebreros Dop, modifica, disciplinare

Domo Rosada Sardinia Affitti brevi

 

 

Alcune delle modifiche introdotte al disciplinare del Cebreros Dop (Spagna) : Per i vini invecchiati, è ridotto il limite minimo di acidità totale espressa in grammi per litro di acido tartarico. La modifica autorizza l’utilizzo di recipienti diversi dalle bottiglie in vetro, purché tali recipienti garantiscano che siano preservate le caratteristiche fisico-chimiche e organolettiche del vino. La modifica proposta consente l’utilizzo di recipienti diversi, richiesti da taluni mercati, sia nazionali sia esteri, per la maggiore sostenibilità.
La modifica introduce come unità geografiche più piccole i nomi dei comuni della zona delimitata (accompagnati dalla menzione «Vino de Pueblo») «Sierra de Gredos», «Valle del Alberche», «Valle del Tiétar» e «Valle de Iruelas», così come la delimitazione esatta di questi ultimi.

Dop  Cebreros Dop  Es

Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione

(2021/C 12/05)

La presente comunicazione è pubblicata conformemente all’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione (1).

COMUNICAZIONE DI MODIFICA ORDINARIA CHE MODIFICA IL DOCUMENTO UNICO

«CEBREROS»

PDO-ES-02348-AM01

Data della comunicazione: 23.10.2020

DESCRIZIONE E MOTIVI DELLA MODIFICA APPROVATA

1.   Modifica delle caratteristiche analitiche generali

MODIFICA:

Per i vini invecchiati, è ridotto il limite minimo di acidità totale espressa in grammi per litro di acido tartarico.

La modifica interessa il punto 2.a del disciplinare di produzione e la sezione 4 del documento unico.

Le caratteristiche del vino sono modificate solo leggermente, senza comportare una modifica sostanziale del prodotto, il quale continua a mantenere le proprietà descritte nella sezione relativa al legame, derivanti dall’interazione tra fattori naturali e umani. La modifica proposta, pertanto, non rientra in alcuna delle fattispecie considerate modifiche dell’Unione, descritte all’articolo 14 del regolamento delegato (UE) 2019/33, ed è quindi da ritenersi ordinaria.

MOTIVAZIONE:

Negli ultimi anni la zona ha registrato una diminuzione delle precipitazioni e un aumento delle temperature medie, con una conseguente riduzione generalizzata dell’acidità in tutte le varietà di uva. I vini, pertanto, presentano livelli di acidità totale inferiori, che calano ulteriormente durante la prolungata permanenza dei vini nelle botti, a causa della precipitazione dei sali dell’acido tartarico.

2.   Modifica delle disposizioni relative al condizionamento

MODIFICA:

La modifica autorizza l’utilizzo di recipienti diversi dalle bottiglie in vetro, purché tali recipienti garantiscano che siano preservate le caratteristiche fisico-chimiche e organolettiche del vino.

La modifica interessa il punto 8.b.2 del disciplinare di produzione e non incide sul documento unico.

La modifica proposta non rientra in alcuna delle fattispecie considerate modifiche dell’Unione, di cui all’articolo 14 del regolamento delegato (UE) 2019/33, ed è quindi da ritenersi ordinaria.

MOTIVAZIONE:

La modifica proposta consente l’utilizzo di recipienti diversi, richiesti da taluni mercati, sia nazionali sia esteri, per la maggiore sostenibilità. In nessun caso tali recipienti pregiudicano le caratteristiche del prodotto. In tal modo i vini saranno maggiormente conosciuti e la produzione diretta ai mercati nazionali ed esteri aumenterà, il che rappresenta un vantaggio per la promozione dei nostri vini di qualità.

3.   Modifica delle disposizioni relative all’etichettatura (unità geografiche più piccole)

MODIFICA:

La modifica introduce come unità geografiche più piccole i nomi dei comuni della zona delimitata (accompagnati dalla menzione «Vino de Pueblo») «Sierra de Gredos», «Valle del Alberche», «Valle del Tiétar» e «Valle de Iruelas», così come la delimitazione esatta di questi ultimi.

