Pera Mantovana Igp - Italia

Pubblicato da Eurodop Nessun commento
Categoria : Domanda presentata, News Argomenti : Pera Mantovana Igp

Domo Rosada Sardinia Affitti brevi

 

 

L’indicazione Pera Mantovana designa esclusivamente il frutto delle seguenti cultivar di pero: Abate Fetel, Conference, Decana del Comizio, Kaiser, Max Red Bartlett, William, Carmen e Santa Maria.

IgpPera Mantovana Igp It

Domanda di approvazione di una modifica ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

«PERA MANTOVANA»

N. UE: PGI-IT-01533-AM01 – 19.7.2018

DOP ( ) IGP (X)

1.   GRUPPO RICHIEDENTE E INTERESSE LEGITTIMO

C.OR.MA. Soc. Coop.

Via Cantone, 20 – San Giovanni del Dosso (MN), Italy

Tel. +39 0386/757323

Fax: +39 0386/757921

pera@opcorma.it

corma@pec.confcooperative.it

C.OR.MA. Soc. Coop. con sede in Via Cantone, 20 – San Giovanni del Dosso (MN), è legittimato a presentare domanda di modifica ai sensi dell’art. 13, comma 1, del Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 12511 del 14 ottobre 2013.

2.   STATO MEMBRO O PAESE TERZO

Italia

3.   VOCE DEL DISCIPLINARE INTERESSATA DALLA MODIFICA

Nome del prodotto

Descrizione del prodotto

Zona geografica

Prova dell’origine

Metodo di produzione

Legame

Etichettatura

Altro [Confezionamento, Organismo di controllo, Contrassegno]

4.   TIPO DI MODIFICA

Modifica a un disciplinare di una DOP o IGP registrata da considerarsi non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

Modifica a un disciplinare di una DOP o IGP registrata, per cui il documento unico (o documento equivalente) non è stato pubblicato, da considerarsi non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

5.   MODIFICA (MODIFICHE)

Descrizione del prodotto

–   L’art. 1 del disciplinare di produzione vigente

«L’indicazione geografica protetta “Pera Mantovana”, accompagnata da una delle varietà indicate nel successivo art. 2 è riservata ai frutti che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.»

È così modificato:

«L’indicazione geografica protetta “Pera Mantovana” è riservata ai frutti che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.»

È stata soppressa la frase «accompagnata da una delle varietà indicate nel successivo art. 2» in quanto la denominazione registrata è «Pera Mantovana» e le varietà indicate nel disciplinare non fanno parte del nome registrato, come erroneamente si potrebbe dedurre dalla formulazione vigente.

–   Art. 2 del disciplinare di produzione vigente e punto 5 a) della scheda riepilogativa disponibile su DOOR

Le frasi:

«L’indicazione “Pera Mantovana” designa esclusivamente il frutto delle seguenti cultivar di pero: Abate Fetel, Conference, Decana del Comizio, Kaiser, Max Red Bartlett e William.»

e

«Pera ottenuta dalle varietà William, Max Red Bartlett, Conference, Decana del Comizio, Abate Fetel e Kaiser, coltivate in terreni idonei con tecniche non intensive.»

sono così modificate:

«L’indicazione “Pera Mantovana” designa esclusivamente il frutto delle seguenti cultivar di pero: Abate Fetel, Conference, Decana del Comizio, Kaiser, Max Red Bartlett, William, Carmen e Santa Maria.»

Vengono inserite le varietà Carmen e Santa Maria.

Per anticipare il consumo della Pera Mantovana IGP e aggiornare la gamma varietale, si propone di aggiungere le varietà precoci Carmen e Santa Maria che anticipano l’epoca di raccolta. Le varietà Carmen e Santa Maria sono storicamente presenti nel territorio come le altre varietà già previste nel disciplinare di produzione dell’IGP, ma solo per il loro ridotto quantitativo non erano state precedentemente inserite. Negli ultimi anni a seguito anche del loro anticipo di produzione si è assistito ad un aumento di richieste di consumo.

La modifica si applica anche al punto 5 a) della scheda riepilogativa disponibile su DOOR e viene recepita al punto 3.2 del documento unico.

–   Art. 6 del disciplinare di produzione vigente

Il testo seguente:

La «Pera Mantovana» all’atto dell’immissione al consumo deve avere le seguenti caratteristiche:

Abate Fetel

epicarpo: verde chiaro-giallastro, rugginosità attorno alla cavità calicina e al peduncolo;

forma: calebassiforme, piuttosto allungata;

calibro: diametro: minimo 65 mm;

peso medio dei frutti: minimo 260 gr.;

tenore zuccherino: (Brix) 11;

durezza: 5;

sapore: dolce.

Conference

epicarpo: verde giallastro con rugginosità diffusa intorno alla cavità calicina che spesso interessa il terzo basale

del frutto;

forma: piriforme spesso simmetrica;

calibro: diametro: 60 mm;

peso medio dei frutti: minimo 158 gr;

tenore zuccherino: (Brix) 11;

durezza: 5,5;

sapore: dolce.

