Bevande spiritose

Pubblicato da Eurodop
Categoria : Non classificato Argomenti : Bevande spiritose

ALLEGATO II
BEVANDE SPIRITOSE

Definizione di bevanda spiritosa
1. Ai fini del presente regolamento, per «bevanda spiritosa» si intende la bevanda alcolica:
a) destinata al consumo umano;
b) avente caratteristiche organolettiche particolari;
c) avente un titolo alcolometrico minimo del 15 %;
d) prodotta:
i) o direttamente:
— mediante distillazione, in presenza o meno di aromi, di prodotti fermentati naturalmente, e/o
— mediante macerazione o trattamento simile di materie vegetali in alcole etilico di origine
agricola e/o distillati di origine agricola, e/o bevande spiritose ai sensi del presente regolamento, e/o
— mediante aggiunta di aromi, zuccheri o altri prodotti edulcoranti elencati nell’allegato I, punto 3, e/o di altri prodotti agricoli e/o alimentari all’alcole etilico di origine agricola e/o a distillati di origine agricola e/o a bevande spiritose ai sensi del presente regolamento;
ii) o mediante miscelazione di una bevanda spiritosa con una/uno o più:
— altre bevande spiritose, e/o
— alcole etilico di origine agricola o distillati di origine agricola, e/o
— altre bevande alcoliche, e/o
— bevande.


2. Non sono tuttavia considerate bevande spiritose le bevande dei codici NC 2203, 2204, 2205, 2206 e 2207.


3. Il titolo alcolometrico minimo di cui al paragrafo 1, lettera c), lascia impregiudicata la definizione per il prodotto nella categoria 41 di cui all’allegato II.


4. Ai fini del presente regolamento, definizioni e requisiti tecnici sono fissati nell’allegato I.

Indicazioni geografiche
1. Ai fini del presente regolamento, per «indicazione geografica» si intende un’indicazione che identifichi una bevanda spiritosa come originaria del territorio di un paese, o di una regione o località di detto territorio, quando una determinata qualità, la rinomanza o altra caratteristica della bevanda spiritosa sia essenzialmente attribuibile alla sua origine geografica.

2. Le indicazioni geografiche di cui al paragrafo 1 sono registrate nell’allegato III.

3. Le indicazioni geografiche registrate nell’allegato III non possono diventare generiche.
Le denominazioni divenute generiche non possono essere registrate nell’allegato III.
Per «denominazione divenuta generica» si intende il nome di una bevanda spiritosa che, pur collegato al luogo o alla regione in cui il prodotto è stato inizialmente ottenuto o commercializzato, è diventato la denominazione comune di una bevanda spiritosa nella Comunità.

4. Le bevande spiritose recanti un’indicazione geografica registrata nell’allegato III sono conformi a tutti i requisiti della scheda tecnica di cui all’articolo 17, paragrafo 1.

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