Bevande spiritose

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ALLEGATO II
BEVANDE SPIRITOSE

Definizione di bevanda spiritosa
1. Ai fini del presente regolamento, per «bevanda spiritosa» si intende la bevanda alcolica:
a) destinata al consumo umano;
b) avente caratteristiche organolettiche particolari;
c) avente un titolo alcolometrico minimo del 15 %;
d) prodotta:
i) o direttamente:
— mediante distillazione, in presenza o meno di aromi, di prodotti fermentati naturalmente, e/o
— mediante macerazione o trattamento simile di materie vegetali in alcole etilico di origine
agricola e/o distillati di origine agricola, e/o bevande spiritose ai sensi del presente regolamento, e/o
— mediante aggiunta di aromi, zuccheri o altri prodotti edulcoranti elencati nell’allegato I, punto 3, e/o di altri prodotti agricoli e/o alimentari all’alcole etilico di origine agricola e/o a distillati di origine agricola e/o a bevande spiritose ai sensi del presente regolamento;
ii) o mediante miscelazione di una bevanda spiritosa con una/uno o più:
— altre bevande spiritose, e/o
— alcole etilico di origine agricola o distillati di origine agricola, e/o
— altre bevande alcoliche, e/o
— bevande.


2. Non sono tuttavia considerate bevande spiritose le bevande dei codici NC 2203, 2204, 2205, 2206 e 2207.


3. Il titolo alcolometrico minimo di cui al paragrafo 1, lettera c), lascia impregiudicata la definizione per il prodotto nella categoria 41 di cui all’allegato II.


4. Ai fini del presente regolamento, definizioni e requisiti tecnici sono fissati nell’allegato I.

Indicazioni geografiche
1. Ai fini del presente regolamento, per «indicazione geografica» si intende un’indicazione che identifichi una bevanda spiritosa come originaria del territorio di un paese, o di una regione o località di detto territorio, quando una determinata qualità, la rinomanza o altra caratteristica della bevanda spiritosa sia essenzialmente attribuibile alla sua origine geografica.

2. Le indicazioni geografiche di cui al paragrafo 1 sono registrate nell’allegato III.

3. Le indicazioni geografiche registrate nell’allegato III non possono diventare generiche.
Le denominazioni divenute generiche non possono essere registrate nell’allegato III.
Per «denominazione divenuta generica» si intende il nome di una bevanda spiritosa che, pur collegato al luogo o alla regione in cui il prodotto è stato inizialmente ottenuto o commercializzato, è diventato la denominazione comune di una bevanda spiritosa nella Comunità.

4. Le bevande spiritose recanti un’indicazione geografica registrata nell’allegato III sono conformi a tutti i requisiti della scheda tecnica di cui all’articolo 17, paragrafo 1.

ALLEGATO II
BEVANDE SPIRITOSE

Categorie di bevande spiritose

1. Rum
a) Il rum è:
i) la bevanda spiritosa ottenuta mediante fermentazione alcolica e distillazione di melasse o sciroppi provenienti dalla fabbricazione dello zucchero di canna, oppure di succo della canna da zucchero, e distillata a meno di 96 % vol., cosicché il prodotto della distillazione presenti in modo percettibile le caratteristiche organolettiche specifiche del rum; oppure
ii) la bevanda spiritosa ottenuta esclusivamente mediante fermentazione alcolica e distillazione di succo di canna da zucchero che presenta le caratteristiche aromatiche cui i rum devono il loro carattere specifico e avente un tenore di sostanze volatili pari o superiore a 225 g/hl di alcole a 100 % vol. Questa bevanda spiritosa può essere commercializzata con la parola «agricolo» che qualifica la denominazione di vendita «rum» accompagnata da una delle indicazioni geografiche dei dipartimenti francesi d’oltremare e della regione autonoma di Madera registrate nell’allegato III;

b) il titolo alcolometrico volumico minimo del rum è di 37,5 % vol.;

c) non deve esservi aggiunta di alcole di cui all’allegato I, punto 5), diluito o non diluito;

d) il rum non è aromatizzato;

e) il rum può contenere caramello aggiunto solo come colorante;

f) il termine «traditionnel» può completare una delle indicazioni geografiche di cui all’allegato III, categoria 1, per il rum ottenuto mediante distillazione a meno di 90 % vol., previa fermentazione alcolica di prodotti alcoligeni originari esclusivamente del luogo di produzione considerato. Tale rum deve avere un tenore di sostanze volatili pari o superiore a 225 g/hl di alcole a 100 % vol. e non può essere edulcorato. L’uso del termine «traditionnel» non osta all’impiego dei termini «ottenuto dalla fabbricazione dello zucchero» o «agricolo», che possono essere aggiunti alla denominazione di vendita «rum» e alle indicazioni geografiche.
Questa disposizione lascia impregiudicato l’impiego del termine «traditionnel» per i prodotti da essa non contemplati, in base alle norme specifiche che li disciplinano.


2. Whisky o whiskey
a) Il whisky o whiskey è la bevanda spiritosa ottenuta esclusivamente:
i) mediante distillazione di un mosto di cereali maltati con o senza chicchi interi di altri cereali, che è stato — saccarificato dalla diastasi del malto ivi contenuto, con o senza aggiunta di altri enzimi naturali, — fermentato per azione di lieviti;
ii) con una o più distillazioni a meno di 94,8 % vol., cosicché il prodotto della distillazione abbia un aroma e un gusto provenienti dalle materie prime utilizzate;
iii) mediante invecchiamento del distillato finale per almeno tre anni in fusti di legno di capacità pari o inferiore a 700 l.
Il distillato finale, al quale possono essere aggiunti soltanto acqua e caramello semplice (per la colorazione), conserva il colore, l’aroma e il gusto derivanti dal processo di elaborazione di cui ai punti i), ii) e iii);

b) il titolo alcolometrico volumico minimo del whisky o whiskey è di 40 % vol.;

c) non deve esservi aggiunta di alcole di cui all’allegato I, punto 5, diluito o non diluito;

d) il whisky o whiskey non può essere edulcorato né aromatizzato e non può contenere additivi diversi dal caramello semplice usato come colorante.


3. Acquavite di cereali
a) L’acquavite di cereali è la bevanda spiritosa ottenuta esclusivamente mediante distillazione di un mosto fermentato di cereali a chicchi interi e presenta caratteristiche organolettiche derivanti dalle materie prime utilizzate;

b) ad eccezione del «Korn», il titolo alcolometrico volumico minimo dell’acquavite di cereali è di 35 % vol.;

c) non deve esservi aggiunta di alcole di cui all’allegato I, punto 5, diluito o non diluito;

d) l’acquavite di cereali non è aromatizzata;

e) l’acquavite di cereali può contenere caramello aggiunto solo come colorante;

f) per poter recare la denominazione di vendita «brandy di cereali», l’acquavite di cereali deve essere ottenuta mediante distillazione a meno di 95 % vol. di un mosto fermentato di cereali a chicchi interi che presenti caratteristiche organolettiche derivanti dalle materie prime utilizzate;


4. Acquavite di vino
a) L’acquavite di vino è la bevanda spiritosa:
i) ottenuta esclusivamente dalla distillazione di vino o di vino alcolizzato a meno di 86 % vol. o dalla ridistillazione di un distillato di vino a meno di 86 % vol.;
ii) con un tenore di sostanze volatili pari o superiore a 125 g/hl di alcole a 100 % vol.;
iii) con un tenore massimo di metanolo di 200 g/hl di alcole a 100 % vol.;

b) il titolo alcolometrico volumico minimo dell’acquavite di vino è di 37,5 % vol.;

c) non deve esservi aggiunta di alcole di cui all’allegato I, punto 5, diluito o non diluito;

d) l’acquavite di vino non è aromatizzata. Ciò non esclude i metodi di produzione tradizionali;

e) l’acquavite di vino può contenere caramello aggiunto solo come colorante;

f) se sottoposta a invecchiamento, l’acquavite di vino può continuare ad essere commercializzata come «acquavite di vino» purché il periodo di invecchiamento sia uguale o superiore a quello stabilito per la bevanda spiritosa della categoria 5 del presente allegato.


5. Brandy o Weinbrand
a) Il brandy o Weinbrand è la bevanda spiritosa:
i) ottenuta da acquaviti di vino, con aggiunta o meno di distillato di vino distillato a meno di 94,8 % vol., a condizione che tale distillato non superi il limite massimo di 50 % del tenore alcolico del  prodotto finito;
ii) invecchiata in recipienti di quercia per almeno un anno o per almeno sei mesi se la capacità dei recipienti di quercia è inferiore a 1 000 l;
iii) con un tenore di sostanze volatili pari o superiore a 125 g/hl di alcole a 100 % vol., provenienti esclusivamente dalla distillazione o dalla ridistillazione delle materie prime utilizzate;
iv) con un tenore massimo di metanolo di 200 g/hl di alcole a 100 % vol.;

b) il titolo alcolometrico volumico minimo del brandy o Weinbrand è di 36 % vol.;

c) non deve esservi aggiunta di alcole di cui all’allegato I, punto 5, diluito o non diluito;

d) il brandy o Weinbrand non è aromatizzato. Ciò non esclude i metodi di produzione tradizionali;

e) il brandy o Weinbrand può contenere caramello aggiunto solo come colorante.