Decana del Comizio

epicarpo: liscio, verde chiaro-giallastro spesso colorato di rosa dalla parte del sole, rugginosità sparsa;

forma: turbinata;

calibro: diametro: minimo 70 mm;

peso medio dei frutti: minimo 240 gr.;

tenore zuccherino: (Brix) 11;

durezza: 4;

sapore: dolce aromatico.

Kaiser

epicarpo: ruvido, completamente rugginoso;

forma: calebassiforme-piriforme;

calibro: diametro: minimo 65 mm;

peso medio dei frutti: minimo 250 gr.;

tenore zuccherino: (Brix) 11;

durezza: 5,7;

sapore: polpa fine e succosa, fondente di buon sapore.

William e Max Red Bartlett

epicarpo: liscio, colore di fondo giallo più o meno ricoperto da sovracolore rosato o rosso vivo, a volte striato;

forma: cidoniforme-breve o piriforme;

calibro: diametro: minimo 60 mm;

peso medio dei frutti: minimo 185 gr;

tenore zuccherino: (Brix) 11;

durezza: 6,5;

sapore: dolce aromatico.

È così modificato e spostato all’art. 2 del disciplinare modificato:

La «Pera Mantovana» all’atto dell’immissione al consumo deve avere le seguenti caratteristiche:

Abate Fetel

Epicarpo: verde chiaro-giallastro, rugginosità attorno alla cavità calicina e al peduncolo;

Forma: calebassiforme, piuttosto allungata;

Calibro: diametro minimo 60 mm;

Tenore zuccherino minimo: (Brix) 11;

Durezza massima: 5,5/0,5 kg/cm2.

Conference

Epicarpo: verde giallastro con rugginosità diffusa intorno alla cavità calicina, che spesso interessa il terzo basale del frutto;

Forma: piriforme spesso simmetrica;

Calibro: diametro minimo 60 mm;

Tenore zuccherino minimo: (Brix) 11;

Durezza massima: 5,5/0,5 kg/cm2.

Decana del Comizio

Epicarpo: liscio, verde chiaro-giallastro spesso colorato di rosa, rugginosità sparsa;

Forma: turbinata;

Calibro: diametro minimo 70 mm;

Tenore zuccherino minimo: (Brix) 11;

Durezza massima: 4,5/0,5 kg/cm2.

Kaiser

Epicarpo: ruvido, completamente rugginoso;

Forma: calebassiforme-piriforme;

Calibro: diametro minimo 60 mm;

Tenore zuccherino minimo: (Brix) 11;

Durezza massima: 6,0/0,5 kg/cm2.

William e Max Red Bartlett

Epicarpo: liscio, colore di fondo giallo più o meno ricoperto da sovracolore rosato o rosso vivo, a volte striato;

Forma: cidoniforme-breve o piriforme;

Calibro: diametro minimo 60 mm;

Tenore zuccherino minimo: (Brix) 11;

Durezza massima: 7,0/0,5 kg/cm2.

Nella descrizione delle caratteristiche del frutto, per tutte le varietà:

Si elimina l’indicazione del peso medio dei frutti, perché oltre a non rappresentare un aspetto qualitativo, è direttamente correlato al calibro; è infatti il calibro dei frutti che determina, oltre al peso, l’aspetto qualitativo e commerciale;

Si elimina la descrizione del sapore, essendo un parametro soggettivo e di difficile valutazione.

In riferimento al parametro «durezza», si propone di inserire la parola «massima» e la sua unità di misura espressa in «kg» al fine di specificare che il valore corrisponde al massimo che non può essere superato.

Si propone di inserire per maggiore chiarezza, dopo la dicitura «tenore zuccherino», la parola «minimo», quindi i valori indicati nel disciplinare vanno considerati come limite inferiore.

Inoltre,

nella varietà Abate Fetel:

il calibro varia da diametro minimo 65 mm a 60 mm;

nella varietà Kaiser:

il calibro varia da diametro minimo 65 mm a 60 mm.

Si propone per le varietà Abate Fetel e Kaiser di ridurre leggermente i calibri da diametro minimo 65 mm a 60 mm, in quanto nel corso degli anni si è evidenziato un aumento della richiesta di frutti di calibro più piccolo (monoporzioni) destinati alla ristorazione collettiva, alle scuole (Programma Frutta nelle Scuole) e a tutte quelle situazioni di consumo fuori casa.

Si chiede di aumentare il parametro di durezza per le varietà Abate Fetel da 5 a 5,5, Kaiser da 5,7 a 6, Decana del Comizio da 4 a 4,5, William e Max Red Bartlett da 6,5 a 7. Il parametro della durezza, espresso in kg/cm2, va considerato nel suo valore massimo; tale valore è stato innalzato allo scopo di permettere una conservazione ottimale e quindi soddisfare maggiormente le richieste dei consumatori in termini di qualità e di favorire i tempi di permanenza del prodotto sul mercato soprattutto per quello destinato all’esportazione.

Infine in linea con la modifica di cui al precedente art. 2, si inseriscono i seguenti parametri descrittivi per le varietà Santa Maria e Carmen.

