Coteaux champenois Dop - Francia - modifica ordinaria disciplinare di produzione

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Categoria : News Argomenti : Coteaux champenois Dop, modifica, disciplinare

Domo Rosada Sardinia Affitti brevi

 

 

Prodotto principalmente in vino rosso, esistono anche in bianco e più raramente in rosato. Sono vini leggeri, molto secchi per i bianchi, da bere generalmente giovani tranne qualche rosso in annate eccezionali. Il Coteaux champenois AOC può essere seguito dal nome del comune di provenienza; è il caso dei vini rossi dei comuni di Bouzy, Ay, Sillery, Cumières, Vertus e dei bianchi di Chouilly o Mesnil.
Prodotto : Coteaux champenois
Aggiornato : 27 ottobre 2020
Stato FR : AOC - Denominazione di origine controllata
Stato CE : DOP - Denominazione di Origine Protetta
Denominazione : Coteaux champenois
Nome : Coteaux champenois

Dop  Coteaux champenois AOC  Fr

Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione

(2020/C 432/10)

La presente comunicazione è pubblicata conformemente all’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione (1)

COMUNICAZIONE DI MODIFICA ORDINARIA CHE MODIFICA IL DOCUMENTO UNICO

«COTEAUX CHAMPENOIS»

PDO-FR-A1364-AM02

Data di comunicazione: 1.10.2020

DESCRIZIONE E MOTIVI DELLA MODIFICA APPROVATA

1.   Potatura

- Al punto VI, paragrafo 1, lettera b), del capitolo I, nella tabella: per la potatura detta a «Chablis», la lettera c) della riga «Descrizione» è sostituita con: «Uno sperone di riserva, detto “rachet”, potato al massimo a 2 gemme franche, viene lasciato alla base del ceppo.».

Per quanto riguarda lo sperone, una delle due modalità consentite per questo metodo di potatura non corrisponde alla pratica. Questa modifica mira pertanto a correggere la descrizione errata.

Il documento unico non è interessato da tale modifica.

2.   Altre pratiche colturali

- Al punto VI, paragrafo 2, lettera c), è inserita una disposizione recante il seguente testo: «è vietato l’uso di erbicidi di pre-emergenza nell’interfilare»;

L’obiettivo è quello di limitare l’impiego di fattori produttivi, ridurre l’inquinamento delle risorse idriche ed esortare gli operatori a diversificare le pratiche, privilegiando le tecniche di inerbimento o di diserbo meccanico.

Il documento unico non è interessato da tale modifica.

La disposizione riportata alla lettera c) nella versione precedente del disciplinare è mantenuta e indicata con la lettera d) nella nuova versione.

3.   Legame con la zona geografica

Al punto X, paragrafo 2, «Informazioni sulla qualità e sulle caratteristiche del prodotto», sono state aggiunte informazioni, fino ad allora mancanti, sull’aspetto visivo dei vini rossi e rosati e sugli aromi dei vini bianchi.

Sono aggiunte le informazioni seguenti:

per i vini rosati: presentano un colore chiaro che va dal rosa pallido al salmone scuro;

per i vini rossi, presentano un colore rosso trasparente di intensità variabile;

per i vini bianchi, presentano note aromatiche delicate di tipo floreale, fruttato o minerale.

Questa modifica è stata approvata con decreto del 28 giugno 2017.

Nel documento unico, il punto relativo alla «Descrizione del vino (dei vini)» è stato completato con queste informazioni.

Nel documento unico, il contenuto iniziale relativo alla descrizione del legame o dei legami è stato sostituito con l’intero testo della parte X «Legame con la zona geografica» del primo capitolo del disciplinare.

Questa sostituzione integra così gli elementi dettagliati e precisi richiesti dalla regolamentazione, comprese le informazioni aggiuntive sulle caratteristiche organolettiche dei vini.

4.   Misure transitorie

- Al punto XI, paragrafo 2, la misura transitoria è soppressa, dato che il periodo è giunto a scadenza.

Il documento unico non è interessato da tale modifica.