6. Acquavite di vinaccia o marc
a) L’acquavite di vinaccia o marc è la bevanda spiritosa che soddisfa i requisiti seguenti:
i) è ottenuta esclusivamente da vinacce fermentate e distillate direttamente mediante vapore acqueo oppure dopo l’aggiunta di acqua;
ii) alle vinacce può essere aggiunta una quantità di fecce non superiore a 25 kg di fecce per 100 kg di vinacce utilizzate;
iii) la quantità di alcole proveniente dalle fecce non può superare il 35 % della quantità totale di alcole nel prodotto finito;
iv) la distillazione è effettuata in presenza delle vinacce a meno di 86 % vol.;
v) è autorizzata la ridistillazione alla stessa gradazione alcolica;
vi) ha un tenore di sostanze volatili pari o superiore a 140 g/hl di alcole a 100 % vol. e un tenore massimo di metanolo di 1 000 g/hl di alcole a 100 % vol.;

b) il titolo alcolometrico volumico minimo dell’acquavite di vinaccia o marc è di 37,5 % vol.;

c) non deve esservi aggiunta di alcole di cui all’allegato I, punto 5, diluito o non diluito;

d) l’acquavite di vinaccia o marc non è aromatizzata. Ciò non esclude i metodi di produzione tradizionali;

e) l’acquavite di vinaccia o marc può contenere caramello aggiunto solo come colorante.


7. Acquavite di residui di frutta
a) L’acquavite di residui di frutta è la bevanda spiritosa che soddisfa i requisiti seguenti:
i) è ottenuta esclusivamente mediante fermentazione e distillazione a meno di 86 % vol. di residui di frutta, ad eccezione delle vinacce;
ii) ha un tenore minimo di sostanze volatili di 200 g/hl di alcole a 100 % vol.;
iii) ha un tenore massimo di metanolo di 1 500 g/hl di alcole a 100 % vol.;
iv) ha un tenore massimo di acido cianidrico di 7 g/hl di alcole a 100 % vol. nel caso dell’acquavite di residui di frutta con nocciolo;
v) è autorizzata la ridistillazione alla stessa gradazione alcolica di cui al punto i);

b) il titolo alcolometrico volumico minimo dell’acquavite di residui di frutta è di 37,5 % vol.;

c) non deve esservi aggiunta di alcole di cui all’allegato I, punto 5, diluito o non diluito;

d) l’acquavite di residui di frutta non è aromatizzata;

e) l’acquavite di residui di frutta può contenere caramello aggiunto solo come colorante;

f) la denominazione di vendita è «acquavite di residui di» seguita dal nome del frutto utilizzato. In caso di utilizzazione di residui di vari tipi di frutta, la denominazione di vendita è «acquavite di residui di frutta».


8. Acquavite di uve secche o raisin brandy
a) L’acquavite di uve secche o raisin brandy è la bevanda spiritosa ottenuta esclusivamente mediante distillazione del prodotto risultante dalla fermentazione alcolica dell’estratto di uve secche dei vitigni «nero di Corinto» o «moscato di Alessandria», distillato a meno di 94,5 % vol., cosicché il distillato abbia un aroma e un gusto provenienti dalla materia prima utilizzata;

b) il titolo alcolometrico volumico minimo dell’acquavite di uve secche o raisin brandy è di 37,5 % vol.;

c) non deve esservi aggiunta di alcole di cui all’allegato I, punto 5, diluito o non diluito;

d) l’acquavite di uve secche o raisin brandy non è aromatizzata;

e) l’acquavite di uve secche o raisin brandy può contenere caramello aggiunto solo come colorante.


9. Acquavite di frutta
a) l’acquavite di frutta è una bevanda spiritosa:
i) ottenuta esclusivamente mediante fermentazione alcolica e distillazione di un frutto polposo o di un mosto di tale frutto, bacche o ortaggi, con o senza nocciolo;
ii) distillata a meno di 86 % vol. cosicché il prodotto della distillazione abbia un aroma e un gusto
provenienti da materie prime distillate;
iii) con un tenore di sostanze volatili pari o superiore a 200 g/hl di alcole a 100 % vol.;
iv) con un tenore massimo di acido cianidrico di 7 g/hl di alcole a 100 % vol. nel caso delle acquaviti di frutta con nocciolo;

b) l’acquavite di frutta ha un tenore massimo di metanolo di 1 000 g/hl di alcole a 100 % vol.
Per le seguenti acquaviti di frutta è tuttavia consentito un tenore massimo di metanolo di:
i) 1 200 g/hl di alcole a 100 % vol. per le acquaviti ottenute dai frutti seguenti:
— prugne (Prunus domestica L.),
— prugne mirabelle (Prunus domestica L. subsp. syriaca (Borkh.) Janch. ex Mansf.),
— prugne (quetsche) (Prunus domestica L.),
— mele (Malus domestica Borkh.),
— pere (Pyrus communis L.) eccetto le pere Williams (Pyrus communis L. cv «Williams»),
— lamponi (Rubus idaeus L.),
— more (Rubus fruticosus auct. aggr.),
— albicocche (Prunus armeniaca L.),
— pesche (Prunus persica L. Batsch);
ii) 1 350 g/hl di alcole a 100 % vol per le acquaviti ottenute dai frutti o dalle bacche seguenti:
— pere Williams (Pyrus communis L. cv «Williams»),
— ribes rossi (Ribes rubrum L.),
— ribes neri (Ribes nigrum L.),
— sorbe (Sorbus aucuparia L.),
— bacche di sambuco (Sambucus nigra L.),
— mele cotogne (Cydonia oblonga Mill.),
— bacche di ginepro (Juniperus communis L. e/o Juniperus oxicedrus L.);

c) il titolo alcolometrico volumico minimo dell’acquavite di frutta è di 37,5 % vol.;

d) non deve esservi aggiunta di alcole di cui all’allegato I, punto 5, diluito o non diluito;

e) l’acquavite di frutta non è aromatizzata;

f) la denominazione di vendita dell’acquavite di frutta è «acquavite di» seguita dal nome del frutto, della bacca o dell’ortaggio: acquavite di ciliegie o kirsch, acquavite di prugne o slivovice, di mirabelle, di pesche, di mele, di pere, di albicocche, di fichi, di agrumi, di uva o di qualsiasi altro frutto.
Può essere utilizzata anche la denominazione wasser preceduta dal nome del frutto.
Il nome del frutto può sostituire la denominazione «acquavite di» seguita dal nome del frutto soltanto nel caso dei frutti o dalle bacche seguenti:
— prugne mirabelle (Prunus domestica L. subsp. syriaca (Borkh.) Janch. ex Mansf.),
— prugne (Prunus domestica L.),
— prugne (quetsche) (Prunus domestica L.),
— corbezzole (Arbutus unedo L.),
— mele «Golden Delicious».
Se vi fosse il rischio per il consumatore finale di non capire facilmente una di tali denominazioni di vendita, l’etichettatura conterrà il termine «acquavite», eventualmente completato da una spiegazione;

g) la denominazione Williams è riservata all’acquavite di pere ottenuta unicamente da pere della varietà Williams;

h) qualora siano distillati insieme due o più tipi di frutti, bacche o ortaggi, il prodotto è venduto con la denominazione «acquavite di frutta» o, se del caso, «acquavite di ortaggi». Detta denominazione può essere completata dal nome di ciascun tipo di frutto, bacca o ortaggio secondo l’ordine decrescente dei quantitativi impiegati.


10. Acquavite di sidro di mele e di sidro di pere
a) L’acquavite di sidro di mele e l’acquavite di sidro di pere sono bevande spiritose:
i) ottenute esclusivamente mediante distillazione a meno di 86 % vol., di sidro di mele e di sidro di pere, cosicché il prodotto della distillazione abbia un aroma e un gusto provenienti dai frutti;
ii) con un tenore di sostanze volatili pari o superiore a 200 g/hl di alcole a 100 % vol.;
iii) con un tenore massimo di metanolo di 1 000 g/hl di alcole a 100 % vol.;

b) il titolo alcolometrico volumico minimo dell’acquavite di sidro di mele e di sidro di pere è di 37,5 % vol.;

c) non deve esservi aggiunta di alcole di cui all’allegato I, punto 5, diluito o non diluito;

d) l’acquavite di sidro di mele o di sidro di pere non è aromatizzata;

e) l’acquavite di sidro di mele o di sidro di pere può contenere caramello aggiunto solo come colorante.