Santa Maria

Epicarpo: liscio colore di fondo verde - giallo;

Forma: piriforme o piriforme troncata;

Calibro: diametro minimo 60 mm;

Tenore zuccherino minimo: (Brix) 11;

Durezza massima: 6,0/0,5 kg/cm2.

Carmen

Epicarpo: verde con sfaccettature rosate;

Forma: calebassiforme, leggermente allungata;

Calibro: diametro minimo 60 mm;

Tenore zuccherino minimo: (Brix) 11;

Durezza massima: 6,0/0,5 kg/cm2.

La modifica è recepita al punto 3.2 del documento unico e punta a integrare, con caratteristiche chimico-fisiche, l’elenco delle varietà previste per la «Pera Mantovana», riportato nella scheda riepilogativa disponibile su DOOR.

Zona geografica

Art. 3 del disciplinare vigente

La fusione di alcuni comuni ha reso necessarie alcune correzioni ai nomi elencati. Nello specifico:

con la fusione dei comuni Carbonara sul Po e Borgofranco sul Po è nato il nuovo comune Borgocarbonara;

con la fusione dei comuni Borgoforte e Virgilio è nato il nuovo comune Borgo Virgilio;

con la fusione dei comuni Pieve di Coriano, Revere e Villa Poma è nato il nuovo comune di Borgo Mantovano;

con la fusione dei comuni di Sermide e Felonica è nato il nuovo comune di Sermide e Felonica.

Pertanto l’articolo 3 viene così modificato:

«La zona di produzione comprende la parte del territorio della Provincia di Mantova atta alla coltivazione della pera e comprende i seguenti Comuni: Sabbioneta, Commessaggio, Viadana, Pomponesco, Dosolo, Gazzuolo, Suzzara, Borgo Virgilio, Motteggiana, Bagnolo San Vito, Sustinente, Gonzaga, Pegognaga, Moglia, San Benedetto Po, Quistello, Quingentole, San Giacomo delle Segnate, San Giovanni del Dosso, Schivenoglia, Borgo Mantovano, Ostiglia, Serravalle a Po, Poggio Rusco, Magnacavallo, Borgocarbonara e Sermide e Felonica.»

La modifica si applica anche al punto 5 c) della scheda riepilogativa disponibile su DOOR e viene recepita al punto 4 del documento unico.

Prova dell’origine

–   Art. 5 del disciplinare di produzione vigente

Il seguente paragrafo:

«La sussistenza delle condizioni tecniche di idoneità di cui al precedente art. 4 è accertata dalla Regione Lombardia. I pereti idonei alla produzione della “Pera Mantovana” sono inseriti in apposito Albo attivato, aggiornato e pubblicato ogni anno. Copia di tale Albo viene depositata presso tutti i Comuni compresi nel territorio di produzione.

II Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali indica le modalità da adottarsi per l’iscrizione, per l’effettuazione delle denunce annuali di produzione e per le certificazioni conseguenti ai fini di un corretto ed opportuno controllo della produzione riconosciuta e commercializzata annualmente con la indicazione geografica protetta.»

È così sostituito e spostato all’art. 4:

«Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna gli input e gli output.

La tracciabilità del prodotto è garantita dall’Organismo di controllo attraverso appositi elenchi di agricoltori e condizionatori, la denuncia delle particelle catastali destinate e dei quantitativi prodotti. Tutti gli operatori iscritti nei relativi elenchi si assoggettano ai relativi controlli previsti dal disciplinare e dal piano dei controlli relativo, predisposto dalla struttura di controllo.»

La sostituzione del paragrafo si rende necessaria al fine di adeguare il disciplinare alle prescrizioni del Reg. (UE) n. 1151/2012.

Gli adempimenti circa la verifica del rispetto delle condizioni tecniche descritte nel disciplinare sono di competenza dell’Organismo di controllo appositamente autorizzato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e non della Regione Lombardia.

Con la nuova formulazione rimangono le disposizioni riguardanti l’iscrizione dei pereti in albi/elenchi, le modalità di iscrizione e la denuncia delle produzioni, aspetti che con la normativa vigente sono gestiti direttamente dall’Organismo di controllo, nel rispetto di quanto indicato nel relativo piano di controllo approvato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Trattasi pertanto di un adeguamento di tipo formale del paragrafo che non determina alcuna variazione delle procedure di controllo fino ad oggi applicate.

Metodo di produzione

–   Art. 4 del disciplinare di produzione vigente

La seguente frase è eliminata:

«L’utilizzo dell’irrigazione, delle pratiche di concimazione e l’effettuazione delle altre pratiche colturali ed agronomiche debbono essere effettuati secondo le modalità tecniche indicate dai competenti Servizi della Regione Lombardia.»

