Champagne Dop - Francia - modica ordinaria disciplinare di produzione

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Categoria : News Argomenti : Champagne Dop, modifica, disciplinare

Domo Rosada Sardinia Affitti brevi

 

 

La modifica ordinaria al disciplinare di produzione dello Champagne Dop riguarda i seguenti punti: Potatura, Altre pratiche colturali, Messa in riserva di parte del raccolto, Confezionamento, Misure transitorie, Etichettatura, Punti principali da controllare e metodi di valutazione e Descrizione del legame

Dop  Champagne Dop  Fr

 

 

Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all'articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione

(2020/C 432/08)

La presente comunicazione è pubblicata conformemente all'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione (1).

COMUNICAZIONE DI MODIFICA ORDINARIA CHE MODIFICA IL DOCUMENTO UNICO

«CHAMPAGNE»

PDO-FR-A1359-AM03

Data di comunicazione: 1.10.2020

DESCRIZIONE E MOTIVI DELLA MODIFICA APPROVATA

1.   Potatura

Al punto VI, paragrafo 1, lettera b), del capitolo I, nella tabella: per la potatura detta a «Chablis», la lettera c) della riga «Descrizione» è sostituita con: «Uno sperone di riserva, detto »rachet«, potato al massimo a 2 gemme franche, viene lasciato alla base del ceppo».

Per quanto riguarda lo sperone, una delle due modalità consentite per questo metodo di potatura non corrisponde alla pratica. Questa modifica mira pertanto a correggere la descrizione errata.

Il documento unico non è interessato da tale modifica.

2.   Altre pratiche colturali

Al punto VI, paragrafo 2, lettera c), è inserita una disposizione recante il seguente testo: «è vietato l'uso di erbicidi di pre-emergenza nell'interfilare»;

L'obiettivo è quello di limitare l'impiego di fattori produttivi, ridurre l'inquinamento delle risorse idriche ed esortare gli operatori a diversificare le pratiche, privilegiando le tecniche di inerbimento o di diserbo meccanico.

Il documento unico non è interessato da tale modifica.

La disposizione riportata alla lettera c) nella versione precedente del disciplinare è mantenuta e indicata con la lettera d) nella nuova versione.

3.   Messa in riserva di parte del raccolto

Al punto VIII, paragrafo 3, il quinto capoverso è sostituito dalle disposizioni seguenti: «L'incremento di resa che permette di alimentare la riserva è fissato annualmente, entro la resa limite prevista dal presente disciplinare e a norma del primo comma dell'articolo D. 645-7 del Code rural et de la pêche maritime (codice rurale e della pesca marittima). Tale incremento di resa singolo non può comportare il superamento della quantità massima che può essere messa in riserva dall'operatore».

L'eliminazione del tetto di incremento del 25 % della resa annua che alimenta la riserva deve permettere di adeguare meglio la gestione della riserva a fronte delle oscillazioni annue.

Il documento unico non è interessato da tale modifica.

4.   Confezionamento

- Al punto IX, paragrafo 3, lettera b), la prima frase è sostituita da «I vini sono ottenuti e commercializzati in bottiglie acquistate nuove».

La data riportata «A decorrere dal 1° gennaio 2015» è scaduta, pertanto queste parole sono eliminate.

Il documento unico non è interessato da tale modifica.

5.   Misure transitorie

Al punto XI, paragrafo 2, la misura transitoria è soppressa, dato che il periodo è giunto a scadenza.

Il documento unico non è interessato da tale modifica.

6.   Etichettatura

Il punto XII, lettera b), è sostituito delle disposizioni seguenti:

«L'etichettatura dei vini che beneficiano della denominazione di origine controllata può precisare soltanto il nome delle unità geografiche seguenti, alle condizioni indicate di seguito:

una località accatastata; oppure

un comune.

Il nome della località o del comune figura nella dichiarazione di raccolta.

Tutte le uve utilizzate per la produzione dei vini di base sono uve provenienti dal comune o dalla località in questione.

Il nome del comune può essere accompagnato da »Premier Cru« e da »Grand Cru« alle condizioni fissate al capitolo I, punto II »Denominazioni geografiche, indicazione dell'annata, indicazioni supplementari«, lettere b) e c) del presente disciplinare.