11. Acquavite di miele
a) L’acquavite di miele è una bevanda spiritosa:
i) ottenuta esclusivamente mediante fermentazione e distillazione della soluzione di miele;
ii) distillata a meno di 86 % vol. cosicché il prodotto della distillazione presenti le caratteristiche
organolettiche provenienti dalla materia prima utilizzata;

b) il titolo alcolometrico volumico minimo dell’acquavite di miele è di 35 % vol.;

c) non deve esservi aggiunta di alcole di cui all’allegato I, punto 5, diluito o non diluito;

d) l’acquavite di miele non è aromatizzata;

e) l’acquavite di miele può contenere caramello aggiunto solo come colorante;

f) l’acquavite di miele può essere edulcorata soltanto con miele.


12. Hefebrand o acquavite di fecce
a) L’Hefebrand o acquavite di fecce è la bevanda spiritosa ottenuta esclusivamente mediante distillazione a meno di 86 % vol. di fecce di vino o di fecce di frutti fermentati;

b) il titolo alcolometrico volumico minimo dell’Hefebrand o acquavite di fecce è di 38 % vol.;

c) non deve esservi aggiunta di alcole di cui all’allegato I, punto 5, diluito o non diluito;

d) l’Hefebrand o acquavite di fecce non è aromatizzata;

e) l’Hefebrand o acquavite di fecce può contenere caramello aggiunto solo come colorante;

f) la denominazione di vendita dell’Hefebrand o acquavite di fecce è completata dal nome della materia prima utilizzata.


13. Bierbrand o eau-de-vie de bière
a) La Bierbrand o eau-de-vie de bière è la bevanda spiritosa ottenuta esclusivamente mediante distillazione diretta a pressione normale di birra fresca e ha un titolo alcolometrico volumico inferiore a 86 % vol., cosicché il distillato ottenuto presenti caratteristiche organolettiche derivanti dalla birra;

b) il titolo alcolometrico volumico minimo della Bierbrand o eau-de-vie de bière è di 38 % vol.;

c) non deve esservi aggiunta di alcole di cui all’allegato I, punto 5, diluito o non diluito;

d) la Bierbrand o eau-de-vie de bière non è aromatizzata;

e) la Bierbrand o eau-de-vie de bière può contenere caramello aggiunto solo come colorante.


14. Topinambur o acquavite di elianto
a) Il topinambur o acquavite di elianto è la bevanda spiritosa ottenuta esclusivamente mediante fermentazione e distillazione a meno di 86 % vol. di tuberi di topinambur (Helianthus tuberosus L.).;

b) il titolo alcolometrico volumico minimo del topinambur o acquavite di elianto è di 38 % vol.;

c) non deve esservi aggiunta di alcole di cui all’allegato I, punto 5, diluito o non diluito;

d) il topinambur o acquavite di elianto non è aromatizzato;

e) il topinambur o acquavite di elianto può contenere caramello aggiunto solo come colorante.


15. Vodka
a) La vodka è la bevanda spiritosa ottenuta da alcole etilico di origine agricola, ricavato per fermentazione, in presenza di lieviti, di:
i) patate e/o cereali; o
ii) altre materie prime agricole, per distillazione e/o rettificazione onde attenuare selettivamente le caratteristiche organolettiche delle materie prime impiegate e dei sottoprodotti della fermentazione.
Tale procedimento può essere seguito da ridistillazione e/o da un trattamento con coadiuvanti tecnologici adatti, come il carbone attivo, onde conferire al prodotto caratteristiche organolettiche particolari.
I valori massimi dell’impurezza per l’alcole etilico di origine agricola sono conformi a quelli stabiliti nell’allegato I, ad eccezione del contenuto di metanolo che non supera 10 g/hl di alcole a 100 % vol.;

b) il titolo alcolometrico volumico minimo della vodka è di 37,5 % vol.;

c) gli unici aromi che possono essere aggiunti sono le sostanze aromatiche naturali presenti nel distillato ottenuto dalle materie prime fermentate. Possono essere inoltre conferite al prodotto caratteristiche organolettiche particolari, ma non un gusto predominante;

d) la descrizione, la presentazione o l’etichettatura della vodka non prodotta esclusivamente dalle materie prime di cui alla lettera a), punto i) recano la menzione «distillata da …», accompagnata dal nome delle materie prime utilizzate per produrre l’alcole etilico di origine agricola. L’etichettatura è conforme all’articolo 13, paragrafo 2, della direttiva 2000/13/CE.


16. Acquavite di (con il nome del frutto) ottenuta dalla macerazione e dalla distillazione
a) L’acquavite (con il nome del frutto) ottenuta dalla macerazione e dalla distillazione è la bevanda spiritosa:
i) ottenuta mediante macerazione di frutti o bacche elencati al punto ii), parzialmente fermentati o non fermentati, addizionata eventualmente di un massimo di 20 litri di alcole etilico di origine agricola o acquavite e/o distillato proveniente dallo stesso frutto per 100 kg di frutta o bacche fermentate, seguita da una distillazione a meno di 86 % vol.;
ii) ottenuta dai frutti o dalle bacche seguenti:
— more (Rubus fruticosus auct. aggr.),
— fragole (Fragaria spp.),
— mirtilli (Vaccinium myrtillus L.),
— lamponi (Rubus idaeus L.),
— ribes (Ribes rubrum L.),
— prugnole (Prunus spinosa L.),
— frutti del sorbo degli uccellatori (Sorbus aucuparia L.),
— sorbe (Sorbus domestica L.),
— bacche di agrifoglio (Ilex cassine L.),
— frutti del sorbo selvatico [Sorbus torminalis (L.) Crantz]
— bacche di sambuco (Sambucus nigra L.),
— rosa canina (Rosa canina L.),
— ribes neri (Ribes nigrum L.),
— banane (Musa spp.),
— frutti della passione (Passiflora edulis Sims),
— frutti della spondias dorata (Spondias dulcis Sol. ex Parkinson),
— frutti della spondias rossa (Spondias mombin L.);

b) il titolo alcolometrico volumico minimo dell’acquavite di (con il nome del frutto) ottenuta dalla macerazione e distillazione è di 37,5 % vol.;

c) l’acquavite di (con il nome del frutto), ottenuta dalla macerazione e distillazione, non è aromatizzata;

d) per quanto riguarda l’etichettatura e la presentazione dell’acquavite (con il nome del frutto) ottenuta dalla macerazione e distillazione, la dicitura «ottenuta dalla macerazione e distillazione» deve figurare nella designazione, nella presentazione o nell’etichettatura a caratteri di tipo, dimensione e colore e campo visivo identici a quelli utilizzati per la dicitura «acquavite di (con il nome del frutto)» e sulle bottiglie essa deve essere indicata sull’etichetta anteriore.


17. Geist (con il nome del frutto o della materia prima impiegata)
a) Il Geist (con il nome del frutto o della materia prima impiegata) è la bevanda spiritosa ottenuta mediante macerazione di frutti e di bacche non fermentati elencati nella categoria 16, lettera a), punto ii), del presente allegato o di ortaggi, noci o altre materie vegetali quali erbe o petali di rosa, in alcole etilico di origine agricola, seguita da una distillazione a meno di 86 % vol.;

b) il titolo alcolometrico volumico minimo del Geist (con il nome del frutto o della materia prima utilizzata) è di 37,5 % vol.;

c) il Geist (con il nome del frutto o della materia prima impiegata) non è aromatizzato.


18. Genziana
a) La genziana è la bevanda spiritosa proveniente da un distillato di genziana ottenuto da radici di genziana fermentate, con o senza aggiunta di alcole etilico di origine agricola;

b) il titolo alcolometrico volumico minimo della genziana è di 37,5 % vol.;

c) la genziana non è aromatizzata.


19. Bevanda spiritosa al ginepro
a) Le bevande spiritose al ginepro sono bevande spiritose ottenute mediante aromatizzazione di alcole etilico di origine agricola e/o acquavite di cereali e/o distillato di cereali con bacche di ginepro (Juniperus communis L. e/o Juniperus oxicedris L.);

b) il titolo alcolometrico volumico minimo delle bevande spiritose al ginepro è di 30 % vol.;

c) possono essere impiegate come complemento altre sostanze aromatizzanti naturali e/o identiche a quelle naturali quali definite all’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), punti i) e ii), della direttiva 88/388/CEE e/o preparazioni aromatiche quali definite all’articolo 1, paragrafo 2, lettera c), della medesima direttiva, e/o piante aromatiche o parti di esse, ma le caratteristiche organolettiche del ginepro devono essere percettibili, sebbene attenuate;

d) le bevande spiritose al ginepro possono recare le denominazioni di vendita Wacholder o genebra.