Le pratiche colturali ed agronomiche fanno parte del patrimonio storico della zona di produzione, l’Ente Pubblico ha solamente un ruolo di supporto per migliorare la qualità del prodotto attraverso la stesura dei disciplinari agronomici e di difesa per la produzione integrata. Inoltre, in linea con la modifica di cui al punto precedente il ruolo di verifica del rispetto delle pratiche agronomiche previste dal disciplinare viene esplicato dall’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

La modifica pertanto non determina alcuna variazione delle procedure di controllo fino ad oggi applicate.

La seguente frase:

«I sesti di impianto utilizzabili sono quelli generalmente usati, con possibilità per i nuovi impianti di densità per ettaro fino ad un massimo di 5 000 piante.»

È così modificata:

«I sesti di impianto utilizzabili sono quelli generalmente usati, con possibilità di densità per ettaro fino ad un massimo di 6 000 piante.»

La densità per ettaro viene portata ad un massimo di 6 000 piante.

A seguito della richiesta di introdurre la forma di allevamento ad asse colonnare che è un’evoluzione del fusetto, si propone di aumentare il numero massimo di piante per ettaro da 5 000 a 6 000, al fine di adeguare l’impianto a tecniche più evolute, mantenendo invariata la qualità del prodotto finale descritta nel disciplinare.

La seguente frase:

«Le forme di allevamento ammesse, in volume, sono riconducibili al vaso emiliano e sue modificazioni; in parete le forme utilizzabili sono la palmetta e il fusetto e loro modificazioni.»

È così modificata:

«Le forme di allevamento, in volume, sono riconducibili al vaso emiliano e sue modificazioni; in parete le forme utilizzabili sono la palmetta, il fusetto, l’asse colonnare e loro modificazioni.»

Viene inserita tra le forme di allevamento quella ad «asse colonnare», che rappresenta una evoluzione del fusetto.

La seguente frase:

«Le pratiche colturali debbono comprendere almeno una potatura invernale e due interventi di potatura al verde.»

È così modificata:

«Le pratiche colturali debbono comprendere almeno una potatura invernale.»

È eliminata la previsione dei «due interventi di potatura al verde»: tali operazioni oggi sono vietate per motivi di carattere fitosanitario, infatti i tagli dei rami a vegetazione in corso aprono vie preferenziali per l’ingresso del patogeno Erwinia amilovora agente del colpo di fuoco batterico.

La seguente frase:

«La difesa fitosanitaria di prevalente utilizzo deve far ricorso ove possibile alle tecniche di lotta integrata o biologica.»

È così riformulata:

«Le tecniche di difesa fitosanitaria devono fare riferimento alla lotta integrata o biologica.»

Trattasi di una riformulazione più precisa della frase che rende obbligatoria per gli agricoltori la lotta integrata o biologica.

La seguente frase:

«La produzione unitaria massima è di 450 q.li ad ettaro per tutte le cultivar ammesse.»

È così modificata:

«La produzione unitaria massima è di 550 q.li ad ettaro per tutte le cultivar ammesse.»

La produzione unitaria massima aumenta a 550 q.li ad ettaro per tutte le cultivar ammesse. Si propone di aumentare la produzione massima per ettaro da 450 q.li a 550 q.li in quanto con le nuove innovazioni tecniche introdotte in campo agronomico nel corso degli anni (fertirrigazione, nuovi portinnesti, impianti più fitti, nuove varietà, ecc.) è possibile ottenere rese più elevate senza penalizzare le caratteristiche intrinseche del prodotto.

Viene eliminata la frase:

«Nell’ambito di questo limite la Lombardia, tenuto conto dell’andamento stagionale e delle condizioni ambientali di coltivazione, fissa annualmente entro il 15 luglio, in via indicativa, la produzione media unitaria per ciascuna cultivar prevista all’art. 2».

Si propone di eliminare le competenze della Regione Lombardia perché non pertinente ai contenuti del disciplinare che definisce in maniera chiara il limite massimo di produzione per ettaro che gli agricoltori devono rispettare.

La frase:

«L’eventuale conservazione dei frutti designabili con la indicazione geografica protetta “Pera Mantovana” deve utilizzare la tecnica della refrigerazione.»

È così modificata:

«L’eventuale conservazione dei frutti idonei ad essere commercializzati con la indicazione geografica protetta “Pera Mantovana” avviene tramite refrigerazione.»

Trattasi di una rielaborazione della frase che punta a dare maggior risalto al concetto di idoneità del prodotto destinato ad essere certificato come I.G.P.

È stata soppressa la frase:

«i valori di umidità e di temperatura all’interno delle celle frigorifere devono essere adeguati alle esigenze qualitative».

Si ritiene opportuna l’eliminazione della frase in quanto non riporta parametri oggettivi e misurabili, è pertanto, poco chiara ed incompleta. Inoltre, i parametri di umidità e di temperatura all’interno delle celle possono variare in base alle diverse richieste provenienti dai clienti relative alla maturazione del prodotto.

La frase:

«Le varietà Conference, Decana del Comizio, Kaiser destinate alla commercializzata primaverile debbono essere conservate in atmosfera controllata.»

È così modificata:

«Il quantitativo delle varietà (William, Max Red Bartlett, Abate Fetel, Conference, Decana del Comizio, Kaiser) destinato alla commercializzazione primaverile dev’essere conservato in atmosfera controllata.»