5.   Punti principali da controllare e metodi di valutazione

Al punto I del capitolo III del disciplinare, la tabella dei punti principali da controllare e dei metodi di valutazione corrispondenti è aggiornata per aggiungere alcuni punti e precisare alcuni metodi di valutazione.

Il documento unico non è interessato da tale modifica.

DOCUMENTO UNICO

1.   Nome del prodotto

«Coteaux champenois»

Coteaux champenois AOC

2.   Tipo di indicazione geografica

DOP - Denominazione di origine protetta

3.   Categorie di prodotti vitivinicoli

1.

Vino

4.   Descrizione del vino (dei vini)

Caratteristiche analitiche

Si tratta di vini fermi bianchi, rosati e rossi.

I vini presentano un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 9 %.

In seguito all’arricchimento i vini non superano il titolo alcolometrico volumico totale del 13 %.

I vini presentano un tenore in zuccheri fermentescibili (glucosio e fruttosio) inferiore o pari a 3 grammi per litro.

La fermentazione malolattica è portata a compimento per i vini rossi.

Nella fase di confezionamento, i vini rossi hanno un tenore di acido malico inferiore o pari a 0,4 grammi per litro.

I tenori di acidità volatile, acidità totale e anidride solforosa sono quelli stabiliti dalla normativa europea.

I vini rossi presentano un colore rosso trasparente di intensità variabile, mentre i vini rosati presentano un colore chiaro che va dal rosa pallido al salmone scuro. Questi vini combinano leggerezza e finezza, con attacco setoso al palato e sentori generalmente di frutti rossi.

La tessitura dei vini bianchi è cristallina, salina, con una mineralità dominante che genera una buona persistenza. L’acidità naturale conferisce loro una discreta vivacità. Presentano note aromatiche delicate di tipo floreale, fruttato o minerale.

L’affinamento conferisce grassezza al vino e contribuisce al suo equilibrio gustativo.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

 

Acidità totale minima

in milliequivalenti per litro

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

 

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

5.   Pratiche di vinificazione

a.   Pratiche enologiche specifiche

Densità d’impianto - disposizioni generali

Pratica colturale

I vigneti sono piantati con una distanza tra i filari non superiore a 1,50 metri. La distanza tra i ceppi su uno stesso filare è compresa tra 0,90 e 1,50 metri. La somma della distanza tra i filari e della distanza tra i ceppi in uno stesso filare non può essere superiore a 2,50 metri.

Densità d’impianto - disposizioni particolari

Pratica colturale

Per consentire il passaggio di macchinari adeguati, le particelle aventi

una pendenza superiore al 35 %,

una pendenza superiore al 25 % e un’inclinazione superiore al 10 %

possono presentare interfilari di larghezza compresa tra 1,50 e 3 metri, con una frequenza massima di un filare su 6. In tal caso, la somma della distanza tra gli altri filari e della distanza tra i ceppi in uno stesso filare non può essere superiore a 2,30 metri.

Norme di potatura

Pratica colturale

Sono vietate le sovrapposizioni tra i ceppi e fra i tralci da frutto.

Il numero di gemme franche è inferiore o pari a 18 gemme per metro quadrato.

La potatura è effettuata al massimo entro lo stadio fenologico (F) (12 Lorentz), ossia quattro foglie distese.

Le vigne sono potate secondo le seguenti tecniche:

potatura Chablis,

potatura in cordone (di Royat),

potatura della valle della Marna,

potatura a Guyot semplice, doppio o asimmetrico.

Raccolta

Pratica colturale

È vietato qualsiasi metodo che non consenta la raccolta di grappoli d’uva interi.

Le uve devono essere trasportate intere fino agli impianti di vinificazione.

Pratica enologica specifica

È vietato l’uso di scaglie di legno.

Per l’elaborazione dei vini rosati è vietato l’impiego del carbone per uso enologico, da solo o in combinazione con altre sostanze in appositi preparati. L’aumento del volume del mosto in fermentazione non deve superare l’1,12 %, per l’1 % di aumento del titolo alcolometrico volumico durante l’operazione di arricchimento.