20. Gin
a) Il gin è la bevanda spiritosa al ginepro ottenuta mediante aromatizzazione con bacche di ginepro (Juniperus communis L.) di alcole etilico di origine agricola avente le caratteristiche organolettiche appropriate;

b) il titolo alcolometrico volumico minimo del gin è di 37,5 % vol.; 

c) nella produzione del gin possono essere impiegate soltanto sostanze aromatizzanti naturali e/o identiche a quelle naturali quali definite all’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), punti i) e ii), della direttiva 88/388/CEE e/o preparazioni aromatiche quali definite all’articolo 1, paragrafo 2, lettera c), della medesima direttiva, ma il gusto di ginepro deve essere predominante.


21. Gin distillato
a) Il gin distillato è:
i) la bevanda spiritosa al ginepro ottenuta esclusivamente mediante ridistillazione di alcole etilico di origine agricola di qualità adeguata, avente le caratteristiche organolettiche appropriate e con un titolo alcolometrico iniziale di almeno 96 % vol., utilizzando i tradizionali alambicchi da gin, in presenza di bacche di ginepro (Juniperus communis L.) e di altri prodotti vegetali naturali, a condizione che il gusto di ginepro sia predominante; oppure
ii) la miscela del prodotto di tale distillazione con alcole etilico di origine agricola di uguale composizione, purezza e titolo alcolometrico. Per l’aromatizzazione del gin distillato possono essere impiegate anche sostanze aromatizzanti naturali e/o identiche a quelle naturali e/o preparazioni aromatiche come indicato alla categoria 20, lettera c);

b) il titolo alcolometrico volumico minimo del gin distillato è di 37,5 % vol.;

c) il gin ottenuto unicamente aggiungendo essenze o aromi all’alcole etilico di origine agricola non è gin distillato.


22. London gin
a) Il London gin è un tipo di gin distillato:
i) ottenuto esclusivamente da alcole etilico di origine agricola, con un tenore massimo di metanolo di 5 g/hl di alcole al 100 % vol., il cui aroma è dovuto esclusivamente alla ridistillazione di alcole etilico in alambicchi tradizionali, in presenza di tutti i materiali vegetali naturali impiegati;
ii) avente un titolo alcolometrico pari o superiore a 70 % vol.;
iii) qualora sia aggiunto altro alcole etilico di origine agricola, esso deve essere conforme alle caratteristiche di cui all’allegato I, punto 1), ma con un tenore massimo di metanolo non superiore a 5 g/hl di alcole al 100 % vol;
iv) non contenente edulcoranti in quantità superiore a 0,1 g/l di prodotto finale o coloranti aggiunti;
v) non contenente alcun altro ingrediente aggiunto diverso dall’acqua;

b) il titolo alcolometrico volumico minimo del London gin è di 37,5 % vol.;

c) il termine London gin può essere completato dal termine «dry».


23. Bevande spiritose al carvi
a) Le bevande spiritose al carvi sono bevande spiritose ottenute mediante aromatizzazione di alcole etilico di origine agricola con carvi (Carum carvi L.);

b) il titolo alcolometrico volumico minimo delle bevande spiritose al carvi è di 30 % vol.;

c) possono essere impiegate come complemento altre sostanze aromatizzanti naturali e/o identiche a quelle naturali quali definite all’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), punti i) e ii), della direttiva 88/388/CEE e/o preparazioni aromatiche quali definite all’articolo 1, paragrafo 2, lettera c), della medesima direttiva, ma il gusto di carvi deve essere predominante.


24. Akvavit o aquavit
a) L’akvavit o aquavit è la bevanda spiritosa al carvi e/o semi di aneto ottenuta mediante aromatizzazione con un distillato di erbe o di spezie;

b) il titolo alcolometrico volumico minimo dell’akvavit o aquavit è di 37,5 % vol.;

c) possono essere impiegate come complemento altre sostanze aromatizzanti naturali e/o identiche a quelle naturali quali definite all’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), punti i) e ii) della direttiva 88/388/CEE, e/o preparazioni aromatiche quali definite all’articolo 1, paragrafo 2, lettera

c) della medesima direttiva, ma il gusto di queste bevande deve provenire in gran parte da distillati di semi di carvi (Carum carvi L.) e/o di semi di aneto (Anethum graveolens L.), mentre è vietata l’aggiunta di oli essenziali;

d) le sostanze amare non possono dominare nettamente il gusto; il tenore di estratto secco non può superare 1,5 g/100 ml.


25. Bevande spiritose all’anice
a) Le bevande spiritose all’anice sono bevande spiritose ottenute mediante aromatizzazione di alcole etilico di origine agricola con estratti naturali di anice stellato (Illicium verum Hook f.), di anice verde (Pimpinella anisum L.), di finocchio (Foeniculum vulgare Mill.) o di qualsiasi altra pianta che contenga lo stesso costituente aromatico principale, usando uno dei seguenti procedimenti o una loro combinazione:
i) macerazione e/o distillazione;
ii) ridistillazione dell’alcole in presenza dei semi o di altre parti delle piante suddette;
iii) aggiunta di estratti naturali distillati di piante aromatizzate all’anice;

b) il titolo alcolometrico volumico minimo delle bevande spiritose all’anice è di 15 %;

c) nell’elaborazione delle bevande spiritose all’anice possono essere utilizzate solo sostanze aromatizzanti e preparazioni aromatiche naturali, quali definite rispettivamente all’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), punto i), e all’articolo 1, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 88/388/CEE;

d) possono essere impiegati come complemento altri estratti vegetali naturali o semi aromatici, ma il gusto di anice deve essere predominante.


26. Pastis
a) Il pastis è la bevanda spiritosa aromatizzata all’anice che contiene anche estratti naturali della radice di liquirizia (Glycyrrhiza spp.), il che comporta la presenza di sostanze coloranti dette «calconi», nonché la presenza di acido glicirrizico, i cui tenori minimo e massimo devono essere rispettivamente di 0,05 e 0,5 g/l;

b) il titolo alcolometrico volumico minimo del pastis è di 40 % vol.;

c) nell’elaborazione del pastis possono essere utilizzate solo sostanze aromatizzanti e preparazioni aromatiche naturali, quali definite rispettivamente all’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), punto i), e all’articolo 1, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 88/388/CEE;

d) il pastis presenta un tenore di zuccheri inferiore a 100 g/l, espresso in zucchero invertito, e un tenore minimo e massimo di anetolo pari rispettivamente a 1,5 e 2 g/l.


27. Pastis de Marseille
a) Il pastis de Marseille è un pastis con un tenore di anetolo di 2 g/l;

b) il titolo alcolometrico volumico minimo del pastis de Marseille è di 45 % vol.;

c) nell’elaborazione del pastis de Marseille possono essere utilizzate solo sostanze aromatizzanti e preparazioni aromatiche naturali, quali definite rispettivamente all’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), punto i), e all’articolo 1, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 88/388/CEE.


28. Anis
a) L’anis è la bevanda spiritosa aromatizzata all’anice il cui aroma caratteristico proviene esclusivamente dall’anice verde (Pimpinella anisum L.) e/o dall’anice stellato (Illicium verum Hook f.) e/o dal finocchio (Foeniculum vulgare Mill.);

b) il titolo alcolometrico volumico minimo dell’anis è di 35 % vol.;

c) nell’elaborazione dell’anis possono essere utilizzate solo sostanze aromatizzanti e preparazioni aromatiche naturali, quali definite rispettivamente all’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), punto i), e all’articolo 1, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 88/388/CEE.


29. Anis distillato
a) L’anis distillato è un anis che contiene alcole distillato in presenza dei semi di cui alla categoria 28, lettera a) e, in caso di indicazione geografica, semi di lentisco e altri semi, piante e frutti aromatici, sempreché la proporzione minima dell’alcole distillato sia pari al 20 % del titolo alcolometrico dell’anis distillato;

b) il titolo alcolometrico volumico minimo dell’anis distillato è di 35 % vol.;

c) nell’elaborazione dell’anis distillato possono essere utilizzate solo sostanze aromatizzanti e preparazioni aromatiche naturali, quali definite rispettivamente all’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), punto i), e all’articolo 1, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 88/388/CEE.


30. Bevande spiritose di gusto amaro o bitter
a) Le bevande spiritose di gusto amaro o bitter sono bevande spiritose dal gusto prevalentemente amaro, ottenute mediante aromatizzazione di alcole etilico di origine agricola con sostanze aromatizzanti naturali e/o identiche a quelle naturali quali definite all’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), punti i) e ii), della direttiva 88/388/CEE e/o preparazioni aromatiche quali definite all’articolo 1, paragrafo 2, lettera c), della medesima direttiva;

b) il titolo alcolometrico volumico minimo delle bevande spiritose di gusto amaro o bitter è di 15 % vol.;

c) le bevande spiritose di gusto amaro o bitter possono essere commercializzate anche con la dicitura «amaro» o «bitter» associata o meno a un altro termine.