Si tratta di una correzione di forma, viene specificato che si parla di «quantitativo» destinato alla commercializzazione.

Inoltre, con l’introduzione delle nuove tecniche di conservazione è possibile commercializzare nel periodo primaverile anche le varietà William, Max Red Bartlett e Abate Fetel, per questo motivo si chiede di poterle inserire nel disciplinare.

Legame

Si è provveduto ad integrare il disciplinare di produzione e a formulare il punto 5 del documento unico con gli elementi che nel 1998 determinarono la registrazione nel registro delle DOP-IGP dell’Unione europea della «Pera Mantovana» riportati ai punti 5 d) e f) della scheda riepilogativa disponibile su DOOR. Inoltre, sono stati specificati i requisititi che sono alla base della registrazione della «Pera Mantovana». Trattandosi di elementi già presenti nel fascicolo di registrazione, la modifica è puramente editoriale.

Gli elementi inseriti sono i seguenti:

«La richiesta di registrazione si basa sulla qualità della “Pera Mantovana” dovuta ai fattori naturali.»

La zona tradizionalmente designata come Oltrepò mantovano costituisce alcune tra le più interessanti ed antiche testimonianze di una pericoltura di qualità.

Esiste uno stretto legame tra il territorio dell’Oltrepò Mantovano e le caratteristiche della storica produzione locale di pere.

Il territorio, infatti, è dominato da un’ampia pianura alluvionale dove, nel tempo, hanno confluito depositi provenienti da diversi bacini di alimentazione. Tale situazione ha determinato, sotto l’aspetto mineralogico, un notevole arricchimento del terreno e di conseguenza una fertilità del suolo che rende possibile la produzione delle pere con ottimi risultati qualitativi.

In tale territorio la coltivazione può essere infatti attuata in assenza di «forzature», che l’innovazione tecnologica ha messo a disposizione all’agricoltura in questi ultimi anni, sfruttando adeguatamente le condizioni naturali dell’area interessata, sensibilmente diverse da quelle delle zone limitrofe.

La vocazione di questi territori alla produzione di pere è dimostrata da numerosi studi scientifici che confermano la notevole fertilità dei terreni di coltivazione della «Pera Mantovana».

Gli agricoltori della zona coltivano il pero da centinaia di anni.

Il pero è restato per molti secoli un frutto prezioso ma relegato per lo più nei «broli» delle corti signorili.

Nel corso del ’900, migliorate le strutture di mercato, di trasporto e di conservazione, la coltura del pero ha avuto un vero decollo determinando positivi risultati sia quantitativi che qualitativi.

Altro

Confezionamento e etichettatura

Art. 7 del disciplinare vigente

Il paragrafo:

«La commercializzazione della “Pera Mantovana” ai fini dell’immissione al consumo deve essere effettuata dopo un apposito confezionamento, che consenta di apporre un eventuale specifico contrassegno. In tutti i casi i contenitori debbono essere sigillati in modo tale da impedire che il contenuto possa essere estratto senza la rottura del sigillo.»

È così modificato:

«La commercializzazione della “Pera Mantovana” avviene con idoneo confezionamento che consenta di apporre lo specifico contrassegno, con le diciture “Pera Mantovana” e “Indicazione Geografica Protetta” o il suo acronimo IGP, sul 50 % dei singoli frutti presenti in una confezione o direttamente sulla confezione, se sigillata.»

Viene eliminata la frase: «In tutti i casi i contenitori devono essere sigillati in modo tale da impedire che il contenuto possa essere estratto senza la rottura del sigillo» e inserita la precisazione che la «Pera Mantovana» deve essere sottoposta ad un idoneo confezionamento che consenta di apporre uno specifico contrassegno o sul 50 % dei singoli frutti o sulla confezione se sigillata.

La modifica tiene conto di alcune difficoltà legate a diverse tipologie di contenitori utilizzabili. Infatti non tutti i contenitori si prestano ad essere sigillati, specialmente per grosse confezioni come plateaux, casse e bins dove il prodotto viene venduto sfuso. Per garantire l’identificazione dei frutti, si ritiene opportuno per questi contenitori prevedere una bollinatura minima del 50 % dei frutti, mentre per le confezioni senza bollinatura si ritiene opportuno sigillare la confezione in modo da impedire che il contenuto possa essere estratto senza la rottura del sigillo.

Il paragrafo così come sopra modificato è inserito al punto 3.5 del documento unico.

È stata inserita la seguente frase, al fine di fornire ai confezionatori libertà rispetto alla tipologia di confezioni utilizzabili, così da poter rispondere al meglio alle esigenze del mercato.

«Le confezioni utilizzabili sono tutte quelle accettate in ambito comunitario secondo le normative vigenti, sia quelle sigillabili (cestini, vassoi) che quelle aperte (plateaux, casse, bins).»