La modifica interessa il punto 8.b.3 del disciplinare di produzione e la sezione 9 del documento unico.

Le modifiche proposte, per quanto prevedano la possibilità di indicare altri nomi geografici, non comportano una modifica della denominazione protetta, «CEBREROS», che deve continuare a distinguersi dalle altre menzioni. L’indicazione delle unità geografiche più piccole è di natura complementare e mira a fornire al consumatore informazioni supplementari sulla provenienza del prodotto.

Tali menzioni facoltative di etichettatura, inoltre, non comportano in nessun caso una restrizione alla commercializzazione.

La modifica proposta, pertanto, non rientra in alcuna delle fattispecie considerate modifiche dell’Unione, indicate all’articolo 14 del regolamento delegato (UE) 2019/33, ed è quindi da ritenersi ordinaria.

MOTIVAZIONE:

L’inclusione nell’etichetta di tale informazione è volta a integrare e ampliare le informazioni relative all’origine dei vini. Tali informazioni promuoveranno l’immagine degli stessi presso i consumatori.

I consumatori desiderano sempre più conoscere l’origine dei vini destinati al consumo e i produttori intendono fornire informazioni supplementari sull’etichetta, allo scopo di dare rilievo ai paesi e alle unità geografiche con una lunga tradizione nella produzione di uve di qualità e fornire al consumatore informazioni corrette sull’etichetta. Ciò rende necessaria la regolamentazione delle condizioni d’uso di questi nomi.

DOCUMENTO UNICO

1.   Nome del prodotto

Cebreros

Cebreros Dop

2.   Tipo di indicazione geografica

DOP — Denominazione di origine protetta

3.   Categorie di prodotti vitivinicoli

1.

Vino

4.   Descrizione del vino (dei vini)

Vini bianchi

I vini bianchi presentano tonalità che variano dal giallo paglierino al giallo dorato, limpidi e brillanti; hanno un profumo fruttato, sono sapidi, equilibrati e untuosi in bocca. Se invecchiati in botte, i vini possono presentare un’unghia dorata all’analisi visiva, avere aroma di frutta più matura e manifestare più corpo al palato.

*

Acidità volatile massima dei vini di più di 1 anno: 16,67 milliequivalenti/l fino a 10 % vol, aumentando di 1 milliequivalente/l per ogni grado di titolo alcolometrico superiore al 10 %.

Tali vini possono superare i limiti di cui all’allegato IC, punto 1, del regolamento delegato (UE) 2019/934 della Commissione, purché rispettino le condizioni di cui al punto 3 di tale allegato.

*

Acidità totale minima dei vini con oltre 6 mesi di affinamento: 3,5 grammi per litro, espressa in acido tartarico (46,67 milliequivalenti/l)

*

I parametri analitici che non figurano nel presente documento sono conformi alle norme in vigore.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

12

Acidità totale minima

4 grammi per litro, espressa in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

13,33

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

160

Vini rosati

I vini rosati sono limpidi e brillanti, il colore varia dal rosa pallido al rosa lampone o fragola. Presentano tipicamente note di frutti rossi e/o neri e una struttura media in bocca. Se invecchiati in botte, le tonalità possono tendere all’arancio, i sentori di frutta persistono con minore intensità e si possono avvertire note di legno nel retrogusto.

*

Acidità volatile massima dei vini di più di 1 anno: 16,67 milliequivalenti/l fino a 10 % vol, aumentando di 1 milliequivalente/l per ogni grado di titolo alcolometrico superiore al 10 %.

Tali vini possono superare i limiti di cui allegato IC, punto 1, del regolamento delegato (UE) 2019/934 della Commissione, purché rispettino le condizioni di cui al punto 3 di tale allegato.