31. Vodka aromatizzata
a) La vodka aromatizzata è vodka cui è stato conferito un gusto predominante diverso da quello delle materie prime;

b) il titolo alcolometrico volumico minimo della vodka aromatizzata è di 37,5 % vol.;

c) la vodka aromatizzata può essere edulcorata, assemblata, aromatizzata, maturata o colorata;

d) la vodka aromatizzata può essere venduta anche con la denominazione formata da qualsiasi aroma predominante insieme al termine «vodka».


32. Liquore
a) Il liquore è la bevanda spiritosa:
i) avente un tenore minimo di zuccheri, espresso in zucchero invertito, di:
— 70 g/l per i liquori di ciliegia il cui alcole etilico è costituito esclusivamente da acquavite di ciliegie,
— 80 g/l per i liquori di genziana o liquori simili prodotti utilizzando esclusivamente la genziana o
piante simili come sostanza aromatizzante,
— 100 g/l in tutti gli altri casi;
ii) ottenuta mediante aromatizzazione di alcole etilico di origine agricola o di un distillato di origine agricola o di una o più bevande spiritose o di una miscela di tali prodotti, edulcorati ed addizionati di prodotti di origine agricola o prodotti alimentari quali panna, latte o altri prodotti lattiero-caseari, frutta, vino e vino aromatizzato quali definiti nel regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio del 10 giugno 1991 che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli (1);

b) il titolo alcolometrico volumico minimo del liquore è di 15 % vol.;

c) nell’elaborazione del liquore possono essere utilizzate solo sostanze aromatizzanti e preparazioni aromatiche naturali, quali definite rispettivamente all’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), punto i), e all’articolo 1, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 88/388/CEE e sostanze aromatizzanti identiche a quelle naturali, quali definite all’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), punto ii), della medesima direttiva.
Tuttavia le sostanze aromatizzanti identiche a quelle naturali definite all’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), punto ii), di tale direttiva non possono essere impiegate nell’elaborazione dei seguenti liquori:
i) liquori di frutta:
— ribes neri,
— ciliegie,
— lamponi,
( 1) GU L 149 del 14.6.1991, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal trattato di adesione del 2005.
— more di gelso,
— mirtilli,
— agrumi,
— frutti del rovo camemoro (lamponi di Lapponia),
— more artiche,
— mirtilli rossi,
— uva di monte,
— bacche di olivello spinoso,
— ananassi;
ii) liquori di piante:
— menta,
— genziana,
— anice,
— genepì,
— vulneraria;

d) per tenere conto dei metodi di produzione stabiliti, nella presentazione dei liquori prodotti nella Comunità per i quali sia impiegato alcole etilico di origine agricola possono essere utilizzati i seguenti termini composti:
— prune brandy,
— orange brandy,
— apricot brandy,
— cherry brandy,
— solbaerrom, denominato anche rum di ribes neri.
Per quanto riguarda l’etichettatura e la presentazione di tali liquori, il termine composto deve essere indicato sull’etichetta sulla stessa riga, in caratteri di tipo, dimensione e colore uniformi e il termine «liquore» deve figurarvi immediatamente accanto in caratteri di dimensioni non inferiori a quelle del termine composto.
Inoltre, se l’alcole di questi liquori non proviene dalla bevanda spiritosa indicata, nell’etichettatura deve figurare l’origine dell’alcole utilizzato, nello stesso campo visivo del termine composto e del termine «liquore». Tale riferimento è espresso con l’indicazione del tipo di alcole agricolo utilizzato oppure con l’indicazione «alcole agricolo» preceduta dai termini «fabbricato a partire da …» o «elaborato con …» o «a base di …».


33. Crema di (con il nome del frutto o della materia prima utilizzata)
a) La bevanda spiritosa denominata crema di (con il nome del frutto o della materia prima utilizzata), esclusi i prodotti lattiero-caseari, è un liquore avente un tenore minimo di zuccheri di 250 g/l espresso in zucchero invertito;

b) il titolo alcolometrico volumico minimo della crema di (con il nome del frutto o della materia prima utilizzata) è di 15 % vol.;

c) a questa bevanda spiritosa si applicano le norme enunciate alla categoria 32 per i liquori in relazione alle sostanze aromatizzanti e alle preparazioni aromatiche;

d) la denominazione di vendita può essere completata con il termine «liquore».


34. Crème de cassis
a) La crème de cassis è un liquore di ribes neri avente un tenore minimo di zuccheri di 400 g/l espresso in zucchero invertito;

b) il titolo alcolometrico volumico minimo della crème de cassis è di 15 % vol.;

c) alla crème de cassis si applicano le norme enunciate alla categoria 32 per i liquori in relazione alle sostanze aromatizzanti e alle preparazioni aromatiche;

d) la denominazione di vendita può essere completata con il termine «liquore».


35. Guignolet
a) Il guignolet è il liquore ottenuto dalla macerazione delle ciliegie in alcole etilico di origine agricola;

b) il titolo alcolometrico volumico minimo del guignolet è di 15 % vol.;

c) al guignolet si applicano le norme enunciate alla categoria 32 per i liquori in relazione alle sostanze aromatizzanti e alle preparazioni aromatiche;

d) la denominazione di vendita può essere completata con il termine «liquore».


36. Punch au rhum
a) Il punch au rhum è il liquore il cui tenore alcolico proviene esclusivamente dall’impiego di rum;

b) il titolo alcolometrico volumico minimo del punch au rhum è di 15 % vol.;

c) al punch au rhum si applicano le norme enunciate alla categoria 32 per i liquori in relazione alle sostanze aromatizzanti e alle preparazioni aromatiche;

d) la denominazione di vendita può essere completata con il termine «liquore».


37. Sloe Gin
a) lo sloe gin è il liquore ottenuto dalla macerazione di prugnole nel gin, con eventuale aggiunta di succo di prugnole;

b) il titolo alcolometrico volumico minimo dello sloe gin è di 25 % vol.;

c) nell’elaborazione dello sloe gin possono essere utilizzate solo sostanze aromatizzanti e preparazioni aromatiche naturali, quali definite rispettivamente all’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), punto i), e all’articolo 1, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 88/388/CEE;

d) la denominazione di vendita può essere completata con il termine «liquore».


38. Sambuca
a) La sambuca è il liquore incolore aromatizzato all’anice:
i) contenente distillati di anice verde (Pimpinella anisum L.), di anice stellato (Illicium verum L.) o di altre erbe aromatiche;
ii) avente un tenore di zuccheri non inferiore a 350 g/l, espresso in zucchero invertito;
iii) avente un tenore di anetolo naturale non inferiore a 1 g/l e non superiore a 2 g/l;

b) il titolo alcolometrico volumico minimo della sambuca è di 38 % vol.;

c) alla sambuca si applicano le norme enunciate alla categoria 32 per i liquori in relazione alle sostanze aromatizzanti e alle preparazioni aromatiche;

d) la denominazione di vendita può essere completata con il termine «liquore».


39. Maraschino, marrasquino o maraskino
a) Il maraschino, marrasquino o maraskino è il liquore incolore che viene aromatizzato principalmente da un distillato di marasche o del prodotto della macerazione di ciliegie o di parte di tale frutto in alcole di origine agricola, avente un tenore di zuccheri non inferiore a 250 g/l, espresso in zucchero invertito;

b) il titolo alcolometrico volumico minimo del maraschino, marrasquino o maraskino è di 24 % vol.;

c) al maraschino, marrasquino o maraskino si applicano le norme enunciate alla categoria 32 per i liquori in relazione alle sostanze aromatizzanti e alle preparazioni aromatiche;

d) la denominazione di vendita può essere completata con il termine «liquore».


40. Nocino
a) Il nocino è il liquore che viene aromatizzato principalmente dalla macerazione e/o dalla distillazione di noci verdi intere (Juglans regia L.), avente un tenore di zuccheri non inferiore a 100 g/l, espresso in zucchero invertito;

b) il titolo alcolometrico volumico minimo del nocino è di 30 % vol.;

c) al nocino si applicano le norme enunciate alla categoria 32 per i liquori in relazione alle sostanze aromatizzanti e alle preparazioni aromatiche;

d) la denominazione di vendita può essere completata con il termine «liquore».