Il paragrafo:

«La commercializzazione deve essere effettuata nel periodo intercorrente tra il 10 agosto ed il 31 maggio dell’anno successivo nei periodi sotto specificati per ogni cultivar:

Abate Fetel: 20 settembre - 10 febbraio;

Conference: 15 ottobre - 30 maggio;

Decana del Comizio: 30 settembre - 30 marzo;

Kaiser: 15 settembre - 15 marzo;

Max Red Bartlett: 20 agosto - 10 novembre;

William: 10 agosto - 10 novembre.»

È così modificato:

«La commercializzazione deve essere effettuata nel periodo intercorrente tra il 15 luglio ed il 30 giugno dell’anno successivo.»

Le date di commercializzazione vengono variate come segue: «La commercializzazione deve essere effettuata nel periodo intercorrente tra il 15 luglio ed il 30 giugno dell’anno successivo». Viene eliminata la frase: «nei periodi sotto specificati per ogni cultivar» e di conseguenza le indicazioni inserite per ciascuna cultivar. Si propone di modificare le date di inizio e fine commercializzazione:

inizio commercializzazione: il 10 agosto viene sostituito col 15 luglio per favorire le cultivar precoci Carmen e Santa Maria, per le quali è stata richiesta l’introduzione e perché negli anni si è rilevato, a causa del mutamento del clima, un sempre più frequente anticipo della raccolta relativamente a ciascuna varietà;

fine commercializzazione: si sposta dal 31 maggio al 30 giugno, perché le moderne tipologie di conservazione che sono state sviluppate nel tempo consentono di prolungare la conservazione del prodotto senza perdere qualità. Inoltre per esigenze di mercato, si rende necessario non creare delle concentrazioni di offerta nel breve periodo. La data specifica di commercializzazione per ciascuna varietà è legata all’andamento climatico stagionale sempre più variabile, e non è più pensabile vincolarlo a date precise.

Il paragrafo:

«Sui contenitori dovranno essere indicate in caratteri di stampa delle medesime dimensioni le diciture “Pera Mantovana”, seguita immediatamente dalla dizione “Indicazione Geografica Protetta” e quindi dal nome della cultivar. Nel medesimo campo visivo deve comparire nome, ragione sociale ed indirizzo del confezionatore nonché il peso lordo all’origine.»

e la seguente frase riportata al punto 5 h) della scheda riepilogativa:

«Il prodotto immesso al consumo deve recare la dicitura “Pera Mantovana” seguita dalla menzione Indicazione Geografica Protetta e dall’eventuale contrassegno.»

sono così modificati:

«Nella parte frontale o all’interno delle confezioni o dei contenitori dovranno essere indicati, in caratteri di stampa chiari, leggibili e delle medesime dimensioni, i contrassegni “Pera Mantovana”“Indicazione Geografica Protetta” o il suo acronimo I.G.P.

Nel medesimo campo visivo può inoltre comparire nome, marchio, o ragione sociale e indirizzo del confezionatore ed il nome della cultivar.»

Viene specificata la posizione del contrassegno «Pera Mantovana»«Indicazione Geografica Protetta» sulla confezione. L’indicazione della cultivar, del marchio, o ragione sociale e indirizzo del confezionatore sulle confezioni viene resa facoltativa e viene eliminata l’indicazione del peso lordo all’origine, in quanto non rappresenta un elemento di tipicità e non è obbligatorio per questo tipo di prodotto.

La modifica proposta si applica al punto 3.6 del documento unico.

L’articolo è integrato con il seguente paragrafo:

«Il prodotto contenuto in confezioni o plateaux sigillati o con i frutti bollinati, destinato alla vendita frazionata al consumatore finale, deve essere collocato in specifici comparti o contenitori recanti ben in vista le stesse informazioni previste per le confezioni del disciplinare di produzione o quelle riportate sulla confezione contenente i singoli frutti utilizzati per la vendita frazionata.»

L’integrazione è finalizzata a regolamentare la vendita del prodotto sfuso, proveniente da confezioni o plateaux sigillati o con i frutti bollinati, che generalmente avviene nei punti vendita, affinché al consumatore siano garantite tutte le informazioni necessarie per riconoscere l’IGP «Pera Mantovana».

L’integrazione si applica al punto 3.6 del documento unico.

Il paragrafo:

«A richiesta dei produttori interessati può essere utilizzato un simbolo grafico relativo alla immagine artistica compresa la base colorimetrica eventuale, del logo figurativo o del logotipo specifico ed univoco da utilizzare in abbinamento inscindibile con l’indicazione geografica.»

È soppresso e sostituito dal seguente:

«Il contrassegno è rappresentato da un bollino le cui dimensioni saranno tali da permettere una visibilità significativa. La forma è ellittica concentrica all’interno giallo (Yellow p 102 c), la fascia esterna rossa (Pantone p485) recante la scritta di colore bianco con carattere maiuscolo di tipo ITC Avant Garde Gothic “Pera Mantovana”“Indicazione Geografica Protetta” o il suo acronimo I.G.P.