Ad eccezione dei comuni interessati di cui sopra, il nome del comune deve essere accompagnato dalla menzione »Vigne de« o »Vignoble de«.

Il nome di un comune o di una località accatastata può essere stampato in caratteri le cui dimensioni non superano, né in altezza né in larghezza, quelle dei caratteri che compongono il nome della denominazione di origine controllata.

L'etichettatura del nome del comune, secondo le modalità stabilite sopra, può essere completata riportando il nome del comune nella denominazione della cuvée. «.

Si propone di autorizzare i nomi dei comuni come indicazione di unità geografica più piccola in base alle norme stabilite sopra.

Questa modifica interessa il documento unico. Il punto relativo alle altre condizioni essenziali è modificato di conseguenza.

7.   Punti principali da controllare e metodi di valutazione

Al punto I del capitolo III del disciplinare, la tabella dei punti principali da controllare e dei metodi di valutazione corrispondenti è aggiornata per aggiungere alcuni punti e precisare alcuni metodi di valutazione.

Il documento unico non è interessato da tale modifica.

8.   Descrizione del legame

Nel documento unico il contenuto iniziale delle «Informazioni sulla zona geografica» del punto «Descrizione del legame o dei legami» è stato sostituito con l'intero testo del punto X «Legame con la zona geografica» del primo capitolo del disciplinare. Questa sostituzione integra così gli elementi dettagliati e precisi richiesti dalla regolamentazione.

DOCUMENTO UNICO

1.   Nome del prodotto

Champagne

Champagne Dop

2.   Tipo di indicazione geografica

DOP — Denominazione di origine protetta

3.   Categorie di prodotti vitivinicoli

5. Vino spumante di qualità

4.   Descrizione del vino (dei vini)

I vini sono vini spumanti di qualità rosati e bianchi.

I vini presentano un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 9 %.

In seguito all'arricchimento i vini non superano, dopo la presa di spuma, il titolo alcolometrico volumico totale del 13 %.

I tenori di acidità volatile, acidità totale, anidride solforosa e anidride carbonica sono quelli stabiliti dalla normativa europea.

I vini posso essere bianchi (ottenuti dall'assemblaggio di uve bianche e uve nere, ottenuti unicamente da uve bianche (blanc de blancs), o soltanto da uve nere (blanc de noirs)) o rosati (ottenuti mediante assemblaggio o salasso), prodotti da uve provenienti da uno o più comuni. Possono essere millesimati o meno.

Tutti i vini presentano un aspetto comune: la loro acidità, che ne garantisce la freschezza e il potenziale di invecchiamento. I vini più giovani presentano note di grande freschezza: fiori e frutti bianchi, agrumi, note minerali. I vini maturi offrono una gamma di aromi più rotondi: frutti gialli, frutta cotta, spezie. I vini più evoluti, i cosiddetti vini «de plénitude», svelano profondi aromi terziari: frutta candita, sottobosco, torrefazione. L'effervescenza, tratto distintivo dello Champagne, è sostenuta e persistente nei vini giovani. Con l'età diminuisce e diventa più delicata e più cremosa.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

 

Acidità totale minima

in milliequivalenti per litro

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

 

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

5.   Pratiche di vinificazione

a.   Pratiche enologiche specifiche

Densità d'impianto — Disposizioni generali

Pratica colturale

I vigneti sono piantati con una distanza tra i filari non superiore a 1,5 metri. La distanza tra i ceppi su uno stesso filare è compresa tra 0,90 e 1,5 metri. La somma della distanza tra i filari e della distanza tra i ceppi in uno stesso filare non può essere superiore a 2,5 metri.

Densità d'impianto — Disposizioni particolari

Pratica colturale

Per consentire il passaggio di macchinari adeguati, le particelle aventi

una pendenza superiore al 35 %,

una pendenza superiore al 25 % e un'inclinazione superiore al 10 %

possono presentare interfilari di larghezza compresa tra 1,5 e 3 metri, con una frequenza massima di un filare su 6. In tal caso, la somma della distanza tra gli altri filari e della distanza tra i ceppi in uno stesso filare non può essere superiore a 2,3 metri.