Oltre alle disposizioni di cui sopra, i vini devono rispettare gli obblighi relativi alle pratiche enologiche stabiliti a livello dell’UE e nel Code rural et de la pêche maritime (codice rurale e della pesca marittima).

b.   Rese massime

 

Resa limite

 

15 500 kg di uve per ettaro

6.   Zona geografica delimitata

La raccolta delle uve, la vinificazione e l’elaborazione dei vini, compresi l’affinamento e il confezionamento, sono effettuati nei territori delimitati dall’articolo 17 della legge del 6 maggio 1919.

7.   Varietà principale/i di uve da vino

 

Arbane B

 

Chardonnay B

 

Meunier N

 

Petit Meslier B

 

Pinot blanc B

 

Pinot gris G

 

Pinot noir N

8.   Descrizione del legame/dei legami

«Informazioni sulla zona geografica e sulla qualità e le caratteristiche del prodotto»

Descrizione dei fattori naturali rilevanti per il legame

La zona geografica corrisponde a quella della denominazione di origine controllata «Champagne». È situata nel nord-est della Francia e comprende alcuni comuni dei dipartimenti dell’Aisne, dell’Aube, dell’Alta Marna, della Marna e della Senna e Marna.

Come per la zona geografica, le particelle selezionate per la raccolta delle uve corrispondono a quelle delimitate per la denominazione di origine controllata Champagne. Si collocano in un paesaggio caratterizzato da vigneti in pendio situati sui rilievi a cuesta della parte orientale del bacino parigino, strutture geomorfologiche imponenti:

la Côte d’Ile-de-France nella Marna e i versanti delle relative valli, che raggruppano da nord a sud la Montagne de Reims, la valle della Marna (che prosegue nella parte meridionale dell’Aisne fino alla Senna e Marna), la Côte des Blancs e la Côte du Sézannais per quanto riguarda i settori più emblematici;

la Côte de Champagne con il Vitryat della Marna e il settore dell’Aube di Montgueux;

la Côte des Bar, frammezzata da numerose valli, che riunisce il Bar-sur-Aubois a est e il Bar-Séquanais ad ovest, nell’Aube e nell’Alta Marna.

Questo tipico rilievo di cuesta, con le sue valli adiacenti, presenta pendii esposti a est e a sud, talora a nord, come per la Montagne de Reims settentrionale e la riva sinistra della valle della Marna.

I lungo costa sono costituiti da strati duri di calcare o di gesso. I versanti dei pendii sono gessosi, marnosi o sabbiosi, più morbidi, consumati dall’azione dell’erosione e quindi ricoperti da prodotti di colluviamento provenienti dai lungo costa sottostanti.

L’ubicazione settentrionale dei vigneti li espone a una duplice influenza climatica:

oceanica, con piogge in quantità regolare e contrasti termici poco pronunciati da una stagione all’altra;

continentale, con gelate dagli effetti talvolta distruttivi e un soleggiamento favorevole in estate.

Descrizione dei fattori umani rilevanti per il legame

Risalente all’antichità, la presenza della vigna è consolidata nella Champagne già nel IX secolo, a seguito dello sviluppo della viticoltura monastica. I vini sono quindi noti durante il Medioevo con il nome di Vini di Francia, in quanto prodotti nel bacino parigino, al limitare delle tenute reali.

Fino al XVIII secolo la provincia della Champagne è innanzitutto produttrice di vini rossi. Secondo Pierre Galet, prima della perfetta padronanza della tecnica di presa di spuma mediante seconda fermentazione in bottiglia, la loro produzione prevale nettamente su quella dei vini bianchi e rosati (detti «paillets»). Nel XIX secolo, con l’aumento della notorietà dei vini spumanti di Champagne, la produzione dei vini rossi diminuisce. Solo alcuni grandi vini prodotti nella Montagne de Reims, nella Grande Valle della Marna e nelll’Aube mantengono una buona notorietà.