È possibile l’uso di indicazioni che facciano riferimento ad aziende, nomi, ragioni sociali, marchi privati e consorzi, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l’acquirente. Tali indicazioni saranno riportate sull’etichetta o sulla confezione o sul bollino nella parte interna delimitata dal colore giallo, con caratteri di altezza inferiori o uguali a quelli utilizzati per l’Indicazione Geografica Protetta.»

Il paragrafo è sostituito con disposizioni più precise che sono in linea con le modifiche precedenti relative al contrassegno, del quale sono definite le caratteristiche grafiche e la dimensione della sua riproduzione affinché sia garantita una visibilità e una riconoscibilità significativa del prodotto.

Inoltre, si propone l’uso di indicazioni che facciano riferimento ad aziende, nomi, ragioni sociali, marchi privati e consorzi, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l’acquirente. Tali indicazioni saranno riportate sull’etichetta o sulla confezione o sul bollino nella parte interna delimitata dal colore giallo, con caratteri di altezza inferiori o uguali a quelli utilizzati per l’Indicazione Geografica Protetta.

È soppressa la seguente frase:

«Deve inoltre figurare la dizione “prodotto in Italia” per le partite destinate all’esportazione.»

Si propone di eliminare l’informazione «prodotto in Italia» perché già prevista dalla normativa vigente.

Contrassegno

Per una migliore riconoscibilità del prodotto, si è ritenuto opportuno inserire nel disciplinare di produzione e al punto 3.6 del documento unico la raffigurazione del contrassegno.

Pera Mantovana

Organismo di controllo

In corrispondenza dell’art. 7 del disciplinare di produzione modificato, viene inserito ex novo il riferimento all’organismo di controllo, come segue:

«La verifica del rispetto del disciplinare di produzione è conforme a quanto stabilito dall’art. 37 del Reg. (UE) n. 1151/2012. L’organismo di Controllo individuato per il controllo della “Pera Mantovana IGP” è CSQA Certificazioni srl – via S. Gaetano, 74 – 36016 Thiene (VI) – Italia tel. +39 0445 313 011, fax +39 0445 313 070 –csqa@csqa.it.»

Trattasi di un adeguamento del disciplinare di produzione alle disposizioni di cui all’art. 7, lettera g) del Reg. UE n. 1151/2012.

DOCUMENTO UNICO

«PERA MANTOVANA»

N. UE: PGI-IT-01533-AM01 – 19.7.2018

IGP (X) DOP ( )

1.   Nome

«Pera Mantovana»

2.   Stato membro o paese terzo

Italia

3.   Descrizione del prodotto agricolo o alimentare

3.1.   Tipo di prodotto

Classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

3.2.   Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1

L’indicazione «Pera Mantovana» designa esclusivamente il frutto delle seguenti cultivar di pero: Abate Fetel, Conference, Decana del Comizio, Kaiser, Max Red Bartlett, William, Carmen e Santa Maria.

La «Pera Mantovana» all’atto dell’immissione al consumo deve avere le seguenti caratteristiche:

Abate Fetel

Epicarpo: verde chiaro-giallastro, rugginosità attorno alla cavità calicina e al peduncolo;

Forma: calebassiforme, piuttosto allungata;

Calibro: diametro minimo 60 mm;

Tenore zuccherino minimo: (°Brix) 11;

Durezza massima: 5,5/0,5 kg/cm2.

Conference

Epicarpo: verde giallastro con rugginosità diffusa intorno alla cavità calicina, che spesso interessa il terzo basale del frutto;

Forma: piriforme spesso simmetrica;

Calibro: diametro minimo 60 mm;

Tenore zuccherino minimo: (°Brix) 11;

Durezza massima: 5,5/0,5 kg/cm2.

Decana del Comizio

Epicarpo: liscio, verde chiaro-giallastro spesso colorato di rosa, rugginosità sparsa;

Forma: turbinata;

Calibro: diametro minimo 70 mm;

Tenore zuccherino minimo: (°Brix) 11;

Durezza massima: 4,5/0,5 kg/cm2.

Kaiser

Epicarpo: ruvido, completamente rugginoso;

Forma: calebassiforme-piriforme;

Calibro: diametro minimo 60 mm;

Tenore zuccherino minimo: (°Brix) 11;

Durezza massima: 6,0/0,5 kg/cm2.

William e Max Red Bartlett

Epicarpo: liscio, colore di fondo giallo più o meno ricoperto da

sovracolore rosato o rosso vivo, a volte striato;

Forma: cidoniforme-breve o piriforme;

Calibro: diametro minimo 60 mm;

Tenore zuccherino minimo: (°Brix) 11;

Durezza massima: 7,0/0,5 kg/cm2.

Santa Maria

Epicarpo: liscio colore di fondo verde - giallo;

Forma: piriforme o piriforme troncata;

Calibro: diametro minimo 60 mm;

Tenore zuccherino minimo: (°Brix) 11;

Durezza massima: 6,0/0,5 kg/cm2.

Carmen

Epicarpo: verde con sfaccettature rosate;

Forma: calebassiforme, leggermente allungata;

Calibro: diametro minimo 60 mm;

Tenore zuccherino minimo: (°Brix) 11;

Durezza massima: 6,0/0,5 kg/cm2.