41. Liquore a base di uova o advocaat o avocat o advokat
a) Il liquore a base di uova o advocaat o avocat o advokat è la bevanda spiritosa, aromatizzata o no, ottenuta a partire da alcole etilico di origine agricola, distillato e/o acquavite, i cui elementi caratteristici sono tuorlo d’uovo di qualità, albume e zucchero o miele. Il tenore minimo di zucchero o miele è di 150 g/l espresso in zucchero invertito. Il tenore minimo di tuorlo d’uovo puro è di 140 g/l di prodotto finito;

b) in deroga all’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), il titolo alcolometrico volumico minimo del liquore a base di uova o advocaat o avocat o advokat è di 14 % vol.;

c) nell’elaborazione del liquore a base di uova o advocaat o avocat o advokat possono essere utilizzate solo sostanze aromatizzanti e preparazioni aromatiche naturali o identiche a quelle naturali, quali definite rispettivamente all’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), punti i) e ii), e all’articolo 1, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 88/388/CEE.


42. Liquore all’uovo
a) Il liquore all’uovo è la bevanda spiritosa, aromatizzata o no, ottenuta a partire da alcole etilico di origine agricola, distillato e/o acquavite, i cui elementi caratteristici sono tuorlo d’uovo di qualità, albume e zucchero o miele. Il tenore minimo di zucchero o miele è di 150 g/l espresso in zucchero invertito. Il tenore minimo di tuorlo d’uovo è di 70 g/l di prodotto finito;

b) il titolo alcolometrico volumico minimo del liquore all’uovo è di 15 % vol.;

c) nell’elaborazione del liquore all’uovo possono essere utilizzate solo sostanze aromatizzanti e preparazioni aromatiche naturali, quali definite rispettivamente all’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), punto i), e all’articolo 1, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 88/388/CEE.


43. Mistrà
a) Il mistrà è la bevanda spiritosa incolore aromatizzata con anice o con anetolo naturale:
i) avente un tenore di anetolo non inferiore a 1 g/l e non superiore a 2 g/l;
ii) eventualmente addizionata di un distillato di erbe aromatiche;
iii) non contenente zuccheri aggiunti.

b) il titolo alcolometrico volumico del mistrà è compreso tra un minimo di 40 % e un massimo di 47 % vol.;

c) nell’elaborazione del mistrà possono essere utilizzate solo sostanze aromatizzanti e preparazioni aromatiche naturali, quali definite rispettivamente all’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), punto i), e all’articolo 1, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 88/388/CEE.


44. Väkevä glögi o spritglögg
a) Il Väkevä glögi o spritglögg è la bevanda spiritosa ottenuta mediante aromatizzazione di alcole etilico di origine agricola con aromi naturali, o identici a quelli naturali, di chiodi di garofano e/o di cannella, usando uno dei seguenti procedimenti: macerazione e/o distillazione, ridistillazione dell’alcole in presenza di parti delle piante suddette, aggiunta di aroma naturale o identico a quello naturale di chiodi di garofano o di cannella o una combinazione di tali procedimenti;

b) il titolo alcolometrico volumico minimo del Väkevä glögi o spritglögg è di 15 %;

c) possono essere impiegati anche altri estratti aromatici vegetali naturali o identici a quelli naturali in conformità della direttiva 88/388/CEE, ma l’aroma delle spezie menzionate deve essere predominante;

d) il contenuto di vino o di prodotti vitivinicoli non può superare il 50 % di prodotto finito.


45. Berenburg o Beerenburg
a) Il Berenburg o Beerenburg è la bevanda spiritosa:
i) ottenuta da alcole etilico di origine agricola;
ii) ottenuta mediante macerazione di frutti o di piante o di parti di frutti o di piante;
iii) contenente come aroma specifico un distillato di radici di genziana (Gentiana lutea L.), di bacche di ginepro (Juniperus communis L.) e di foglie di alloro (Laurus nobilis L.);
iv) il cui colore può variare dal marrone chiaro al marrone scuro;
v) eventualmente edulcorata fino a un massimo di 20 g/l, espresso in zucchero invertito;
b) il titolo alcolometrico volumico minimo del Berenburg o Beerenburg è di 30 % vol.;

c) nell’elaborazione del Berenburg o Beerenburg possono essere utilizzate solo sostanze aromatizzanti e preparazioni aromatiche naturali, quali definite rispettivamente all’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), punto i), e all’articolo 1, paragrafo 2, lettera c) della direttiva 88/388/CEE.


46. Nettare di miele o di idromele
a) Il nettare di miele o di idromele è la bevanda spiritosa ottenuta mediante aromatizzazione della miscela di soluzione di miele fermentata e distillato di miele e/o alcole etilico di origine agricola, che contiene almeno il 30 % vol. di soluzione di miele fermentata;

b) il titolo alcolometrico volumico minimo del nettare di miele o di idromele è di 22 %;

c) nell’elaborazione del nettare di miele o di idromele possono essere utilizzate solo sostanze aromatizzanti e preparazioni aromatiche naturali, quali definite rispettivamente all’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), punto i), e all’articolo 1, paragrafo 2, lettera c) della direttiva 88/388/CEE, purché il gusto di miele sia predominante;

d) il nettare di miele o di idromele può essere edulcorato solo con miele.


Altre bevande spiritose
1. Il Rum-Verschnitt è prodotto in Germania ed è ottenuto miscelando rum e alcole, in modo che una proporzione minima del 5 % dell’alcole contenuto nel prodotto finito provenga dal rum. Il titolo alcolometrico volumico minimo del Rum-Verschnitt è di 37,5 %. Per quanto riguarda l’etichettatura e la presentazione del prodotto denominato Rum-Verschnitt, il termine Verschnitt deve figurare nella designazione, nella presentazione e nell’etichettatura a caratteri di tipo, dimensione e colore identici a quelli utilizzati per il termine «Rum», sulla stessa riga di tale termine, e sulle bottiglie deve figurare sull’etichetta frontale. In caso di vendita al di fuori del mercato tedesco, la composizione alcolica del prodotto deve essere indicata sull’etichetta.

2. La slivovice prodotta nella Repubblica ceca è ottenuta aggiungendo al distillato di prugne, prima dell’ultima distillazione, una proporzione massima di 30 % vol. di alcole etilico di origine agricola. Tale prodotto deve essere designato come bevanda spiritosa e può altresì recare la denominazione slivovice nello stesso campo visivo sull’etichetta frontale. Se la slivovice prodotta nella Repubblica ceca è commercializzata nella Comunità, la sua composizione alcolica deve essere indicata sull’etichetta. Questa disposizione non pregiudica l’uso della denominazione slivovice per le acquaviti di frutta in conformità della categoria 9.


ALLEGATO III
INDICAZIONI GEOGRAFICHE


Categoria di prodotto Indicazione geografica | Paese d’origine (l’origine geografica precisa è descritta nella scheda tecnica)
1. Rum
Rhum de la Martinique Francia
Rhum de la Guadeloupe Francia
Rhum de la Réunion Francia
Rhum de la Guyane Francia
Rhum de sucrerie de la Baie du Galion Francia
Rhum des Antilles françaises Francia
Rhum des départements français d’outre-mer Francia
Ron de Málaga Spagna
Ron de Granada Spagna
Rum da Madeira Portogallo


2. Whisky/Whiskey
Scotch Whisky Regno Unito (Scozia)
Irish Whiskey/Uisce Beatha Eireannach/Irish Whisky ( 1) Irlanda
Whisky español Spagna
Whisky breton/Whisky de Bretagne Francia
Whisky alsacien/Whisky d’Alsace Francia


3. Acquavite di cereali
Eau-de-vie de seigle de marque nationale luxembourgeoise Lussemburgo Korn/Kornbrand Germania, Austria, Belgio (Comunità di lingua tedesca)
Münsterländer Korn/Kornbrand Germania
Sendenhorster Korn/Kornbrand Germania
Bergischer Korn/Kornbrand Germania
Emsländer Korn/Kornbrand Germania
Haselünner Korn/Kornbrand Germania
Hasetaler Korn/Kornbrand Germania
Samanė Lituania


