León Dop - Spagna - modifica ordinaria disciplinare di produzione

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Pubblicazione della comunicazione di approvazione di alcune modifiche ordinaria al disciplinare di produzione del León Dop - Spagna - settore vitivinicolo

Dop  León  Es

Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione

(2021/C 16/07)

La presente comunicazione è pubblicata conformemente all’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione (1)

COMUNICAZIONE DI MODIFICA ORDINARIA CHE MODIFICA IL DOCUMENTO UNICO

«LEÓN»

PDO-ES-A0882-AM03

León

Data della comunicazione: 6 novembre 2020

DESCRIZIONE E MOTIVI DELLA MODIFICA APPROVATA

1.   Modifiche alla descrizione dei vini bianchi e rosati

DESCRIZIONE:

La modifica è volta a ridurre l’acidità totale dei vini bianchi e rosati e a specificare che tali vini possono anche essere invecchiati.

Il punto 2.a del disciplinare di produzione e la sezione 4 del documento unico sono pertanto modificati.

La modifica è da considerarsi ordinaria, dal momento che non implica una modifica sostanziale del prodotto, il quale continua a mantenere le caratteristiche descritte nel disciplinare di produzione, che sono il risultato dell’interazione tra fattori naturali e umani, come illustrato nella sezione relativa al legame. Tale modifica non rientra in nessuno dei tipi di modifica che richiedono un’approvazione da parte dell’UE conformemente all’articolo 14 del regolamento delegato (UE) 2019/33.

MOTIVAZIONE:

Le nuove tendenze di vinificazione, rese possibili grazie alla disponibilità di una tecnologia più sicura, così come l’aumento stesso delle temperature medie a seguito dei cambiamenti climatici, rendono necessario un riadeguamento dei parametri fisico-chimici, oltre a un adattamento delle produzioni alle nuove richieste del mercato.

Quanto all’invecchiamento dei vini bianchi e rosati, tale processo non rappresenta una novità, in quanto già previsto dal disciplinare di produzione, ma è semplicemente segnalato con maggiore chiarezza.

2.   Modifica delle pratiche colturali

DESCRIZIONE:

La modifica introduce un limite massimo di gemme produttive per ettaro.

Il punto 3.a del disciplinare di produzione e il punto 5.a del documento unico sono pertanto modificati.

La modifica è da considerarsi ordinaria, dal momento che non implica una modifica sostanziale del prodotto, il quale continua a mantenere le caratteristiche descritte nel disciplinare di produzione, che sono il risultato dell’interazione tra fattori naturali e umani, come illustrato nella sezione relativa al legame. Tale modifica non rientra in nessuno dei tipi di modifica che richiedono un’approvazione da parte dell’UE conformemente all’articolo 14 del regolamento delegato (UE) 2019/33.

MOTIVAZIONE:

L’esperienza degli ultimi anni ha mostrato che tale misura si presta molto bene per mantenere l’equilibrio produttivo delle viti e, quindi, ottenere una materia prima di migliore qualità e, di conseguenza, un prodotto finale pure di qualità superiore.

3.   Modifica delle pratiche enologiche specifiche di invecchiamento

DESCRIZIONE:

La modifica è intesa a sopprimere la capacità massima di 330 litri prevista per le botti in legno di rovere utilizzate per l’invecchiamento dei vini protetti dalla DOP «León» e a esplicitare, per quanto già consentito, che i vini bianchi e rosati possono fermentare o affinare in botti di rovere.

Il punto 3.b.3 del disciplinare di produzione e il punto 5.a del documento unico sono pertanto modificati.

La modifica è da considerarsi ordinaria, dal momento che non implica una modifica sostanziale del prodotto, il quale continua a mantenere le caratteristiche descritte nel disciplinare di produzione, che sono il risultato dall’interazione tra fattori naturali e umani, come illustrato nella sezione relativa al legame. Tale modifica non rientra in nessuno dei tipi di modifica che richiedono un’approvazione da parte dell’UE conformemente all’articolo 14 del regolamento delegato (UE) 2019/33.

