Modifica non minore del disciplinare di produzione della Aischgründer Karpfen che è una carpa-specchio (Cyprinus carpio) da consumo, venduta viva o macellata, ha il dorso di colore verde scuro, grigio o grigio-azzurrognolo, i fianchi da verde-giallo a dorato e il ventre bianco-giallognolo. Le pinne dorsali e caudali sono grigie, quelle caudali ed anali hanno tonalità rossastra mentre le pinne pettorali e pelviche sono giallognole o rossastre.
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Pubblicazione di una domanda di registrazione di un nome ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari
L'«Aito saunapalvikinkku»/«Äkta basturökt skinka» è un prodotto a base di carne ottenuto da una coscia intera di prosciutto o da tranci tondi di prosciutto proveniente da suini da ingrasso. Anche il grasso e la cotenna del prosciutto possono far parte del prodotto.
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Allerte dal 1 Novembre 2020 al 05 Gennaio 2021
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La modifica è da considerarsi ordinaria poiché non comporta una modifica sostanziale delle caratteristiche del prodotto, bensì una descrizione più precisa e adattata alle nuove tecniche di analisi sensoriale. Sono mantenuti le caratteristiche e il profilo del prodotto descritti nel legame e derivanti dall’interazione tra i fattori naturali e il fattore umano.
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ALLEGATO II
BEVANDE SPIRITOSE
Definizione di bevanda spiritosa
1. Ai fini del presente regolamento, per «bevanda spiritosa» si intende la bevanda alcolica:
a) destinata al consumo umano;
b) avente caratteristiche organolettiche particolari;
c) avente un titolo alcolometrico minimo del 15 %;
d) prodotta:
i) o direttamente:
— mediante distillazione, in presenza o meno di aromi, di prodotti fermentati naturalmente, e/o
— mediante macerazione o trattamento simile di materie vegetali in alcole etilico di origine
agricola e/o distillati di origine agricola, e/o bevande spiritose ai sensi del presente regolamento, e/o
— mediante aggiunta di aromi, zuccheri o altri prodotti edulcoranti elencati nell’allegato I, punto 3, e/o di altri prodotti agricoli e/o alimentari all’alcole etilico di origine agricola e/o a distillati di origine agricola e/o a bevande spiritose ai sensi del presente regolamento;
ii) o mediante miscelazione di una bevanda spiritosa con una/uno o più:
— altre bevande spiritose, e/o
— alcole etilico di origine agricola o distillati di origine agricola, e/o
— altre bevande alcoliche, e/o
— bevande.
2. Non sono tuttavia considerate bevande spiritose le bevande dei codici NC 2203, 2204, 2205, 2206 e 2207.
3. Il titolo alcolometrico minimo di cui al paragrafo 1, lettera c), lascia impregiudicata la definizione per il prodotto nella categoria 41 di cui all’allegato II.
4. Ai fini del presente regolamento, definizioni e requisiti tecnici sono fissati nell’allegato I.
Indicazioni geografiche
1. Ai fini del presente regolamento, per «indicazione geografica» si intende un’indicazione che identifichi una bevanda spiritosa come originaria del territorio di un paese, o di una regione o località di detto territorio, quando una determinata qualità, la rinomanza o altra caratteristica della bevanda spiritosa sia essenzialmente attribuibile alla sua origine geografica.
2. Le indicazioni geografiche di cui al paragrafo 1 sono registrate nell’allegato III.
3. Le indicazioni geografiche registrate nell’allegato III non possono diventare generiche.
Le denominazioni divenute generiche non possono essere registrate nell’allegato III.
Per «denominazione divenuta generica» si intende il nome di una bevanda spiritosa che, pur collegato al luogo o alla regione in cui il prodotto è stato inizialmente ottenuto o commercializzato, è diventato la denominazione comune di una bevanda spiritosa nella Comunità.
4. Le bevande spiritose recanti un’indicazione geografica registrata nell’allegato III sono conformi a tutti i requisiti della scheda tecnica di cui all’articolo 17, paragrafo 1.
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Alcune delle modifiche introdotte al disciplinare del Cebreros Dop (Spagna) : Per i vini invecchiati, è ridotto il limite minimo di acidità totale espressa in grammi per litro di acido tartarico. La modifica autorizza l’utilizzo di recipienti diversi dalle bottiglie in vetro, purché tali recipienti garantiscano che siano preservate le caratteristiche fisico-chimiche e organolettiche del vino. La modifica proposta consente l’utilizzo di recipienti diversi, richiesti da taluni mercati, sia nazionali sia esteri, per la maggiore sostenibilità.
La modifica introduce come unità geografiche più piccole i nomi dei comuni della zona delimitata (accompagnati dalla menzione «Vino de Pueblo») «Sierra de Gredos», «Valle del Alberche», «Valle del Tiétar» e «Valle de Iruelas», così come la delimitazione esatta di questi ultimi.