*

Acidità totale minima dei vini con oltre 12 mesi di affinamento: 4 grammi per litro, espressa in acido tartarico (53,33 milliequivalenti/l)

*

I parametri analitici che non figurano nel presente documento sono conformi alle norme in vigore.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

12

Acidità totale minima

4,5 grammi per litro, espressa in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

13,33

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

160

Vini rossi

I vini rossi sono limpidi all’analisi visiva, con tonalità rosso ciliegia e riflessi violacei. Presentano tipicamente note di frutti rossi e/o neri, nonché acidità e struttura equilibrata, il che conferisce loro finezza e eleganza. Se invecchiati in botte, conservano i sentori fruttato e legnoso, ma diventano più morbidi e acquisiscono persistenza gustativa e riflessi rosso mattone.

*

Acidità volatile massima dei vini di più di 1 anno: 16,67 milliequivalenti/l fino a 10 % vol, aumentando di 1 milliequivalente/l per ogni grado di titolo alcolometrico superiore al 10 %.

Tali vini possono superare i limiti di cui allegato IC, punto 1, del regolamento delegato (UE) 2019/934 della Commissione, purché rispettino le condizioni di cui al punto 3 di tale allegato.

*

Acidità totale minima dei vini con oltre 12 mesi di affinamento: 4 grammi per litro, espressa in acido tartarico (53,33 milliequivalenti/l)

*

I parametri analitici che non figurano nel presente documento sono conformi alle norme in vigore.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

13

Acidità totale minima

4,5 grammi per litro, espressa in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

13,33

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

150

5.   Pratiche di vinificazione

a)   Pratiche enologiche specifiche

Pratica colturale

L’impianto, il riempimento degli spazi vuoti, l’innesto in campo e il sovrainnesto possono essere eseguiti solo con le varietà autorizzate.

Per i nuovi impianti possono essere utilizzate soltanto le varietà principali: Garnacha Tinta e Albillo Real.

Le viti possono essere coltivate secondo le seguenti modalità:

sistema tradizionale ad alberello e relative varianti;

sistema di allevamento a spalliera: guidato e su supporto.

Pratica enologica specifica

Titolo alcolometrico potenziale minimo delle uve: 12 % vol. (rossi) e 11 % vol. (bianchi).

Sono usati solo cisterne o contenitori che non contaminino il vino, autorizzati dalla normativa vigente.

Resa massima di estrazione: 70 l per 100 kg di uve.

Condizioni d’invecchiamento:

I vini destinati ad utilizzare la menzione «FERMENTADO EN BARRICA» («FERMENTATO IN BOTTE») usano botti di rovere sia per la fermentazione che per l’invecchiamento sulle fecce.

L’invecchiamento avviene in botti di rovere.

Il calcolo del periodo d’invecchiamento inizia il 1o novembre dell’anno della vendemmia.

Limitazione pertinente alla vinificazione

I vini bianchi sono ottenuti esclusivamente dalla varietà Albillo Real.

I vini rosati e rossi sono ottenuti per almeno il 95 % dalla varietà Garnacha Tinta.

Per l’estrazione del mosto è vietato l’uso delle centrifughe ad alta velocità e dei torchi continui.

b)   Rese massime

6 000 chilogrammi di uve per ettaro

42 ettolitri per ettaro

6.   Zona geografica delimitata

La zona comprende i seguenti comuni, tutti situati nella provincia di Avila:

La Adrada, El Barraco, Burgohondo, Casavieja, Casillas, Cebreros, Cuevas del Valle, Fresnedilla, Gavilanes, Herradón de Pinares, Higuera de las Dueñas, El Hoyo de Pinares, Lanzahíta, Mijares, Mombeltrán, Navahondilla, Navalmoral, Navaluenga, Navarredondilla, Navarrevisca, Navatalgordo, Pedro Bernardo, Piedralaves, San Bartolomé de Pinares, San Esteban del Valle, San Juan de la Nava, San Juan del Molinillo, Santa Cruz de Pinares, Santa Cruz del Valle, Santa María del Tiétar, Serranillos, Sotillo de la Adrada, El Tiemblo, Villanueva de Ávila e Villarejo del Valle.