MOTIVAZIONE:

Al giorno d’oggi, l’enologia si è molto evoluta, con la comparsa di botti di diversa capacità.

Il ricorso a botti di capacità superiore, vale a dire 400, 500 e persino 600 litri, si traduce in un’evoluzione dei vini molto più lenta, che ne favorisce la qualità finale. Inoltre è stato constatato che le caratteristiche specifiche della varietà rossa, «Prieto Picudo», sono adatte per l’impiego di tali botti.

La legge 6/2015, infine, che disciplina l’uso delle menzioni tradizionali «CRIANZA», «RESERVA» e «GRAN RESERVA», già impone un limite alla capacità massima delle botti. Pertanto si ritiene necessario adattare la produzione dei vini della DOP «León» a tale cambiamento importante.

4.   Modifica delle restrizioni riguardanti la vinificazione

DESCRIZIONE:

Le varietà bianche autorizzate per la produzione di vino bianco e rosato sono eliminate dalle restrizioni riguardanti la vinificazione come conseguenza della modifica relativa alle varietà descritta di seguito.

Per i vini rosati è introdotta la varietà Mencía, onde allinearsi a quanto indicato nel disciplinare di produzione.

Il punto 3.c del disciplinare di produzione e il punto 5.a del documento unico sono pertanto modificati.

Tale modifica non rientra in nessuno dei tipi di modifica che richiedono un’approvazione da parte dell’UE conformemente all’articolo 14 del regolamento delegato (UE) 2019/33.

MOTIVAZIONE:

La modifica è da considerarsi una modifica ordinaria volta ad adeguare la formulazione del paragrafo in questione all’eliminazione delle varietà bianche autorizzate.

5.   Soppressione delle varietà di uva bianca autorizzate

DESCRIZIONE:

Per riflettere le pratiche di vinificazione seguite dalle cantine, sono soppresse le varietà bianche autorizzate Palomino e Malvasía.

La modifica interessa la sezione 6 del disciplinare di produzione e non riguarda il documento unico, dal momento che tali varietà erano considerate secondarie.

Tale modifica è da considerarsi ordinaria e non implica una modifica sostanziale del prodotto, considerato che tali varietà non sono al momento utilizzate per la produzione di vini della DOP «León». Tale modifica non rientra in nessuno dei tipi di modifica che richiedono un’approvazione da parte dell’UE conformemente all’articolo 14 del regolamento delegato (UE) 2019/33.

MOTIVAZIONE:

Le varietà bianche autorizzate Palomino e Malvasía erano state inizialmente previste in quanto presenti nella zona delimitata in modo molto minoritario. Il numero totale di ettari registrati nella DO «León» per le varietà Malvasía e Palomino è pari a 2,88 (0,18 e 2,71 ettari rispettivamente). Negli ultimi dieci anni, tuttavia, tali varietà non sono state utilizzate per la produzione di vini protetti dalla DO «León», ragion per cui è ritenuto più opportuno eliminarle dal disciplinare di produzione.

6.   Modifica dei requisiti di condizionamento e imbottigliamento

DESCRIZIONE:

La sezione 8, lettera b.2), del disciplinare di produzione è riformulata per giustificare il condizionamento (imbottigliamento) nella zona delimitata conformemente all’articolo 4, paragrafo 2, del nuovo regolamento (UE) 33/2019.

Il punto 8.b.2 del disciplinare di produzione e la sezione 9 del documento unico sono pertanto modificati.

Poiché la limitazione sopracitata era già prevista, si ritiene che detta modifica non rientri in nessuno dei tipi di cui all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/33.

MOTIVAZIONE:

Essendo già obbligatoria, questa pratica non comporta l’aggiunta di maggiori restrizioni alla commercializzazione. Si tratta unicamente di una modifica redazionale finalizzata a un migliore adeguamento alla normativa vigente.