Norme di potatura

Pratica colturale

Sono vietate le sovrapposizioni tra i ceppi e fra i tralci da frutto. Il numero di gemme franche è inferiore o pari a 18 gemme per metro quadrato. La potatura è effettuata al massimo entro lo stadio fenologico (F) (12 Lorentz), ossia quattro foglie distese.

Le vigne sono potate secondo le seguenti tecniche:

potatura Chablis,

potatura in cordone (di Royat),

potatura della valle della Marna,

potatura a Guyot semplice, doppio o asimmetrico.

È vietato qualsiasi metodo che non consenta la raccolta di grappoli d'uva interi.

Pratica enologica specifica

È vietato l'uso di scaglie di legno.

L'aumento del volume del mosto in fermentazione non deve superare l'1,12 %, per l'1 % di aumento del titolo alcolometrico volumico durante l'operazione di arricchimento.

Oltre alle suddette disposizioni i vini devono rispettare, in materia di pratiche enologiche, gli obblighi previsti a livello dell'UE e nel codice rurale.

I vini sono ottenuti esclusivamente mediante seconda fermentazione in bottiglie di vetro.

b.   Rese massime

Resa limite

15 500 kg di uve per ettaro

6.   Zona geografica delimitata

La raccolta delle uve, la vinificazione e l'elaborazione dei vini, compresi l'affinamento e il confezionamento, sono effettuati nei territori delimitati dall'articolo 17 della legge del 6 maggio 1919.

7.   Varietà principale/i di uve da vino

Arbane B

Chardonnay B

Meunier N

Petit Meslier B

Pinot blanc B

Pinot gris G

Pinot noir N

8.   Descrizione del legame/dei legami

Informazioni sulla zona geografica

Descrizione dei fattori naturali rilevanti per il legame

La zona geografica è situata nel nord-est della Francia e comprende comuni dei dipartimenti dell'Aisne, dell'Aube, dell'Alta Marna, della Marna e della Senna e Marna.

Le particelle, precisamente delimitate per la raccolta delle uve, si collocano in un paesaggio caratterizzato da vigneti in pendio situati sui rilievi a cuesta della parte orientale del bacino parigino, strutture geomorfologiche imponenti:

la Côte d'Ile-de-France nella Marna e i versanti delle relative valli, che raggruppano da nord a sud la Montagne de Reims, la valle della Marna (che prosegue nella parte meridionale dell'Aisne fino alla Senna e Marna), la Côte des Blancs e la Côte du Sézannais per quanto riguarda i settori più emblematici;

la Côte de Champagne con il Vitryat della Marna e il settore dell'Aube di Montgueux;

la Côte des Bar, frammezzata da numerose valli, che riunisce il Bar-sur-Aubois a est e il Bar-Séquanais ad ovest, nell'Aube e nell'Alta Marna.

Questo tipico rilievo di cuesta, con le sue valli adiacenti, presenta pendii esposti a est e a sud, talora a nord, come per la Montagne de Reims settentrionale e la riva sinistra della valle della Marna.

I lungo costa sono costituiti da strati duri di calcare o di gesso. I versanti dei pendii sono gessosi, marnosi o sabbiosi, più morbidi, consumati dall'azione dell'erosione e quindi ricoperti da prodotti di colluviamento provenienti dai lungo costa sottostanti.

L'ubicazione settentrionale dei vigneti della Champagne li espone a una duplice influenza climatica:

oceanica, con piogge in quantità regolare e contrasti termici poco pronunciati da una stagione all'altra;

continentale, con gelate dagli effetti talvolta distruttivi e un soleggiamento favorevole in estate.

Descrizione dei fattori umani rilevanti per il legame

Risalente all'antichità, la presenza della vigna è consolidata nella Champagne già nel IX secolo, a seguito dello sviluppo della viticoltura monastica. Alla fine del XVII secolo la specificità del vino bianco naturalmente spumante e la presa di spuma sono state oggetto di esperimenti. Alla fine del XIX secolo l'eminente enologo Weinmann constata che «il vino di Champagne è marcatamente fermentescibile. I vini di Champagne effettuano la presa di spuma molto più facilmente, più regolarmente e meglio di qualsiasi altro fermento».