3.3.   Mangimi (solo per i prodotti di origine animale) e materie prime (solo per i prodotti trasformati)

3.4.   Fasi specifiche della produzione che devono aver luogo nella zona geografica delimitata

Tutte le fasi di coltivazione e raccolta avvengono nell’area geografica delimitata.

3.5.   Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento, ecc. del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata

La commercializzazione della «Pera Mantovana» avviene con idoneo confezionamento che consenta di apporre lo specifico contrassegno, con le diciture «Pera Mantovana» e «Indicazione Geografica Protetta» o il suo acronimo IGP, sul 50 % dei singoli frutti presenti in una confezione o direttamente sulla confezione, se sigillata.

3.6.   Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata

Nella parte frontale o all’interno delle confezioni o dei contenitori dovranno essere indicati in caratteri di stampa chiari, leggibili e delle medesime dimensioni, i contrassegni «Pera Mantovana»«Indicazione Geografica Protetta» o il suo acronimo I.G.P.

Nel medesimo campo visivo può inoltre comparire nome, marchio, o ragione sociale e indirizzo del confezionatore ed il nome della cultivar.

Il prodotto contenuto in confezioni o plateaux sigillati o con i frutti bollinati, destinato alla vendita frazionata al consumatore finale, deve essere collocato in specifici comparti o contenitori recanti ben in vista le stesse informazioni previste per le confezioni o quelle riportate sulla confezione contenente i singoli frutti utilizzati per la vendita frazionata.

Il contrassegno è il seguente:

Pera Mantovana

4.   Delimitazione concisa della zona geografica

La zona di produzione, nota anche come Oltrepò Mantovano, comprende la parte del territorio della Provincia di Mantova atta alla coltivazione della pera e comprende i seguenti Comuni: Sabbioneta, Commessaggio, Viadana, Pomponesco, Dosolo, Gazzuolo, Suzzara, Borgo Virgilio, Motteggiana, Bagnolo San Vito, Sustinente, Gonzaga, Pegognaga, Moglia, San Benedetto Po, Quistello, Quingentole, San Giacomo delle Segnate, San Giovanni del Dosso, Schivenoglia, Borgo Mantovano, Ostiglia, Serravalle a Po, Poggio Rusco, Magnacavallo, Borgocarbonara e Sermide e Felonica.

5.   Legame con la zona geografica

La richiesta di registrazione si basa sulla qualità della ’Pera Mantovana’ dovuta ai fattori naturali.

Esiste uno stretto legame tra il territorio dell’Oltrepò Mantovano e le caratteristiche della storica produzione locale di pere.

La zona tradizionalmente designata come Oltrepò mantovano costituisce alcune tra le più interessanti ed antiche testimonianze di una pericoltura di qualità.

Il territorio, infatti, è dominato da un’ampia pianura alluvionale dove, nel tempo, hanno confluito depositi provenienti da diversi bacini di alimentazione. Tale situazione ha determinato, sotto l’aspetto mineralogico, un notevole arricchimento del terreno e di conseguenza una fertilità del suolo che rende possibile la produzione delle pere con ottimi risultati qualitativi.

In tale territorio la coltivazione può essere infatti attuata in assenza di «forzature», che l’innovazione tecnologica ha messo a disposizione all’agricoltura in questi ultimi anni, sfruttando adeguatamente le condizioni naturali dell’area interessata, sensibilmente diverse da quelle delle zone limitrofe.

La vocazione di questi territori alla produzione di pere è dimostrata da numerosi studi scientifici che confermano la notevole fertilità dei terreni di coltivazione della «Pera Mantovana».

Gli agricoltori della zona coltivano il pero da centinaia di anni.

Il pero è restato per molti secoli un frutto prezioso ma relegato per lo più nei «broli» delle corti signorili.

Nel corso del ’900, migliorate le strutture di mercato, di trasporto e di conservazione, la coltura del pero ha avuto un vero decollo determinando positivi risultati sia quantitativi che qualitativi.

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare

(articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, del presente regolamento)

Questa Amministrazione ha attivato la procedura nazionale di opposizione pubblicando la proposta di riconoscimento della IGP «Pera Mantovana» sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 114 del 18.05.2018.

Il testo consolidato del disciplinare di produzione è consultabile sul sito internet: http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3335

Oppure

accedendo direttamente alla home page del sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (www.politicheagricole.it), cliccando su «Qualità» (in alto a destra dello schermo), poi su «Prodotti DOP IGP STG» (di lato, sulla sinistra dello schermo) ed infine su «Disciplinari di Produzione all’esame dell’UE».

 

Ricerca rapida : Cerca con le categorie Domanda presentata, News o con i tag Pera Mantovana Igp

 

Ultimi articoli

  • Abricot des Baronnies Igp - Francia
  • Ludbreški hren Igp - Croazia
  • Μέλι Κισσούρι Dop - Grecia
  • Wędzone jabłko sechlońskie Igp - Polonia
  • Pimentón de Murcia Dop - Spagna