4. Acquavite di vino
Eau-de-vie de Cognac Francia
Eau-de-vie des Charentes Francia
Eau-de-vie de Jura Francia
Cognac Francia
(La denominazione «Cognac» può essere completata dai termini seguenti:
— Fine Francia
— Grande Fine Champagne Francia
— Grande Champagne Francia
— Petite Fine Champagne Francia
— Petite Champagne Francia
— Fine Champagne Francia
— Borderies Francia
— Fins Bois Francia
— Bons Bois) Francia
Fine Bordeaux Francia
Fine de Bourgogne Francia
Armagnac Francia
Bas-Armagnac Francia
Haut-Armagnac Francia
Armagnac-Ténarèze Francia
Blanche Armagnac Francia
Eau-de-vie de vin de la Marne Francia
Eau-de-vie de vin originaire d’Aquitaine Francia
Eau-de-vie de vin de Bourgogne Francia
Eau-de-vie de vin originaire du Centre-Est Francia
Eau-de-vie de vin originaire de Franche-Comté Francia
Eau-de-vie de vin originaire du Bugey Francia
Eau-de-vie de vin de Savoie Francia
Eau-de-vie de vin originaire des Coteaux de la Loire Francia
Eau-de-vie de vin des Côtes-du-Rhône Francia
Eau-de-vie de vin originaire de Provence Francia
Eau-de-vie de Faugères/Faugères Francia
Eau-de-vie de vin originaire du Languedoc Francia
Aguardente de Vinho Douro Portogallo
Aguardente de Vinho Ribatejo Portogallo
Aguardente de Vinho Alentejo Portogallo
Aguardente de Vinho da Região dos Vinhos Verdes Portogallo
Aguardente de Vinho da Região dos Vinhos Verdes de Alvarinho Portogallo
Aguardente de Vinho Lourinhã Portogallo
Сунгурларска гроздова ракия/Гроздова ракия от Сунгурларе/ Sungurlarska grozdova rakya/Grozdova rakya from Sungurlare Bulgaria
Сливенска перла (Сливенска гроздова ракия/Гроздова ракия от Сливен)/Slivenska perla (Slivenska grozdova rakya/Grozdova rakya from Sliven) Bulgaria
Стралджанска Мускатова ракия/Мускатова ракия от Стралджа/Straldjanska Muscatova rakya/Muscatova rakya from Straldja Bulgaria
Поморийска гроздова ракия/Гроздова ракия от Поморие/ Pomoriyska grozdova rakya/Grozdova rakya from Pomorie Bulgaria
Русенска бисерна гроздова ракия/Бисерна гроздова ракия от Русе/Russenska biserna grozdova rakya/Biserna grozdova rakya from Russe Bulgaria
Бургаска Мускатова ракия/Мускатова ракия от Бургас/ Bourgaska Muscatova rakya/Muscatova rakya from Bourgas Bulgaria
Добруджанска мускатова ракия/Мускатова ракия от Добруджа/Dobrudjanska muscatova rakya/muscatova rakya from Dobrudja Bulgaria
Сухиндолска гроздова ракия/Гроздова ракия от Сухиндол/ Suhindolska grozdova rakya/Grozdova rakya from Suhindol Bulgaria
Карловска гроздова ракия/Гроздова Ракия от Карлово/ Karlovska grozdova rakya/Grozdova Rakya from Karlovo Bulgaria
Vinars Târnave Romania
Vinars Vaslui Romania
Vinars Murfatlar Romania
Vinars Vrancea Romania
Vinars Segarcea Romania


5. Brandy/Weinbrand
Brandy de Jerez Spagna
Brandy del Penedés Spagna
Brandy italiano Italia
Brandy Αττικής/Brandy dell’Attica Grecia
Brandy Πελοποννήσου/Brandy del Peloponneso Grecia
Brandy Κεντρικής Ελλάδας/Brandy della Grecia centrale Grecia
Deutscher Weinbrand Germania
Wachauer Weinbrand Austria
Weinbrand Dürnstein Austria
Pfälzer Weinbrand Germania
Karpatské brandy špeciál Slovacchia
Brandy français/Brandy de France Francia


6. Acquavite di vinaccia
Marc de Champagne/Eau-de-vie de marc de Champagne Francia
Marc d’Aquitaine/Eau-de-vie de marc originaire d’Aquitaine Francia
Marc de Bourgogne/Eau-de-vie de marc de Bourgogne Francia
Marc du Centre-Est/Eau-de-vie de marc originaire du Centre-Est Francia
Marc de Franche-Comté/Eau-de-vie de marc originaire de Franche-Comté Francia
Marc du Bugey/Eau-de-vie de marc originaire de Bugey Francia
Marc de Savoie/Eau-de-vie de marc originaire de Savoie Francia
Marc des Côteaux de la Loire/Eau-de-vie de marc originaire des Coteaux de la Loire Francia
Marc des Côtes-du-Rhône/Eau-de-vie de marc des Côtes du Rhône Francia
Marc de Provence/Eau-de-vie de marc originaire de Provence Francia
Marc du Languedoc/Eau-de-vie de marc originaire du Languedoc Francia
Marc d’Alsace Gewürztraminer Francia
Marc de Lorraine Francia
Marc d’Auvergne Francia
Marc du Jura Francia
Aguardente Bagaceira Bairrada Portogallo
Aguardente Bagaceira Alentejo Portogallo
Aguardente Bagaceira da Região dos Vinhos Verdes Portogallo
Aguardente Bagaceira da Região dos Vinhos Verdes de Alvarinho Portogallo
Orujo de Galicia Spagna
Grappa Italia
Grappa di Barolo Italia
Grappa piemontese/Grappa del Piemonte Italia
Grappa lombarda/Grappa di Lombardia Italia
Grappa trentina/Grappa del Trentino Italia
Grappa friulana/Grappa del Friuli Italia
Grappa veneta/Grappa del Veneto Italia
Südtiroler Grappa/Grappa dell’Alto Adige Italia
Grappa siciliana/Grappa di Sicilia Italia
Grappa di Marsala Italia
Τσικουδιά/Tsikoudia Grecia
Τσικουδιά Κρήτης/Tsikoudia di Creta Grecia
Τσίπουρο/Tsipouro Grecia
Τσίπουρο Μακεδονίας/Tsipouro di Macedonia Grecia
Τσίπουρο Θεσσαλίας/Tsipouro di Tessaglia Grecia
Τσίπουρο Τυρνάβου/Tsipouro di Tyrnavos Grecia
Eau-de-vie de marc de marque nationale luxembourgeoise Lussemburgo
Ζιβανία/Τζιβανία/Ζιβάνα/Zivania Cipro
Törkölypálinka Ungheria


9. Acquavite di frutta
Schwarzwälder Kirschwasser Germania
Schwarzwälder Mirabellenwasser Germania
Schwarzwälder Williamsbirne Germania
Schwarzwälder Zwetschgenwasser Germania
Fränkisches Zwetschgenwasser Germania
Fränkisches Kirschwasser Germania
Fränkischer Obstler Germania
Mirabelle de Lorraine Francia
Kirsch d’Alsace Francia
Quetsch d’Alsace Francia
Framboise d’Alsace Francia
Mirabelle d’Alsace Francia
Kirsch de Fougerolles Francia
Williams d’Orléans Francia
Südtiroler Williams/Williams dell’Alto Adige Italia
Südtiroler Aprikot/Aprikot dell’Alto Adige Italia
Südtiroler Marille/Marille dell’Alto Adige Italia
Südtiroler Kirsch/Kirsch dell’Alto Adige Italia
Südtiroler Zwetschgeler/Zwetschgeler dell’Alto Adige Italia
Südtiroler Obstler/Obstler dell’Alto Adige Italia
Südtiroler Gravensteiner/Gravensteiner dell’Alto Adige Italia
Südtiroler Golden Delicious/Golden Delicious dell’Alto Adige Italia
Williams friulano/Williams del Friuli Italia
Sliwovitz del Veneto Italia
Sliwovitz del Friuli-Venezia Giulia Italia
Sliwovitz del Trentino-Alto Adige Italia
Distillato di mele trentino/Distillato di mele del Trentino Italia
Williams trentino/Williams del Trentino Italia
Sliwovitz trentino/Sliwovitz del Trentino Italia
Aprikot trentino/Aprikot del Trentino Italia
Medronho do Algarve Portogallo
Medronho do Buçaco Portogallo
Kirsch Friulano/Kirschwasser Friulano Italia
Kirsch Trentino/Kirschwasser Trentino Italia
Kirsch Veneto/Kirschwasser Veneto Italia
Aguardente de pêra da Lousã Portogallo
Eau-de-vie de pommes de marque nationale luxembourgeoise Lussemburgo
Eau-de-vie de poires de marque nationale luxembourgeoise Lussemburgo
Eau-de-vie de kirsch de marque nationale luxembourgeoise Lussemburgo
Eau-de-vie de quetsch de marque nationale luxembourgeoise Lussemburgo
Eau-de-vie de mirabelle de marque nationale luxembourgeoise Lussemburgo
Eau-de-vie de prunelles de marque nationale luxembourgeoise Lussemburgo
Wachauer Marillenbrand Austria
Szatmári Szilvapálinka Ungheria
Kecskeméti Barackpálinka Ungheria
Békési Szilvapálinka Ungheria
Szabolcsi Almapálinka Ungheria
Gönci Barackpálinka Ungheria
Pálinka Ungheria Austria (per acquaviti di albicocca prodotte solo nei Länder: Austria Inferiore, Burgenland, Stiria/Vienna)
Bošácka slivovica Slovacchia
Brinjevec Slovenia
Dolenjski sadjevec Slovenia
Троянска сливова ракия/Сливова ракия от Троян/Troyanska slivova rakya/Slivova rakya from Troyan Bulgaria
Силистренска кайсиева ракия/Кайсиева ракия от Силистра/ Silistrenska kaysieva rakya / Kaysieva rakya from Silistra Bulgaria
Тервелска кайсиева ракия/Кайсиева ракия от Тервел/Tervelska kaysieva rakya/Kaysieva rakya from Tervel Bulgaria
Ловешка сливова ракия/Сливова ракия от Ловеч/Loveshka slivova rakya/Slivova rakya from Lovech Bulgaria
Pălincă Romania
Ţuică Zetea de Medieşu Aurit Romania
Ţuică de Valea Milcovului Romania
Ţuică de Buzău Romania
Ţuică de Argeş Romania
Ţuică de Zalău Romania
Ţuică Ardelenească de Bistriţa Romania
Horincă de Maramureş Romania
Horincă de Cămârzana Romania
Horincă de Seini Romania
Horincă de Chioar Romania
Horincă de Lăpuş Romania
Turţ de Oaş Romania
Turţ de Maramureş Romania