I primi riferimenti a questo vino, battezzato «saute-bouchon» (salta-tappo) appaiono nei componenti poetici dell'abate Chaulieu nel 1700. Il metodo trova tuttavia una prima esposizione nel 1718 a opera del canonico Godinot, presunto autore del trattato Manière de cultiver la vigne et de faire le vin de Champagne (...), in cui si precisa che questi vini bianchi che devono essere «chiari come lacrime degli occhi (...) sono fatti con uve nere. Quando le uve vengono raccolte, prima vengono pigiate, più il vino sarà bianco». I viticoltori si impegnano pertanto a preservare l'integrità delle uve durante la vendemmia, a prestare particolare cura al loro trasporto e stoccaggio e a portarle intatte fino alla pressa. La pressatura deve essere dolce e graduale, con il frazionamento dei succhi («cuvée» e «taille») che vengono vinificati separatamente. I centri di pressatura rispondono quindi a regole severe e sono soggetti a una procedura di abilitazione controllata rigorosamente.

Competenza specifica maturata nelle abbazie: Jules Guyot constata nel 1866 l'importanza dell'assemblaggio di uve provenienti da vitigni diversi o da particelle diverse. Dall'inizio del XX secolo tre vitigni sono selezionati per le loro qualità di equilibrio tra acidità e dolcezza e per la buona attitudine alla presa di spuma: il Pinot nero N, lo Chardonnay B e il Meunier N. Il produttore compone gli assemblaggi degustando i diversi vini di base ottenuti. I vini di base assemblati sono imbottigliati per la presa di spuma e l'affinamento su fecce che richiede tempi necessariamente lunghi, in particolare nel caso dei vini millesimati.

Le cantine gessose della Champagne, in cui si fondono le condizioni naturali ideali di temperatura e igrometria, hanno favorito lo sviluppo della fase di presa di spuma. Una volta concluso l'affinamento sulle fecce si passa alla fase del remuage, per far scivolare lentamente le fecce nel collo della bottiglia, cui segue quella dalla sboccatura, che consiste nella rimozione delle fecce presenti nella bottiglia. Dopo la sboccatura si aggiunge lo sciroppo di dosaggio (liqueur d'expédition), che contribuisce a definire i diversi tipi di vini di «Champagne».

Una volta acquisita la tecnica della presa di spuma mediante seconda fermentazione in bottiglia, il «metodo champenois» viene esportato e molto presto il nome «Champagne» inizia ad essere impiegato oltre i confini della regione di produzione. Dal 1882 vengono avviate azioni giudiziarie dalle maison della Champagne che si uniscono in associazione sindacale («Union des Maisons de Champagne») e, alla vigilia della legge del 1° agosto 1905 sulle frodi e le falsificazioni, la giurisprudenza riconosce che il nome «Champagne» è riservato ai vini prodotti e ottenuti da uve raccolte in Champagne, e sancisce così, per la prima volta, la protezione di una denominazione di origine. L'opera di delimitazione della zona geografica ha quindi inizio a partire dal 1908. Gli abitanti della Champagne sono solidali, e lo dimostrano attraverso importanti organizzazioni professionali.

Informazioni sulla qualità e le caratteristiche del prodotto

I vini posso essere bianchi (ottenuti dall'assemblaggio di uve bianche e uve nere, ottenuti unicamente da uve bianche (blanc de blancs), o soltanto da uve nere (blanc de noirs)) o rosati (ottenuti mediante assemblaggio o salasso), prodotti da uve provenienti da uno o più comuni. Possono essere millesimati o meno.

Tutti i vini presentano un aspetto comune: la loro acidità, che ne garantisce la freschezza e il potenziale di invecchiamento.

I vini più giovani presentano note di grande freschezza: fiori e frutti bianchi, agrumi, note minerali. I vini maturi offrono una gamma di aromi più rotondi: frutti gialli, frutta cotta, spezie. I vini più evoluti, i cosiddetti vini «de plénitude», svelano profondi aromi terziari: frutta candita, sottobosco, torrefazione.

L'effervescenza, tratto distintivo dello «Champagne», è sostenuta e persistente nei vini giovani. Con l'età diminuisce e diventa più delicata e più cremosa.