7.   Varietà principale di uve da vino

ALBILLO REAL

GARNACHA TINTA

8.   Descrizione del legame/dei legami

Fattori naturali e umani

Fattori naturali

La zona da proteggere è situata nella catena montuosa del Sistema centrale spagnolo, tra i bacini dei fiumi Alberche e Tiétar, affluenti del Tago. La parte orientale della Sierra de Gredos separa i due bacini fluviali. La zona geografica contiene materiali per la maggior parte di origine granitica.

Nel bacino dell’Alberche il terreno è scosceso ma senza asperità; è intercalato da colline di notevole altezza dai pendii ripidi. I vigneti sono situati principalmente sul versante collinare di sinistra, esposto a Sud. L’altitudine è compresa tra 800 m e 1 000 m, sebbene alcune parcelle possano trovarsi sopra i 1 000 m. Il bacino del Tiétar è situato a un’altitudine inferiore ma presenta un forte dislivello in direzione della sorgente del fiume.

I terreni sono limosi, sabbiosi e leggermente acidi, con un basamento granitico e scarsa materia organica. È presente una zona di scisto con suoli limosi-argillosi-sabbiosi, ma molto più piccola. Secondo la classificazione della FAO, i suoli della zona sono prevalentemente Cambisol. La maggior parte dei suoli nei vigneti è di tipo Dystric Cambisol e Humic Cambisol.

Il clima è mediterraneo, con influenza continentale: presenta inverni relativamente brevi e non molto freddi, ed estati lunghe, calde e asciutte. La temperatura media annua della zona in cui sono situati i vigneti (la Sierra de Gredos ha un clima di montagna) è compresa tra i 12 e i 15 °C, con precipitazioni che variano tra i 400 e gli 800 mm l’anno. Vi sono 215 giorni all’anno non soggetti a gelate. In generale, si può affermare che il clima è più caldo e più piovoso rispetto alle altre zone della regione che ospitano le DOP del fiume Duero.

Fattori umani

Per secoli gli uomini hanno selezionato i terreni migliori per coltivare la vite, scegliendo quelli più idonei, esposti a Sud-Sudest. Va rilevata l’altitudine di talune parcelle, che possono arrivare oltre i 1 000 metri.

Le varietà Garnacha Tinta e Albillo Real sono le più sfruttate per la vinificazione: esistono riferimenti storici dell’ideale adattamento di queste varietà al territorio. Sebbene siano coltivate anche in altre zone, i fattori pedoclimatici apportano a queste varietà caratteristiche peculiari nei vini protetti.

I vigneti nella zona delimitata sono assai vecchi: il 94 % ha più di 50 anni e il 37 % ha più di 80 anni; ciò significa volumi di produzione modesti ma qualitativamente ottimi.

Nella zona, il sesto d’impianto è spazioso, generalmente superiore a 2,5 x 2,5 metri, il che porta la densità d’impianto a 1 600 ceppi per ettaro, adatta alle precipitazioni scarse e irregolari e ai terreni poveri di materia organica.

Caratteristiche del prodotto

I vini nella zona delimitata possono essere suddivisi in: bianchi, rosati, rossi, giovani e invecchiati. Presentano tutti le seguenti caratteristiche legate al terroir:

alto titolo alcolometrico;

acido tartarico alto ed equilibrato;

buon potenziale di conservazione (i vini rossi in particolare si conservano molto bene);

sono vini equilibrati, morbidi ed eleganti al palato ed esuberanti.