La legge del 22 luglio 1927, che riserva la denominazione «Champagne» ai soli vini spumanti, introduce l’indicazione «Vins originaires de la Champagne Viticole», modificata in seguito, a partire dal 1953, in «Vins natures de Champagne». Riabilitati grazie agli sforzi di alcuni viticoltori che perpetuano la tradizione di questi «vins natures», i vini ricevono il riconoscimento della denominazione di origine controllata «Coteaux champenois» nel 1974, ai sensi delle disposizioni della legge del 12 dicembre 1973, che proibisce l’utilizzo della semplice denominazione «vins natures de la Champagne».

I vini a denominazione di origine controllata «Coteaux champenois» vengono prodotti solo se le caratteristiche del raccolto sono adatte alla produzione di vini fermi. La loro produzione è pertanto molto oscillante.

Al fine di evitare pratiche fraudolente basate sul trasporto di vini sfusi, i produttori hanno sollecitato la promulgazione della legge del 23 maggio 1977 che vieta ogni spedizione, se non in bottiglia, dei vini prodotti con denominazione di origine controllata «Coteaux champenois», fatta eccezione per i movimenti effettuati nella zona delimitata della Champagne Viticole, tra operatori della medesima regione.

La gestione della produzione è garantita dalle stesse organizzazioni professionali istituite per la denominazione d’origine controllata «Champagne», ossia il Syndicat général des vignerons de Champagne (creato nel 1904) e l’Union des Maisons de Champagne (fondata nel 1882), raggruppati nel Comité Interprofessionnel des Vins de Champagne (creato nel 1941).

Informazioni sulla qualità e le caratteristiche del prodotto

Si tratta di vini fermi rossi, bianchi e rosati, spesso designati con il nome del comune di raccolta delle uve.

I vini rossi presentano un colore rosso trasparente di intensità variabile, mentre i vini rosati presentano un colore chiaro che va dal rosa pallido al salmone scuro. Questi vini combinano leggerezza e finezza, con attacco setoso al palato e sentori generalmente di frutti rossi.

La tessitura dei vini bianchi è cristallina, salina, con una mineralità dominante che genera una buona persistenza. L’acidità naturale conferisce loro una discreta vivacità. Presentano note aromatiche delicate di tipo floreale, fruttato o minerale.

L’affinamento conferisce grassezza al vino e contribuisce al suo equilibrio gustativo.

«Interazioni causali»

L’ampia apertura del paesaggio formato dalle tre cuesta sulla pianura e sulle valli garantisce ai vigneti una luminosità sufficiente per la maturazione degli acini, anche per i vigneti esposti a nord. L’esposizione a est e a sud dei settori tradizionali più rinomati per la produzione di «Coteaux champenois» espone i vigneti al massimo della luce in primavera e in autunno, assicurando così condizioni ottimali alla fioritura della vigna e alla maturazione degli acini.

L’apertura del paesaggio evita la stagnazione dell’aria fredda e diminuisce pertanto i rischi di gelate. Il clima della regione della Champagne costringe tuttavia i viticoltori a selezionare unicamente le uve sane frutto delle annate più clementi, scelte nelle migliori particelle, per lo più delle vecchie vigne, e a vendemmiare quando le uve sono giunte a piena maturazione.

La pendenza dei versanti viticoli assicura un drenaggio naturale ottimale, garantito anche dai diversi substrati che consentono una regolazione idrica naturale della vigna. Il gesso, per effetto della sua porosità e permeabilità, elimina l’acqua in eccesso, pur assicurando nel contempo la reidratazione del terreno nei periodi di siccità mediante risalita capillare. Ai livelli marnosi, che forniscono la riserva idrica, gli altri sottosuoli associano banchi calcarei o sabbie carbonatiche, le quali rendono possibile l’infiltrazione dell’acqua in eccesso dei periodi umidi. La natura del sottosuolo e le condizioni climatiche delicate hanno guidato l’impianto di questi vitigni nelle diverse regioni della zona vitiviticola.