Interazioni causali

L'ampia apertura del paesaggio formato delle tre cuesta sulla pianura e sulla valle garantisce ai vigneti una luminosità sufficiente per la maturazione degli acini, anche per le parti esposte a nord. Questa apertura del paesaggio evita inoltre la stagnazione dell'aria fredda e diminuisce pertanto i rischi di gelate.

La pendenza dei versanti viticoli assicura un drenaggio naturale ottimale, garantito anche dai diversi substrati che consentono una regolazione idrica naturale della vigna. Il gesso, per effetto della sua porosità e permeabilità, elimina l'acqua in eccesso, pur assicurando nel contempo la reidratazione del terreno nei periodi di siccità mediante risalita capillare. Ai livelli marnosi, che forniscono la riserva idrica, gli altri sottosuoli associano banchi calcarei o sabbie carbonatiche, le quali rendono possibile l'infiltrazione dell'acqua in eccesso dei periodi umidi. La natura del sottosuolo e le condizioni climatiche delicate hanno guidato l'impianto di questi vitigni nelle diverse regioni della zona vitiviticola.

La situazione climatica della Champagne conferisce prima alle uve e poi ai mosti un'acidità naturale ideale per l'elaborazione di grandi vini spumanti. L'equilibrio tra questa acidità, garanzia indispensabile di freschezza, e il livello di maturità delle uve è infatti all'origine delle migliori annate e assicura un buon potenziale di invecchiamento.

Autentico mosaico, la diversità dei fattori naturali è sfruttata sull'intera particella dal viticoltore, il quale padroneggia tutte le pratiche colturali per dare espressione alla specificità delle uve.

Il mantenimento dell'integrità dell'uva dal momento della raccolta, la pressatura dolce e il frazionamento dei succhi permettono di evitare la colorazione di questi ultimi e ne assicurano quindi la limpidezza, indispensabile alla qualità della spuma. Il frazionamento arricchisce inoltre gli aromi di ulteriore complessità.

La «cuvée», ricca di acidità, regala aromi freschi e vivaci; associandola negli assemblaggi è possibile svelare appieno gli aromi terziari che si sviluppano durante la maturazione su fecce.

La «taille» è più fruttata e presenta una maggiore ricchezza tannica.

I vini di riserva (tranne per i vini millesimati), ottenuti dalle vendemmie precedenti, apportano all'assemblaggio i caratteri più maturi dei vini evoluti. Il talento del produttore, che seleziona i vini per l'assemblaggio ricercato, si esprime durante l'intera maturazione su fecce, per dare vita allo «Champagne». Per i vini di grande struttura questo processo continuo di maturazione può proseguire per diverse decine di anni nelle cantine della Champagne, la cui freschezza relativa assicura una buona presa di spuma.

Questa grande tecnicità nell'affinamento dello «Champagne» richiede infrastrutture particolari e costose. I siti di affinamento, di manipolazione e di confezionamento si trovano in comuni vicini ai vigneti.

La presenza dei vigneti in Champagne risale all'inizio della nostra era, ma lo «Champagne» acquisisce prestigio, in particolare nel XVII secolo, con la progressiva padronanza della presa di spuma mediante seconda fermentazione in bottiglia. Alla fine di quello stesso secolo, i produttori di Champagne confezionano i loro vini in bottiglia anziché trasportarli in botti, al fine di preservarne tutta la qualità e le caratteristiche.

La spuma e le bollicine racchiuse in bottiglia si svelano una volta versate nei bicchieri, e il successo del vino è immediato. I giovani nobili, avidi di novità, lo acclamano, i poeti lo decantano, gli scrittori gli riservano un posto nelle loro opere. Diventa il favorito della corte del Reggente, di Luigi XV, di Madame de Pompadour. Finanzieri e amministratori imitano i nobili e la provincia imita la capitale. Sotto Luigi XV e Luigi XVI, l'industria vinicola è in piena espansione e la reputazione dello «Champagne» cresce notevolmente, tanto in Francia quanto all'estero. Il vino spumante è di moda ovunque si consideri di buon gusto seguire i modelli francesi e nell'intera Europa del XVIII secolo lo «Champagne» è il fiore all'occhiello dei ricevimenti e delle cene. Questa notorietà perdura ancora ai nostri giorni. Viticoltori, cooperative e maison della Champagne proseguono i loro sforzi per migliorare le norme collettive intese a promuovere la denominazione di origine controllata «Champagne», loro patrimonio comune, verso l'eccellenza, adoperandosi per farne rispettare il nome e la personalità.