7.   Modifica dei requisiti di etichettatura

DESCRIZIONE:

La modifica è volta a cambiare il riferimento normativo delle menzioni DENOMINACIÓN DE ORIGEN (DENOMINAZIONE DI ORIGINE) e DENOMINACIÓN DE ORIGEN PROTEDIGA (DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA) adeguando il riferimento alla normativa e alla giurisprudenza vigenti e rimandando specificamente al regolamento (CE) n. 1308/2013.

La modifica è altresì intesa a cambiare il riferimento normativo delle menzioni tradizionali «CRIANZA», «RESERVA» e «GRAN RESERVA», sempre adeguando il riferimento alla normativa e alla giurisprudenza vigenti e sopprimendo il regolamento (CEE) n. 1234/2007 derogato.

Al contempo, di recente l’autorità competente ha disciplinato le menzioni legate all’uso di un’unità geografica più piccola, tra cui figura l’espressione «vino de pueblo» per i vini prodotti con una percentuale minima, pari all’85 %, di uve provenienti da appezzamenti ubicati nel comune o in un’unità locale più piccola.

Il punto 8.b.3 del disciplinare di produzione e la sezione 9 del documento unico sono pertanto modificati.

Dette indicazioni facoltative di etichettatura aumentano le informazioni per il consumatore circa l’origine e la modalità di produzione del prodotto, senza comportare in alcun caso una restrizione alla commercializzazione. Pertanto si ritiene che detta modifica non rientri in nessuno dei tipi di cui all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/33.

MOTIVAZIONE:

Tale modifica è giustificata dalla crescente esigenza di informazioni avvertita dai consumatori sulla provenienza effettiva all’interno dei comuni e delle zone che costituiscono la DOP.

Ai sensi dell’articolo 55, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/33, per poter fare riferimento nell’etichetta al nome di un’unità geografica più piccola, quest’ultima deve essere definita nel disciplinare di produzione e nel documento unico.

Inoltre, è stata colta l’occasione per riformulare tutta la sezione 8, lettera b.3), del disciplinare di produzione, operando una distinzione tra indicazioni obbligatorie e facoltative di etichettatura. Non sono stati aggiunti nuovi requisiti, ma è stata effettuata solamente una rielaborazione dell’intera sezione ai fini di una migliore comprensione.

8.   Adeguamento alla normativa concernente la verifica della conformità al disciplinare di produzione

DESCRIZIONE:

La modifica intende aggiornare i dati relativi all’organismo di controllo e la formulazione relativa ai controlli per la verifica della conformità al disciplinare di produzione.

La modifica interessa la sezione 9 del disciplinare di produzione e non incide sul documento unico.

Detta modifica non rientra in nessuno dei tipi di cui all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/33.

MOTIVAZIONE:

La modifica è volta all’adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e del regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 della Commissione, del 17 ottobre 2018, in particolare all’articolo 19 di quest’ultimo, che stabilisce le modalità di attuazione della verifica annuale effettuata dall’autorità competente o dagli organismi di controllo per quanto concerne la conformità al disciplinare di produzione. Tale modifica rientra altresì nel necessario aggiornamento del disciplinare di produzione ai fini della conformità ai criteri della norma UNE-EN-ISO 17065.

DOCUMENTO UNICO

1.   Nome del prodotto

León

2.   Tipo di indicazione geografica

DOP - Denominazione di origine protetta

3.   Categorie di prodotti vitivinicoli

 

1.

Vino

4.   Descrizione del vino (dei vini)

VINO - Vini bianchi con e senza invecchiamento

I vini bianchi ottenuti dalle varietà Albarín Blanco, Verdejo e Godello hanno un grande equilibrio del quadro gustativo e aromatico e sono al tempo stesso freschi e complessi.

*

Titolo alcolometrico totale minimo: 10,5 % vol.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

10,5

Acidità totale minima

4,3 grammi per litro, espressa in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

11,67

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

160

VINO - Vini rosati con e senza invecchiamento

I vini rosati ottenuti dalla varietà Prieto Picudo sono molto aromatici, freschi (elevato grado di acidità naturale), e, in bocca, risultano avere molto corpo e molta struttura (equilibrio tra alcol e acidità).