Nesso di causalità

Il carattere distintivo dei vini della zona delimitata è dovuto essenzialmente all’ambiente geografico: come indicato in precedenza, la zona è delimitata da due catene montuose e due fiumi, entrambi appartenenti al bacino del fiume Tago. I vigneti sono situati principalmente sul versante collinare di sinistra, esposto a Sud. Le caratteristiche del suolo, la geologia e il clima favorevole ne fanno una zona eccezionale e singolare per la coltivazione della vite. Inoltre, le competenze dell’uomo nella scelta delle varietà più idonee e del metodo di coltivazione migliore consentono una produzione specifica e unica. I principali fattori che confermano tale legame sono riassunti di seguito:

la componente limosa e sabbiosa dei terreni che poggiano su un basamento granitico conferisce ai vini eleganza, rendendoli gradevoli al palato;

il microclima della zona da proteggere, diverso da quello delle aree circostanti, più vario rispetto al resto della regione Castiglia e León e più fresco rispetto alle zone a Sud e ad Est, conferisce uno spiccato carattere distintivo. Inoltre, l’assenza di precipitazioni in estate e all’inizio dell’autunno assicura raccolti di uve sane e di qualità;

i vigneti sono situati ad altitudine elevata, alcuni si trovano a più di mille metri sul livello del mare; le uve hanno un ottimo grado di acidità che apporta freschezza ed esuberanza al vino;

anche la varietà di uve contribuisce alla distinzione della produzione: per secoli i viticoltori hanno selezionato quelle più adatte al territorio, ossia la Garnacha Tinta e la Albillo Real, che sono la base dei vini e ne conferiscono il carattere distintivo. La Garnacha Tinta produce vini ad alto titolo alcolometrico, che risultano tuttavia freschi al palato grazie all’altitudine e al clima della zona. La Albillo Real è caratteristica della zona e diversa dalla Albillo Mayor, tipica di altre zone della regione Castiglia e León; produce vini complessi, sapidi ed esuberanti, molto adatti all’invecchiamento in botte;

le distanze tradizionali di impianto, insieme alle scarse precipitazioni e alla carenza di materiale organico nel suolo, producono rese di uva molto basse: questo è uno dei fattori che spiegano l’alta qualità, dovuta a uve dai parametri analitici equilibrati e con una buona maturazione, sotto il profilo sia dei polifenoli che della produzione.

i vigneti sono assai vecchi: il 94 % ha più di 50 anni e il 37 % ha più di 80 anni; combinato alle caratteristiche precedentemente menzionate, questo aspetto è indice di vini particolarmente adatti alla conservazione.

Nell’insieme, le circostanze sopra descritte producono uve dalla perfetta maturazione che consentono di produrre vini ad alto tenore alcolico (almeno 12° nei vini bianchi e rosati, 13o nei rossi). Occorre d’altra parte tener conto della notevole acidità totale, non inferiore a 4,5 grammi per litro espressa in acido tartarico. Abbinata all’alto tenore alcolico, l’elevata acidità conferisce ai vini Cebreros l’equilibrio caratteristico.

I vini che rientrano nella zona protetta sono diversi da quelli delle zone circostanti, in particolare da quelli della valle del Duero, in quanto presentano questo caratteristico equilibrio tra acidità e alcol, con una struttura decisa ma non eccessiva, che dà ai vini un carattere elegante.

9.   Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)

Quadro normativo:

nella legislazione nazionale

Tipo di condizione supplementare:

condizionamento nella zona geografica delimitata

Descrizione della condizione:

la vinificazione comprende l’imbottigliamento e l’invecchiamento in bottiglia dei vini, e dunque le caratteristiche organolettiche e fisico-chimiche descritte nel disciplinare di produzione possono essere garantite solo se tutte le operazioni di manipolazione del vino si svolgono all’interno della zona di produzione. Di conseguenza, nell’intento di salvaguardare la qualità, garantire l’origine e assicurare il controllo, e tenuto conto del fatto che l’imbottigliamento dei vini protetti dalla DOP «CEBREROS» è uno dei punti critici per il raggiungimento delle caratteristiche definite nel disciplinare di produzione in questione, tale operazione sarà effettuata nelle cantine situate negli impianti di imbottigliamento all’interno della zona di produzione.