9.   Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)

Etichettatura

Quadro normativo:

legislazione nazionale

Tipo di condizione ulteriore:

disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione della condizione:

fatti salvi i movimenti tra due siti dello stesso operatore o tra due operatori, nessuna bottiglia può circolare se non una volta pronta, confezionata e dotata di una etichetta conforme alla normativa vigente.

Le bottiglie contenenti i vini sono chiuse con un tappo recante il nome della denominazione di origine controllata sulla parte inserita nel collo della bottiglia o, nel caso di una bottiglia dal contenuto nominale non superiore a 0,2 litri, su un'altra parte interna del dispositivo di chiusura.

Etichettatura

Quadro normativo:

legislazione nazionale

Tipo di condizione ulteriore:

disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione della condizione:

le etichettature e i documenti commerciali riportano le immatricolazioni previste dal Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne che consentono di identificare gli operatori.

L'indicazione del produttore che compare sull'etichettatura per esteso, in modo chiaro e leggibile, è completata dal nome del comune di produzione, se la sede del produttore è situata fuori della zona.

Indicazione del vitigno

Quadro normativo:

legislazione nazionale

Tipo di condizione ulteriore:

disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione della condizione:

il vitigno può essere riportato in caratteri le cui dimensioni non superano, né in altezza né in larghezza, 3 millimetri e la metà di quelle dei caratteri che compongono il nome della denominazione. L'indicazione del vitigno è possibile solo se la totalità delle uve utilizzate per la produzione dei vini di base è ottenuta da tale vitigno.

Indicazione dell'annata

Quadro normativo:

legislazione nazionale

Tipo di condizione ulteriore:

disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione della condizione:

in caso di indicazione dell'annata, questa è riportata sul tappo o, nel caso di un contenuto nominale non superiore a 0,2 litri, su un altro dispositivo di chiusura appropriato e sull'etichettatura. L'indicazione dell'annata figura altresì sulle fatture e sui documenti di accompagnamento.

Confezionamento

Quadro normativo:

legislazione nazionale

Tipo di condizione ulteriore:

confezionamento nella zona geografica delimitata

Descrizione della condizione:

i vini sono commercializzati nella bottiglia in cui si è stata effettuata la presa di spuma, ad eccezione delle bottiglie di volume inferiore o uguale a 37,5 cl o superiore a 300 cl.

I vini sono immessi sul mercato dopo un periodo di maturazione di almeno 15 mesi dalla data di imbottigliamento o di 36 mesi per i vini d'annata.

Etichettatura

Quadro normativo:

legislazione nazionale

Tipo di condizione ulteriore:

disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione della condizione:

l'etichettatura dei vini che beneficiano della denominazione di origine controllata può precisare soltanto il nome delle unità geografiche più piccole seguenti, alle condizioni espresse di seguito:

una località accatastata; oppure

un comune.

Il nome della località o del comune figura nella dichiarazione di raccolta.

Tutte le uve utilizzate per la produzione dei vini sono uve provenienti dal comune dalla località in questione.

Il nome del comune può essere accompagnato da «Premier Cru» e da «Grand Cru» alle condizioni fissate al capitolo I, punto II «Denominazioni geografiche, indicazione dell'annata, indicazioni supplementari», lettere b) e c) del presente disciplinare.

Ad eccezione dei comuni interessati di cui sopra, il nome del comune deve essere accompagnato dalla menzione «Vigne de» o «Vignoble de».

Il nome di un comune o di una località accatastata può essere stampato in caratteri le cui dimensioni non superano, né in altezza né in larghezza, quelle dei caratteri che compongono il nome della denominazione di origine controllata.

L'etichettatura del nome del comune, secondo le modalità stabilite sopra, può essere completata riportando il nome del comune nella denominazione della cuvée.

Link al disciplinare del prodotto

http://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-fc0f1954-4b40-4e61-a291-93b955aa1410

 

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