*

Titolo alcolometrico totale minimo: 11 % vol.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

11

Acidità totale minima

4,3 grammi per litro, espressa in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

11,67

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

160

VINO Vini rossi

I vini rossi presentano una marcata intensità di colore e sono aromatici (frutti rossi e frutti neri), pastosi e pieni, lievemente astringenti e persistenti.

*

Titolo alcolometrico totale minimo: 11,5 % vol

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

11,5

Acidità totale minima

4,3 grammi per litro, espressa in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

11,67

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

150

VINO - Vini rossi invecchiati

I vini rossi invecchiati mantengono le peculiarità del vitigno (P Picudo), ma hanno maggiore complessità, sono meno astringenti, equilibrati e tannici e hanno un finale persistente.

*

Titolo alcolometrico totale minimo: 12 % vol.

*

Il limite massimo di acido acetico è calcolato come segue: 0,7 grammi per litro fino a 10 % vol più 0,06 gr/l per ogni grado alcolico oltre 10 % vol.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

12

Acidità totale minima

4,3 grammi per litro, espressa in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

 

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

150

5.   pratiche di vinificazione

a.   Pratiche enologiche specifiche

Pratica enologica specifica

Gradazione minima probabile delle uve: 11,5 % (rosso), 10,5 % (bianco).

Resa massima di estrazione: 74 l per 100 kg di uva.

Per i vini destinati a utilizzare le menzioni «CRIANZA», «RESERVA» o «GRAN RESERVA» sono utilizzate botti di rovere che abbiano non più di 10 anni.

Restrizioni pertinenti alla vinificazione

Il vino bianco è ottenuto da uve a bacca bianca: Verdejo, Albarín blanco e Godello.

Il vino rosato è ottenuto per almeno il 60 % da uve delle principali varietà a bacca rossa Prieto Picudo e/o Mencía. Per il 40 % rimanente sono utilizzate le varietà a bacca rossa autorizzate: Tempranillo e Garnacha e/o le varietà bianche.

Il vino rosso è ottenuto per almeno il 60 % da uve delle principali varietà a bacca rossa Prieto Picudo e/o Mencía. Il 40 % rimanente può essere ripartito tra le altre varietà di uve rosse sopracitate.

Pratica colturale

 

1.

La densità di impianto, per le varietà sia rosse sia bianche, è compresa tra 1 100 e 4 000 ceppi per ettaro, sia per l’allevamento ad alberello sia per quello a spalliera, considerando per l’allevamento ad alberello, a spalliera e secondo le relative varianti un limite massimo di 40 000 gemme produttive per ettaro.

b.   Rese massime

Varietà bianche allevate ad alberello

7 000 chilogrammi di uve per ettaro

51,80 ettolitri per ettaro

Varietà bianche allevate a spalliera

10 000 chilogrammi di uve per ettaro

74 ettolitri per ettaro

Varietà rosse allevate ad alberello

6 000 chilogrammi di uve per ettaro

44,44 ettolitri per ettaro

Varietà rosse allevate a spalliera

8 000 chilogrammi di uve per ettaro

59,20 ettolitri per ettaro

6.   Zona geografica delimitata

Provincia di León:

Algadefe, Alija del Infantado, Antigua (La), Ardón, Armunia (Pd.), Bañeza (La), Bercianos del Páramo, Bercianos del Real Camino, Burgo Ranero (El), Cabreros del Río, Calzada del Coto, Campazas, Campo de Villavidel, Castilfalé, Castrocalbón, Castrotierra de Valmadrigal, Cebrones del Río, Cimanes de la Vega, Corbillos de los Oteros, Cubillas de los Oteros, Chozas de Abajo, Fresno de la Vega, Fuentes de Carvajal, Gordaliza del Pino, Gordoncillo, Grajal de Campos, Gusendos de los Oteros, Izagre, Joarilla de las Matas, Laguna de Negrillos, Matadeón de los Oteros, Matanza, Onzonilla, Pajares de los Oteros, Palacios de la Valduerna, Pobladura de Pelayo García, Pozuelo del Páramo, Quintana del Marco, Quintana y Congosto, Riego de la Vega, Roperuelos del Páramo, Sahagún, San Adrián del Valle, San Esteban de Nogales, San Millán de los Caballeros, Santa Cristina de Valmadrigal, Santa Elena de Jamuz, Santa María del Monte Cea, Santas Martas, Santovenia de la Valdoncina, Toral de los Guzmanes, Valdemora, Valderas, Valdevimbre, Valencia de Don Juan, Valverde Enrique, Vallecillo, Vega de Infanzones, Villabraz, Villademor de la Vega, Villamandos, Villamañán, Villamontán de la Valduerna, Villamoratiel de las Matas, Villanueva de las Manzanas, Villaornate y Castro, Villaquejida, Villaturiel e Zotes del Páramo.

Provincia di Valladolid:

Becilla de Valderaduey, Bustillo de Chaves, Cabezón de Valderaduey, Castrobol, Castroponce, Cuenca de Campos, Mayorga, Melgar de Abajo, Melgar de Arriba, Monasterio de Vega, Quintanilla del Molar, Roales de Campos, Saelices de Mayorga, Santervas de Campos, Unión de Campos (La), Valdunquillo, Villacid de Campos, Villagómez la Nueva e Villalba de la Loma.

7.   Varietà principale/i di uve da vino

 

ALBARIN BLANCO

 

GODELLO

 

MENCÍA

 

PRIETO PICUDO

 

VERDEJO

8.   Descrizione del legame/dei legami

«VINO»

 

1.

Tra i vini ottenuti dalla varietà Prieto Picudo, è sempre esaltata la freschezza dei vini rosati e la qualità dei vini rossi. Tali attributi sono il frutto delle caratteristiche organolettiche dell’uva che, a loro volta, dipendono dalle condizioni climatiche della zona, dalle caratteristiche dei terreni e dall’influenza dei fattori umani.
 

2.

Nel descrivere il clima della zona sono stati commentati svariati aspetti che è opportuno mettere in rilievo per comprendere perché la varietà Prieto Picudo, alla base dei vini della DOP «León», è diversa e particolare:

La forte luminosità di cui godono le foglie e gli acini durante la stagione estiva facilita l’attività fotosintetica della pianta, favorendo così l’accumulo di zuccheri e di polifenoli, responsabili successivamente dei colori intesi e caldi dei vini rosati e rossi, apprezzati all’analisi visiva dei vini protetti dalla DOP.

Le escursioni termiche tra il giorno e la notte registrate durante la stagione estiva (con temperature che di giorno arrivano a essere torride, ma sono parecchio inferiori la notte) consentono alla pianta di compiere i processi di respirazione cellulare che favoriscono lo sviluppo dell’acidità naturale, caratteristica precipua dell’uva. Per tale ragione nel mosto l’acidità raggiunge valori intorno ai 5,5 g/l di acido tartarico, che si traducono poi nella freschezza così tipica dei vini rosati.

Tali escursioni termiche, poi, agevolano anche il corretto sviluppo e accumulo di polifenoli negli acini, grazie al numero elevato di ore di luce di cui godono i vigneti in estate.

Al contempo è opportuno rilevare come la varietà Prieto Picudo si caratterizzi per la grande intensità aromatica dei vini ottenuti da tale varietà. Affinché i vini presentino tali caratteristiche aromatiche, occorre che i terpeni, responsabili degli aromi, si accumulino correttamente nella buccia degli acini. A tal fine svolgono un ruolo fondamentale le temperature elevate raggiunte durante il giorno nella stagione estiva.