La situazione climatica unica della Champagne conferisce prima alle uve e poi ai vini un’acidità naturale, che determina il carattere vivace del vino avvertito alla degustazione e che sottolinea le note minerali apportate dal substrato.

I vini sono spesso ottenuti da uve nere che, secondo Jules Guyot, resistono meglio all’effetto delle gelate e delle piogge e assicurano una maturazione più rapida. Nel 1822 André Jullien classifica «[i rossi] di Verzy, Verzenay, Mailly, Saint-Basle, Bouzy e del clos di Saint-Thierry tra i migliori vini di Francia, quando provengono da annate secche con temperature molto calde».

La vinificazione dei vini rossi o rosati, mediante macerazione più o meno breve, rispetta al massimo gli aromi dei vitigni Pinot nero N e Meunier N, nonché il loro pieno sviluppo durante la macerazione. Per i vini bianchi, il mantenimento dell’integrità dell’uva dal momento della raccolta e la pressatura dolce, secondo le consuetudini della Champagne, permettono di evitare la colorazione dei succhi ottenuti da uve nere e garantiscono pertanto la limpidezza del vino.

I vini rossi della provincia della Champagne fanno la loro comparsa tra i grandi vini durante le incoronazioni dei re a Reims fin dal 1328 (Filippo di Valois), occasioni in cui vengono apprezzati in particolare per la naturale finezza del loro bouquet. Alcuni potenti sovrani d’Europa non esitano ad acquistare vigne nella Montagne de Reims, mentre Enrico IV pretende e ottiene il titolo di signore d’Ay. I fini degustatori della corte di Luigi XIV, attribuendosi il titolo di «ordre des Coteaux», consacrano la notorietà e la reputazione di questi vini: «Non badate a spese per avere il vino di Champagne», scrive nel 1671 Saint Evremond al conte d’Olonne. «Non vi è provincia che fornisca vini più eccellenti della Champagne per tutte le stagioni».

Numerosi documenti dal XVII al XIX secolo testimoniano questi apprezzamenti. Nel 1822 André Julien mette questi vini al «primo posto tra i migliori vini di qualità del regno». Attraverso la professionalità dei suoi produttori, questa notorietà perdura ancora ai nostri giorni. Questi vini devono essere degustati con rispetto e curiosità storica, avendo consapevolezza che incarnano un retaggio dei tempi antichi.

9.   Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)

 

Denominazioni aggiuntive

 

Quadro normativo:

 

legislazione nazionale

 

Tipo di condizione ulteriore:

 

disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione della condizione:

l’etichettatura dei vini che beneficiano della denominazione di origine controllata può precisare il nome di un’unità geografica più piccola a condizione:

che si tratti del nome di una località accatastata;

che esso figuri nella dichiarazione di raccolta.

L’indicazione di una località è consentita solo se tutte le uve utilizzate per la produzione dei vini sono uve provenienti dalla località in questione.

 

Indicazione del vitigno

 

Quadro normativo:

 

legislazione nazionale

 

Tipo di condizione ulteriore:

 

disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione della condizione:

il vitigno può essere riportato in caratteri le cui dimensioni non superano, né in altezza né in larghezza, 3 millimetri e la metà di quelle dei caratteri che compongono il nome della denominazione di origine controllata. L’indicazione di un vitigno è possibile solo se la totalità delle uve proviene da quel vitigno.

 

Confezionamento

 

Quadro normativo:

 

legislazione nazionale

 

Tipo di condizione ulteriore:

 

confezionamento nella zona geografica delimitata

 

Descrizione della condizione:

la legge del 23 maggio 1977 vieta ogni spedizione, se non in bottiglia, dei vini prodotti con denominazione di origine controllata «Coteaux champenois», fatta eccezione per i movimenti effettuati nella zona delimitata della Champagne Viticole, tra operatori della medesima regione.

Al termine del periodo di affinamento i vini sono immessi in commercio a partire dal 15 ottobre dell’anno successivo a quello della raccolta.

Link al disciplinare del prodotto

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-6545017e-a945-4b6c-9e95-cb6f26380a23

 

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