Quadro normativo:

nella legislazione nazionale

Tipo di condizione supplementare:

disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione della condizione:

1)

sulle etichette dei vini imbottigliati figureranno come indicazioni obbligatorie, in evidenza, il nome geografico «CEBREROS» e l’espressione «Denominazione di origine protetta» ovvero la menzione tradizione «Vino de Calidad»;

2)

è obbligatorio inoltre indicare l’annata, anche sui vini non invecchiati.

3)

i vini protetti dalla DOP «CEBREROS», infine, potranno riportare nell’etichetta le indicazioni facoltative enumerate di seguito:

le menzioni «FERMENTADO IN BARRICA» («FERMENTATO IN BOTTE») o «ROBLE» («ROVERE») se il vino soddisfa le condizioni per l’utilizzo previste dalla normativa nazionale vigente;

il nome di uno dei comuni elencati al punto 1.6 del presente documento unico, unitamente alla menzione «VINO DE PUEBLO», per i vini protetti elaborati con almeno l’85 % di uve provenienti da parcelle situate nel comune in questione;

il nome geografico delle unità geografiche più piccole elencate di seguito, purché il vino rispetti i requisiti indicati:

o «SIERRA DE GREDOS», per i vini protetti elaborati con almeno l’85 % di uve provenienti da parcelle situate nei comuni seguenti: La Adrada, El Barraco, Burgohondo, Casavieja, Casillas, Cebreros, Cuevas del Valle, Gavilanes, Herradón de Pinares, Higuera de las Dueñas, El Hoyo de Pinares, Lanzahíta, Mijares, Mombeltrán, Navahondilla, Navalmoral, Navaluenga, Navarredondilla, Navarrevisca, Navatalgordo, Pedro Bernardo, Piedralaves, San Bartolomé de Pinares, San Esteban del Valle, San Juan de la Nava, San Juan del Molinillo (Navandrinal), Santa Cruz de Pinares, Santa Cruz del Valle, Santa María del Tiétar, Serranillos, Sotillo de la Adrada, El Tiemblo, Villanueva de Ávila e/o Villarejo de Valle;

o «VALLE DEL ALBERCHE», per i vini protetti elaborati con almeno l’85 % di uve provenienti da parcelle situate nei comuni seguenti: Barraco (El) (eccetto i poligoni 18 e 19), Burgohondo, Cebreros, Herradón de Pinares, Hoyo de Pinares, Navalmoral, Navaluenga (eccetto i poligoni 8 e 9), Navarredondilla, Navarrevisca, Navatalgordo, San Bartolomé de Pinares, San Juan de la Nava (eccetto il poligono 6), San Juan del Molinillo (Navandrinal), Santa Cruz de Pinares, Serranillos, El Tiemblo (eccetto i poligoni 43, 46, 47, 48, 49, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 e 65) e/o Villanueva de Ávila;

o «VALLE DEL TIÉTAR», per i vini protetti elaborati con almeno l’85 % di uve provenienti da parcelle situate nei comuni seguenti: Adrada (La), Casavieja, Casillas, Fresnedilla, Gavilanes, Higuera de las Dueñas Lanzahíta, Mijares, Navahondilla, Pedro Bernardo, Piedralaves, Santa María del Tiétar y Sotillo de la Adrada, Cuevas del Valle, Mombeltrán, San Esteban del Valle, Santa Cruz del Valle e/o Villarejo del Valle;

o «VALLE DE IRUELAS», per i vini protetti elaborati con almeno l’85 % di uve provenienti da parcelle situate nei comuni seguenti:

Barraco (El): poligoni 19 e 18;

Tiemblo (El): poligoni 43, 46, 47, 48, 49, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 e 65;

Navaluenga: poligoni 8 e 9;

San Juan de la Nava: poligono 6.

Link al disciplinare del prodotto

www.itacyl.es/documents/20143/342640/Ppta+PCC+DOP+CEBREROS+Rev+1.docx/d76c9227-1015-a025-398a-e6bfaebf5d81

 

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