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La modifica ordinaria al disciplinare di produzione dello Champagne Dop riguarda i seguenti punti: Potatura, Altre pratiche colturali, Messa in riserva di parte del raccolto, Confezionamento, Misure transitorie, Etichettatura, Punti principali da controllare e metodi di valutazione e Descrizione del legame
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La IGP Ciliegia di Bracigliano designa i frutti della specie Prunusavium L.(Rosaceae) riconducibili alle seguenti cultivar: Spernocchia, Sciazza, Pagliaccia (nota anche come Pagliaccio o Pallaccia), Don Carmelo, Silvestre, Bigarreau Burlat, Baron Picella, Palermitana e Principe.
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ANNATA OLIVICOLA NELLE REGIONI PRODUTTIVE DEL NORD-EST ITALIANO E DELLA SLOVENIA
Osservazioni di campo 2020 e prospettive 2021 - Giovedì 14 gennaio 2021 ore 17.00
Il convegno nasce con l'obiettivo di presentare un resoconto finale del lavoro eseguito durante la stagione produttiva 2020 ed in particolare dalla necessità di confronto e coordinamento tra queste aree olivicole sui problemi che l’olivicoltura presenta e sulla necessità di ridurre gli interventi fitosanitari, cercando di fornire risposte territoriali e precise agli agricoltori sui principali patogeni/parassiti.
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Prodotto principalmente in vino rosso, esistono anche in bianco e più raramente in rosato. Sono vini leggeri, molto secchi per i bianchi, da bere generalmente giovani tranne qualche rosso in annate eccezionali. Il Coteaux champenois AOC può essere seguito dal nome del comune di provenienza; è il caso dei vini rossi dei comuni di Bouzy, Ay, Sillery, Cumières, Vertus e dei bianchi di Chouilly o Mesnil.
Prodotto : Coteaux champenois
Aggiornato : 27 ottobre 2020
Stato FR : AOC - Denominazione di origine controllata
Stato CE : DOP - Denominazione di Origine Protetta
Denominazione : Coteaux champenois
Nome : Coteaux champenois
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Il Coteaux du Giennois Dop presenta, tra le modifiche al disciplinare di produzione approvate, il permesso di potatura corta ad alberello per la varietà Pinot noir in aggiunta alle altre tecniche già autorizzate. Inoltre il titolo alcolometrico volumico totale massimo dopo l'arricchimento è aumentato dal 12,5 % al 13 %.
Il divieto di irrigazione è soppresso.
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La Dop Côtes du Rhône Villages integra il disciplinare di produzione con una nuova denominazione geografica complementare, vale a dire «Nyons» che rappresenta una menzione facoltativa di etichettatura.
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1665 DELLA COMMISSIONE
del 4 novembre 2020 recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome registrato nel registro delle specialità tradizionali garantite [«Dwójniak staropolski tradycyjny» (STG)]
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Proposta di disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini Emilia Romagna
I vini a denominazione di origine controllata «Emilia-Romagna» devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti costituiti dal vitigno Pignoletto almeno per l'85%, possono concorrere le uve dei vitigni Pinot nero e/o Pinot grigio vinificate in bianco.
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L'Ennstaler Steirerkas è un formaggio di latte acido prodotto con latte vaccino scremato crudo o pastorizzato. Il latte viene lavorato fino a raggiungere una forma a tronco di cono di peso fino a 4 kg, senza l'aggiunta di caglio ed esclusivamente per mezzo della coagulazione acida. Il prodotto viene solitamente insaporito con la sola aggiunta di sale, ma è possibile aggiungere anche modeste quantità di pepe, spezie, erbe e bacche
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Pubblicazione della comunicazione di approvazione di alcune modifiche ordinaria al disciplinare di produzione del León Dop - Spagna - settore vitivinicolo
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Poiché è un vino a denominazione di origine protetta, si è voluto rimarcare l’aspetto qualitativo del prodotto qualificando maggiormente i vini più rappresentativi con l’attribuzione di menzioni tradizionali (Riserva, Governo all’uso toscano e Passito).
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Nel capitolo I del disciplinare della Dop Minervois-la-Livinière, al punto VIII relativo alla resa dei vini della DOP, la resa di base è ridotta da 45 a 42 hl/ha e la resa massima da 54 a 51 hl/ha in adeguamento al livello della resa dei vini a denominazione di origine prodotti nella regione del Minervois.
La modifica relativa alla resa massima è stata riportata nel documento unico alla voce «Rese massime».
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La densità di impianto per Montlouis-sur-Loire Dop passa da 6 000 a 6 250 ceppi per ettaro. La distanza minima tra i filari scende pertanto a 0,80 metri: l’aumento della densità dei vigneti concorre al miglioramento qualitativo dei vini prodotti. Seguono altre modifiche.
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Nagykun rizs Igp può essere utilizzata per le seguenti varietà di riso bianco o integrale (bruno) ottenute in Ungheria della specie Oryza sativa L: M-225, M-488, Fruzsina M, Sandora, Dáma, Risabell, Janka, Ábel e Bioryza.
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