Le temperature elevate, insieme alla forte luminosità in detto periodo che favorisce l’attività fotosintetica, consentono l’accumulo di zuccheri negli acini, il che poi si traduce in titoli alcolometrici elevati. Tale fattore, unitamente ai valori elevati di acidità naturale della varietà, permette ai viticoltori e ai cantinieri che operano nel quadro della denominazione di produrre vini rossi giovani e freschi e vini rossi con affinamento lungo.

Nella zona la stagione autunnale è mite e piuttosto piovosa, il che risulta fondamentale per assicurare una buona maturazione delle uve nella fase finale, apprezzabile nel buon equilibrio raggiunto tra il titolo alcolometrico, l’acidità e i polifenoli.

Per far fronte all’irregolarità della produzione della varietà Prieto Picudo, come già indicato nel disciplinare di produzione, i viticoltori ricorrono alla nota pratica della «potatura lunga» per favorire e regolare maggiormente la produzione di tale varietà, ottenendo uve di elevata qualità.

I diversi tipi di terreno descritti sono tutti caratterizzati da un basso tenore di materia organica, un fattore determinante per conseguire produzioni di qualità nelle varietà sia rosse sia bianche. In particolare queste ultime presentano una grande espressione aromatica grazie al fatto che i terreni su cui crescono sono particolarmente leggeri, con poca materia organica e poca argilla e presentano condizioni eccellenti di drenaggio interno, una capacità accettabile di ritenzione idrica, facilità di aerazione e di penetrazione delle radici, un basso tenore di sali minerali, profondità e un tenore adeguato di calcare. Tali condizioni sono tutte fondamentali per ottenere vini bianchi di elevata qualità.

Infine è opportuno richiamare l’attenzione sulla produzione di vini rosati mediante la tecnica del «madreo». Tale tecnica è impiegata esclusivamente nella zona della DOP, in cui molte cantine, oltre a produrre vini rosati in modo classico, riservano sempre alcuni litri di mostro per tale tecnica di vinificazione.

9.   Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)

Quadro giuridico di riferimento:

nella normativa nazionale

Tipo di condizione supplementare:

confezionamento nella zona geografica delimitata

Descrizione della condizione:

la vinificazione comprende l’imbottigliamento e l’invecchiamento dei vini; pertanto, le caratteristiche organolettiche e fisico-chimiche descritte nel disciplinare di produzione in questione possono essere garantite solo se tutte le operazioni di manipolazione del vino si svolgono all’interno della zona di produzione. Di conseguenza, nell’intento di salvaguardare la qualità, garantire l’origine e assicurare il controllo, e tenuto conto del fatto che l’imbottigliamento dei vini protetti dalla DOP «León» è uno dei punti critici per garantire le caratteristiche acquisite durante il processo di vinificazione e di invecchiamento, definite nel disciplinare di produzione in questione, tale operazione sarà effettuata nelle cantine situate nella zona di produzione descritta in detto disciplinare di produzione, segnatamente nei relativi impianti di imbottigliamento.

Quadro giuridico di riferimento:

nella normativa nazionale

Tipo di condizione supplementare:

disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione della condizione:

Nell’etichetta è possibile utilizzare la menzione tradizionale «denominación de origen» (denominazione di origine) anziché «denominación de origen protegida» (denominazione di origine protetta).

Nell’etichetta è obbligatorio indicare l’annata, anche per i vini non invecchiati.

I vini rossi possono riportare in etichetta le seguenti menzioni tradizionali: «crianza», «reserva» e «gran reserva», purché rispettino le condizioni definite dalla legislazione vigente.

Sarà possibile utilizzare il nome di un’unità geografica più piccola di quelle elencate alla sezione 4 del disciplinare di produzione in questione (comuni), insieme alla menzione «Vino de Pueblo» purché il vino protetto sia stato prodotto con una percentuale pari all’85 % di uve provenienti da appezzamenti ubicati in tale comune.

Link al disciplinare del prodotto

http://www.itacyl.es/calidad-diferenciada/dop-e-igp/listado-dop-vinicas

 

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