10. Acquavite di sidro di mele e di sidro di pere
Calvados Francia
Calvados Pays d’Auge Francia
Calvados Domfrontais Francia
Eau-de-vie de cidre de Bretagne Francia
Eau-de-vie de poiré de Bretagne Francia
Eau-de-vie de cidre de Normandie Francia
Eau-de-vie de poiré de Normandie Francia
Eau-de-vie de cidre du Maine Francia
Aguardiente de sidra de Asturias Spagna
Eau-de-vie de poiré du Maine Francia


15. Vodka
Svensk Vodka/Swedish Vodka Svezia
Suomalainen Vodka/Finsk Vodka/Vodka of Finland Finlandia
Polska Wódka/Polish Vodka Polonia
Laugarício vodka Slovacchia
Originali lietuviška degtinė/Original Lithuanian vodka Lituania
vodka di erbe della pianura del Podlasie settentrionale aromatizzata con un estratto di erba di bisonte/Wódka ziołowa z Niziny Północnopodlaskiej aromatyzowana ekstraktem z trawy żubrowej Polonia
Latvijas Dzidrais Lettonia
Rīgas Degvīns Lettonia
Estonian vodka Estonia


17. Geist
Schwarzwälder Himbeergeist Germania


18. Genziana
Bayerischer Gebirgsenzian Germania
Südtiroler Enzian/Genziana dell’Alto Adige Italia
Genziana trentina/Genziana del Trentino Italia


19. Bevande spiritose al ginepro
Genièvre/Jenever/Genever Belgio, Paesi Bassi, Francia (dipartimenti Nord (59) e Pas-de-Calais (62), Germania (Länder tedeschi Renania settentrionale-Vestfalia e Bassa Sassonia)
Genièvre de grains, Graanjenever, Graangenever Belgio, Paesi Bassi, Francia [dipartimenti Nord (59) e Pas-de-Calais (62)]
Jonge jenever, jonge genever Belgio, Paesi Bassi
Oude jenever, oude genever Belgio, Paesi Bassi
Hasseltse jenever/Hasselt Belgio (Hasselt, Zonhoven, Diepenbeek)
Balegemse jenever Belgio (Balegem)
O' de Flander-Oost-Vlaamse Graanjenever Belgio (Fiandra orientale)
Peket-Pékêt/Pèket-Pèkèt de Wallonie Belgio (Vallonia)
Genièvre Flandres Artois Francia [dipartimenti Nord (59) e Pas-de-Calais (62)]
Ostfriesischer Korngenever Germania
Steinhäger Germania
Plymouth Gin Regno Unito
Gin de Mahón Spagna
Vilniaus Džinas/Vilnius Gin Lituania
Spišská borovička Slovacchia
Slovenská borovička Juniperus Slovacchia
Slovenská borovička Slovacchia
Inovecká borovička Slovacchia
Liptovská borovička Slovacchia


24. Akvavit/aquavit
Dansk Akvavit/Dansk Aquavit Danimarca
Svensk Aquavit/Svensk Akvavit/Swedish Aquavit Svezia


25. Bevande spiritose all’anice
Anís español Spagna
Anís Paloma Monforte del Cid Spagna
Hierbas de Mallorca Spagna
Hierbas Ibicencas Spagna
Évora anisada Portogallo
Cazalla Spagna
Chinchón Spagna
Ojén Spagna
Rute Spagna
Janeževec Slovenia


29. Anis distillato
Ouzo/Ούζο Cipro, Grecia
Ούζο Μυτιλήνης/Ouzo di Mitilene Grecia
Ούζο Πλωμαρίου/Ouzo di Plomari Grecia
Ούζο Καλαμάτας/Ouzo di Kalamata Grecia
Ούζο Θράκης/Ouzo della Tracia Grecia
Ούζο Μακεδονίας/Ouzo della Macedonia Grecia


30. Bevande spiritose di gusto amaro o bitter
Demänovka bylinná horká Slovacchia
Rheinberger Kräuter Germania
Trejos devynerios Lituania
Slovenska travarica Slovenia


32. Liquore
Berliner Kümmel Germania
Hamburger Kümmel Germania
Münchener Kümmel Germania
Chiemseer Klosterlikör Germania
Bayerischer Kräuterlikör Germania
Irish Cream Irlanda
Palo de Mallorca Spagna
Ginjinha portuguesa Portogallo
Licor de Singeverga Portogallo
Mirto di Sardegna Italia
Liquore di limone di Sorrento Italia
Liquore di limone della Costa d’Amalfi Italia
Genepì del Piemonte Italia
Genepì della Valle d’Aosta Italia
Benediktbeurer Klosterlikör Germania
Ettaler Klosterlikör Germania
Ratafia de Champagne Francia
Ratafia catalana Spagna
Anis português Portogallo
Suomalainen Marjalikööri/Suomalainen Hedelmälikööri Finsk Bärlikör/Finsk Fruktlikör// Finnish berry liqueur/Finnish fruit liqueur Finlandia
Grossglockner Alpenbitter Austria
Mariazeller Magenlikör Austria
Mariazeller Jagasaftl Austria
Puchheimer Bitter Austria
Steinfelder Magenbitter Austria
Wachauer Marillenlikör Austria
Jägertee/Jagertee/Jagatee Austria
Hüttentee Germania
Allažu Ķimelis Lettonia
Čepkelių Lituania
Demänovka Bylinný Likér Slovacchia
Polish Cherry Polonia
Karlovarská Hořká Repubblica ceca
Pelinkovec Slovenia
Blutwurz Germania
Cantueso Alicantino Spagna
Licor café de Galicia Spagna
Licor de hierbas de Galicia Spagna
Génépi des Alpes/Genepì delle Alpi Francia, Italia
Μαστίχα Χίου/Masticha di Chio Grecia
Κίτρο Νάξου/Kitro di Nasso Grecia
Κουμκουάτ Κέρκυρας/Koum Kouat di Corfù Grecia
Τεντούρα/Tentoura Grecia
Poncha da Madeira Portogallo


34. Crème de cassis
Cassis de Bourgogne Francia
Cassis de Dijon Francia
Cassis de Saintonge Francia
Cassis du Dauphiné Francia
Cassis de Beaufort Lussemburgo


40. Nocino
Nocino di Modena Italia
Orehovec Slovenia
Altre bevande spiritose
Pommeau de Bretagne Francia
Pommeau du Maine Francia
Pommeau de Normandie Francia
Svensk Punsch/Swedish Punch Svezia
Pacharán navarro Spagna
Pacharán Spagna
Inländerrum Austria
Bärwurz Germania
Aguardiente de hierbas de Galicia Spagna
Aperitivo Café de Alcoy Spagna
Herbero de la Sierra de Mariola Spagna
Königsberger Bärenfang Germania
Ostpreußischer Bärenfang Germania
Ronmiel Spagna
Ronmiel de Canarias Spagna
Genièvre aux fruits/Vruchtenjenever/Jenever met vruchten/Fruchtgenever Belgio, Paesi Bassi, Francia [dipartimenti Nord (59) e Pas-de-Calais (62)], Germania (Länder tedeschi Renania settentrionale-Vestfalia e Bassa Sassonia)
Domači rum Slovenia
Irish Poteen/Irish Poitín Irlanda
Trauktinė Lituania
Trauktinė Palanga Lituania
Trauktinė Dainava Lituania
(1) L’indicazione geografica Irish Whiskey/Uisce Beatha Eireannach/Irish Whisky abbraccia il whisky/whiskey prodotto in Irlanda e in Irlanda del Nord.

 

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